DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 1972, n. 9
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 87, comma quinto, 117, 118 e la disposizione VIII transitoria della Costituzione;
Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente provvedimenti finanziari per le Regioni a statuto ordinario, che all'art. 17 conferisce delega al Governo per il passaggio delle funzioni e del personale statali alle regioni;
Sentite le Regioni a statuto ordinario;
Udito il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per le finanze e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta:
Art. 1
Tutte le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di beneficenza pubblica sono trasferite, per il rispettivo territorio, alle Regioni a statuto ordinario. Il trasferimento riguarda, tra l'altro, le funzioni concernenti: a) le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza previste dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni ed integrazioni, che operano nel territorio regionale; b) gli enti comunali di assistenza di cui alla legge 3 giugno 1937, n. 847, e successive modificazioni; c) le controversie in materia di spedalita' di cui all'art. 80 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni e integrazioni; nell'ipotesi che tali controversie insorgano tra enti appartenenti a regioni diverse, la determinazione della competenza a decidere e' effettuata in relazione al luogo di residenza di colui che ha usufruito delle cure di spedalita'; d) il mantenimento degli inabili al lavoro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 154 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e siano segnalati dalla autorita' locale di pubblica sicurezza agli organi regionali; le rette per l'ospitalita' di minori presso istituti educativo-assistenziali e di anziani presso case di riposo; e) i controlli sugli enti comunali di assistenza e sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza poste sotto la disciplina della legge 17 luglio 1890, numero 6972, e successive modificazioni; gli interventi assistenziali effettuati dai comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173; f) l'assistenza estiva ed invernale in favore di minori; g) l'assistenza in natura da effettuare con distribuzione di materiale vario agli assistibili bisognosi; l'assistenza in natura e l'assistenza sanitaria e farmaceutica, in favore delle categorie assistibili, di cui ai decreti legislativi luogotenenziali 31 luglio 1945, n. 425 e 28 settembre 1945, n. 646; h) gli interventi in favore dei profughi italiani e dei rimpatriati, successivamente alla prima assistenza, di cui alla legge 19 ottobre 1970, n. 744, integrata dalla legge 25 luglio 1971, n. 568; i) ogni altra funzione amministrativa esercitata dai prefetti e dagli altri organi centrali e periferici dello Stato in materia di beneficenza pubblica, fermo restando quanto disposto dai successivi articoli. La vigilanza e la tutela sugli enti comunali di assistenza e sulle altre istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che operano nel territorio regionale sono esercitate dall'organo regionale di controllo, previsto dall'art. 130 della Costituzione, e si svolgono con le modalita' di cui al capo terzo del titolo quinto della legge 10 febbraio 1953, n. 62. Gli atti soggetti al controllo di merito sono quelli indicati nell'art. 36 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni.
Art. 2
Fino a quando non sia provveduto con legge dello Stato al riordinamento ed alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali, sono conservate alle province, ai comuni ed agli altri enti locali, le funzioni amministrative di interesse esclusivamente locale attualmente esercitate nella materia di cui al precedente art. 1. Si intendono sostituiti gli organi centrali e periferici dello Stato con gli organi della regione in tutti i casi in cui le disposizioni vigenti nella materia di cui al precedente art. 1 facciano riferimento, per quanto riguarda le funzioni degli enti locali, a funzioni amministrative degli organi od uffici centrali o periferici dello Stato.
Art. 3
Restano ferme le competenze degli organi statali in ordine: 1) ai rapporti internazionali nella materia di cui al presente decreto ed ai rapporti, in materia di assistenza, con organismi assistenziali stranieri ed internazionali, nonche' alla assistenza degli stranieri in relazione alle convenzioni internazionali; 2) agli interventi assistenziali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996, nonche' per altre esigenze di carattere straordinario od urgente o di carattere perequativo in relazione alle necessita' degli enti assistenziali nelle diverse regioni; 3) ai comitati di soccorso ed alle altre istituzioni private di beneficenza operanti nel territorio regionale, previsti dai punti a) e b) dell'art. 2 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 e dall'art. 4 del relativo regolamento 5 febbraio 1891, n. 99, in quanto soggetti a vigilanza per motivi assistenziali in base alle leggi vigenti od in quanto ricevano finanziamenti pubblici o stipulino convenzioni con enti pubblici, fino a quando la materia non sara' disciplinata con successivo provvedimento da emanarsi entro il 6 giugno 1972; 4) alle pensioni ed assegni a carattere continuativo, disposti in attuazione dell'art. 38 della Costituzione, in favore dei ciechi civili, sordomuti ed invalidi civili; agli interventi in favore degli orfani dei caduti per servizio; all'assistenza delle famiglie dei militari richiamati o trattenuti alle armi e delle persone di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, agli interventi di prima assistenza in favore dei profughi italiani e dei rimpatriati di cui alla legge 19 ottobre 1970, n. 744, integrata dalla legge 25 luglio 1971, n. 568; alla assistenza ai profughi stranieri; 5) alla autorizzazione agli enti assistenziali pubblici e privati ad accettare lasciti e donazioni e ad acquistare beni immobili ai sensi delle vigenti disposizioni; 6) agli studi ed alle sperimentazioni relative alle funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di assistenza e beneficenza, che attengano ad esigenze di carattere unitario, con riferimento agli obiettivi del programma economico nazionale ed agli obblighi internazionali.
Art. 4
Fino a quando non sara' provveduto al riordinamento, con legge dello Stato, degli enti pubblici a carattere nazionale o pluriregionale operanti nella materia di cui al presente decreto, restano ferme le attribuzioni degli organi dello Stato in ordine agli enti medesimi. Restano, altresi', ferme le attribuzioni esercitate dagli organi dello Stato in ordine agli enti assistenziali privati a carattere nazionale o pluriregionale.
Art. 5
Restano ferme le attribuzioni degli organi statali in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, nonche' quelle altre che, pur essendo esercitate in relazione alle attivita' inerenti alla materia di cui al presente decreto, riguardano materie non comprese nell'art. 117 della Costituzione.
Art. 6
La funzione di indirizzo e coordinamento delle attivita' amministrative delle Regioni a statuto ordinario che attengono ad esigenze di carattere unitario, anche con riferimento agli obiettivi del programma economico nazionale ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali, spetta allo Stato e viene esercitata, fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di legge, mediante deliberazioni del Consiglio dei Ministri su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro o con i Ministri competenti. L'esercizio della funzione di cui al precedente comma puo' essere delegato, di volta in volta, dal Consiglio dei Ministri al Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.) per la determinazione dei criteri operativi nelle materie di sua competenza oppure al Presidente del Consiglio dei Ministri con il Ministro competente quando si tratti di affari particolari. Gli organi statali e le amministrazioni regionali sono tenute a fornirsi, reciprocamente ed a richiesta, per il tramite del commissario del Governo nella Regione, informazioni, dati statistici ed ogni altro elemento utile allo svolgimento delle proprie funzioni nella materia di cui al presente decreto.
Art. 7
Sotto la data in cui si effettua il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative di cui al presente decreto, e comunque entro il termine di trenta giorni dalla data stessa, le amministrazioni dello Stato provvederanno a consegnare, con elenchi descrittivi, a ciascuna regione interessata, gli atti, sia degli uffici centrali che degli uffici periferici, concernenti le funzioni amministrative trasferite alle regioni con il presente decreto e relativi ad affari non ancora esauriti, fatta eccezione di quelli disciplinati dal successivo art. 8, ovvero relativi a questioni o disposizioni di massima, inerenti alle dette funzioni.
Art. 8
La definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzione di impegni, ai sensi dell'art. 49 della legge di contabilita' di Stato, prima della data del trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative oggetto del presente decreto, rimane di competenza degli organi statali. Rimane, parimenti, di competenza degli organi dello Stato, con oneri a carico del bilancio statale, la liquidazione delle ulteriori annualita' di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello di trasferimento delle funzioni alle regioni, qualora l'impegno relativo alla prima annualita' abbia fatto carico ad esercizi finanziari anteriori al detto trasferimento. Resta altresi', fino alla data del 31 dicembre 1972, di competenza degli organi statali la definizione dei provvedimenti che trovino il loro finanziamento in somme mantenute nel conto dei residui ai termini del secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, o di altre disposizioni che ad esso facciano riferimento, ovvero in forza di particolari norme. Le somme che, alla data predetta, non risultino ancora impegnate, saranno portate in aumento del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Il Ministro per il tesoro provvedera', con propri decreti, alle conseguenti variazioni compensative nel conto dei residui delle amministrazioni interessate. Le somme trasferite al fondo saranno assegnate, entro un biennio, alle amministrazioni regionali sulla base dei criteri che il Comitato interministeriale per la programmazione economica determinera', in relazione a quanto previsto nel secondo comma del predetto art. 9 della legge n. 281 e tenuto anche conto dell'originaria destinazione delle somme medesime.
Art. 9
I comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica di cui al decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173, continuano ad esercitare le funzioni loro spettanti ai sensi della legislazione vigente ad eccezione di quelle trasferite alle Regioni a statuto ordinario con il presente decreto.
Art. 10
Il contingente del personale statale di ruolo e non di ruolo, compresi gli operai, da trasferire alle Regioni a statuto ordinario con effetto dalla data di inizio dell'esercizio delle funzioni amministrative statali ad esse trasferite con il presente decreto, e' indicato nella tabella allegata. Il contingente di cui al precedente comma sara' ripartito per qualifica e per regione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente di concerto con il Ministro per il tesoro, da emanare entro tre mesi dalla data indicata nel primo comma. In corrispondenza al contingente di personale di ruolo e non di ruolo determinato ai sensi dei precedenti comma vengono ridotti, con decorrenza dalla data indicata nel primo comma, i relativi ruoli organici e gli eventuali contingenti non di ruolo cui il personale appartiene. Ferma restando la decorrenza dalla data indicata nel primo comma del trasferimento alle regioni, l'immissione nei ruoli e contingenti regionali del personale di cui al primo comma sara' effettuata con la prima legge regionale di istituzione di ruoli regionali. Sino alla data di inquadramento nei ruoli regionali, e comunque non oltre il 31 dicembre 1972, all'amministrazione del personale da trasferire continuera' a provvedere, salvo quanto previsto nei successivi articoli, l'amministrazione di provenienza. Al predetto personale continuano ad applicarsi, fino al suo inquadramento nei ruoli o contingenti regionali, le norme relative allo stato giuridico ed al trattamento economico di attivita', previdenza, assistenza e quiescenza dei dipendenti dello Stato. Nell'ambito della regione i trasferimenti di sede del personale statale di cui al presente articolo sono disposti, osservate le norme dell'art. 32 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con provvedimento dell'amministrazione regionale, che fino alla data indicata nel precedente quinto comma ne da' notizia all'amministrazione statale di provenienza del dipendente. Le spese per gli stipendi e tutte le altre competenze spettanti al personale di cui al presente articolo sono a carico delle regioni che provvederanno altresi' a versare all'amministrazione statale di provenienza l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsti dalla legge. Fino a quando non si potra' provvedere diversamente il pagamento delle competenze di attivita' di servizio e della pensione spettanti all'impiegato od operaio messo a disposizione o trasferito verra' effettuato dall'amministrazione di provenienza salvo il successivo rimborso.
Art. 11
Entro due mesi dalla data di inizio dell'esercizio da parte delle regioni delle funzioni amministrative statali trasferite, il personale civile di ruolo e non di ruolo, compresi gli operai, indicato nella tabella allegata al presente decreto, che il giorno anteriore alla data predetta risulti assegnato ad uffici periferici non trasferiti alle regioni o a servizi centrali che svolgano funzioni amministrative trasferite alle regioni, e' messo dall'amministrazione di provenienza, previo assenso degli impiegati ed operai, a disposizione delle singole regioni e, se presta servizio presso ufficio periferico, della regione nel cui territorio tale ufficio si trova. Ove gli assensi fossero inferiori alle unita' da trasferire, l'amministrazione provvedera', entro tre mesi dalla data indicata nel primo comma, a mettere a disposizioni delle singole regioni gli impiegati od operai che ne abbiano fatto domanda, dando la precedenza a coloro che svolgevano le stesse funzioni o funzioni connesse con quelle trasferite alle regioni e tenendo conto dei titoli di cui all'art. 32, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Nel caso di inesistenza o insufficienza di domande, l'amministrazione provvede d'ufficio, sentito il consiglio di amministrazione, a mettere a disposizione delle singole regioni gli impiegati od operai che risultino in possesso dei minori titoli indicati dall'art. 32, terzo comma, del testo unico n. 3 suindicato. Al personale contemplato nel presente articolo, che viene trasferito a sede diversa da quella dell'ufficio statale di provenienza anche a domanda, compete il trattamento economico di missione e di trasferimento, compresa l'indennita' di prima sistemazione, stabilito per i dipendenti dello Stato dalle vigenti disposizioni di legge. Al personale messo a disposizione in base al presente articolo si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 10.
Art. 12
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