DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 1972, n. 10
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 87, comma quinto, 117, 118 e la disposizione VIII transitoria della Costituzione;
Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente provvedimenti finanziari per le Regioni a statuto ordinario, che all'art. 17 conferisce delega al Governo per il passaggio delle funzioni e del personale statali alle regioni;
Sentite le Regioni a statuto ordinario;
Udito il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62;.
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale, per la pubblica istruzione, per l'interno, per il tesoro, per le finanze e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta:
Art. 1
Le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di istruzione artigiana e professionale sono trasferite, per il rispettivo territorio, alle Regioni a statuto ordinario. Il trasferimento predetto riguarda, tra l'altro, le funzioni amministrative concernenti: a) i corsi di addestramento professionale di cui all'art. 45 della legge 29 aprile 1949, n. 264 (modificato dall'art. 2 della legge 4 maggio 1951, n. 456) ed all'articolo 46 della legge medesima ivi compresa l'erogazione delle indennita' agli allievi ai sensi dell'art. 48 della legge stessa e dell'art. 4 della legge 2 aprile 1968, n. 424; b) i corsi aziendali di riqualificazione di cui agli articoli 53, 54 e 55 della legge 29 aprile 1949, n. 264; c) l'addestramento professionale degli artigiani; d) la formazione professionale degli apprendisti mediante le attivita' di insegnamento complementare di cui agli articoli 16 e seguenti della legge 19 gennaio 1955, n. 25 (modificata dalla legge 8 luglio 1956, n. 706); e) l'istruzione artigiana e professionale negli istituiti e servizi dipendenti dalla Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena del Ministero di grazia e giustizia. Le attivita' di cui alla presente lettera e) saranno esercitate nel rispetto delle esigenze di coordinamento ed amministrazione nei programmi generali di trattamento che rimangono di competenza del predetto Ministero; f) la formazione professionale diretta allo svolgimento di professioni sanitarie ausiliarie e di arti sanitarie ausiliarie; g) l'orientamento e la qualificazione professionale degli invalidi del lavoro e degli invalidi civili; h) ogni altra funzione in ordine alla formazione e addestramento professionale attualmente svolta dagli organi centrali o periferici dello Stato, ferme restando le competenze di cui al successivo art. 7. Nelle funzioni amministrative trasferite sono comprese anche: 1) la vigilanza tecnica ed amministrativa sullo svolgimento delle attivita'; 2) la concessione di sovvenzioni e finanziamenti a favore delle attivita' stesse; 3) l'erogazione di contributi a favore di enti ed istituti che hanno per scopo l'addestramento e l'istruzione artigiana e professionale; 4) l'acquisto, la locazione, la costruzione, l'ampliamento e la gestione dei centri di addestramento ed istruzione artigiana e professionale ivi comprese le relative attrezzature, ad eccezione di quelli destinati all'espletamento delle funzioni di cui ai successivi articoli 7 e 8.
Art. 2
Sono parimenti trasferiti alle regioni i compiti attualmente svolti, in ordine alle funzioni di cui al precedente art. 1, dall'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), dall'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (ENALC) e dall'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (INIASA). Il personale in servizio presso le sedi periferiche degli enti predetti, salvo una aliquota da destinare alle funzioni di cui agli articoli 7 e 8, ed una aliquota di quello addetto agli uffici centrali, rapportata alle esigenze delle regioni, saranno trasferiti alle regioni nel cui territorio le suddette sedi periferiche sono situate. Con l'osservanza, delle norme e disposizioni vigenti, in quanto applicabili, oppure di quelle che saranno all'uopo emanate entro il 30 giugno 1972, il restante personale degli uffici centrali sara' trasferito all'Istituto nazionale della previdenza sociale o ad altri organismi pubblici anche in relazione alla eventuale attribuzione a questi ultimi di compiti inerenti all'espletamento delle funzioni di cui agli articoli 7 e 8. Il personale degli enti di cui al presente articolo conservera' integralmente la posizione giuridico-economica acquisita alla data di entrata in vigore del presente decreto presso gli enti di provenienza. Qualora, all'atto del trasferimento, non siano in vigore i rispettivi regolamenti organici, sara' provveduto preventivamente, con deliberazioni commissariali, soggette all'approvazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, all'allineamento dei livelli retributivi e delle qualifiche in atto sulla base delle mansioni funzionali esercitate di fatto all'anzidetta data di entrata in vigore del presente decreto. Con le stesse deliberazioni, in relazione alle esigenze delle attivita' addestrative degli enti, si procedera' alla sistemazione del personale assunto a tempo determinato, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. I beni mobili ed immobili costituenti le strutture periferiche dei predetti enti e destinati alle attivita' di cui all'art. 1, saranno trasferiti al patrimonio delle regioni nel cui territorio essi sono situati. I provvedimenti relativi alla liquidazione e al trasferimento alle regioni del patrimonio degli enti suddetti, nonche' al trasferimento del personale, saranno adottati, sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, con decreti del Ministro che esercita la vigilanza sugli enti stessi, di concerto con il Ministro per il tesoro, da emanarsi entro il 30 giugno 1972. ((1))
Art. 3
Sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato nei riguardi dei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica di cui al regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1946, convertito nella legge 2 gennaio 1936, numero 82, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 4
Sono, altresi', trasferite alle Regioni a statuto ordinario sino alla definizione legislativa della riforma dell'istruzione secondaria superiore, le seguenti funzioni amministrative attualmente svolte dagli organi centrali e periferici del Ministero della pubblica istruzione nei confronti degli istituti professionali di Stato esistenti nel territorio di ciascuna regione: a) nomina del consiglio di amministrazione nel rispetto della composizione determinata dai decreti presidenziali istitutivi, sostituendosi i membri designati dagli organi dello Stato con quelli designati dagli organi regionali; b) approvazione dei piani annuali di attivita', di cui al primo e secondo comma dell'art. 5 dei decreti presidenziali istitutivi, che non comportino maggiorazione dell'onere assunto dallo Stato nell'anno precedente; c) programmazione di nuovi istituti, scuole, sezioni e corsi da istituire dallo Stato, con l'indicazione vincolante dell'ordine di priorita'; d) proposta di ripartizione dei finanziamenti da destinare a spese in conto capitale, per l'impianto, il rinnovo ed il potenziamento delle dotazioni tecnico-didattiche. Le regioni possono avvalersi, per l'attivita' di loro competenza, delle sedi e delle attrezzature degli istituti professionali di Stato, provvedendo all'occorrente finanziamento.
Art. 5
Sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative, ivi comprese quelle di vigilanza e di tutela, esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine agli altri enti, istituzioni ed organizzazioni locali operanti nella regione nella materia dell'istruzione artigiana e professionale. Sono trasferiti alle Regioni a statuto ordinario le attribuzioni degli organi statali in ordine alla nomina dei componenti dei collegi dei revisori, salva la designazione da parte del Ministro per il tesoro di un componente dei collegi stessi in relazione alla permanenza negli enti di interessi finanziari dello Stato.
Art. 6
Fino a quando non sia provveduto con legge dello Stato al riordinamento ed alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali, sono conservate alle province, ai comuni ed agli altri enti locali le funzioni di interesse esclusivamente locale, relative alla materia dell'istruzione artigiana e professionale attualmente esercitate. Si intendono sostituiti gli organi centrali e periferici dello Stato con gli organi della regione in tutti i casi in cui le disposizioni vigenti nelle materie di cui al precedente art. 1 facciano riferimento, per quanto riguarda le funzioni degli enti locali, a funzioni amministrative degli organi o degli uffici centrali o periferici dello Stato.
Art. 7
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 112))
Art. 8
Gli, organi statali esplicano attivita' in ordine agli studi, alla ricerca, alla documentazione e all'informazione, necessari per la programmazione nazionale ed il coordinamento del settore. Essi altresi', sentite le regioni interessate, svolgono attivita' per la formazione e l'aggiornamento del personale impiegato nelle attivita' di addestramento professionale, anche mediante la sperimentazione di iniziative pilota.
Art. 9
Restano ferme le attribuzioni degli organi statali in materia di pubblica sicurezza, di polizia giudiziaria e di difesa nazionale, nonche' quelle altre che, pur essendo esercitate in relazione alle attivita' di cui al presente decreto, riguardano materie non comprese nell'art. 117 della Costituzione.
Art. 10
La funzione di indirizzo e coordinamento delle attivita' amministrative delle Regioni a statuto ordinario che attengono ad esigenze di carattere unitario, anche con riferimento agli obiettivi del programma economico nazionale ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali, spetta allo Stato e viene esercitata, fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di legge, mediante deliberazioni del Consiglio dei Ministri su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di intesa con il Ministro o con i Ministri competenti. L'esercizio della funzione di cui al precedente comma puo' essere delegato di volta in volta dal Consiglio dei Ministri al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per la determinazione dei criteri operativi nelle materie di sua competenza oppure al Presidente del Consiglio dei Ministri con il Ministro competente quando si tratti di affari particolari. I programmi regionali concernenti la formazione e l'addestramento professionale saranno periodicamente comunicati al Ministro competente ai fini della formulazione di proposte per il coordinamento delle attivita' tra le Regioni e di quelle delle regioni con quelle di competenza dello Stato, in relazione anche alla predisposizione dei programmi economici nazionali. Gli organi statali e le amministrazioni regionali sono tenuti a fornirsi reciprocamente ed a richiesta, per il tramite del commissario del Governo nella regione, ogni altra notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni nella materia di cui al presente decreto.
Art. 11
Le regioni, in relazione alle esigenze derivanti dall'esercizio delle attribuzioni ad esse trasferite con il presente decreto, possono avvalersi dei servizi tecnici dello Stato operanti per funzioni non trasferite alle regioni. Lo Stato sara' rimborsato delle spese sostenute per conto della regione. La misura e le modalita' dei rimborsi saranno determinate con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro competente, previa intesa con l'amministrazione regionale interessata.
Art. 12
Sotto la data in cui si effettua il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative di cui al presente decreto, e comunque entro il termine di trenta giorni dalla data stessa, le amministrazioni dello Stato disporranno la consegna, con elenchi descrittivi, a ciascuna regione interessata, degli atti, sia degli uffici centrali che degli uffici ed organismi periferici, concernenti le funzioni amministrative trasferite alle regioni con il presente decreto e relativi ad affari non ancora esauriti, fatta eccezione di quelli disciplinati dal successivo art. 13, ovvero relativi a questioni o disposizioni di massima, inerenti alle dette funzioni.
Art. 13
La definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzione di impegni, ai sensi dell'art. 49 della legge di contabilita' di Stato, prima della data del trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative oggetto del presente decreto, rimane di competenza degli organi statali. Rimane, parimenti, di competenza degli organi dello Stato, con oneri a carico del bilancio statale, la liquidazione delle ulteriori annualita' di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello di trasferimento delle funzioni alle regioni, qualora l'impegno relativo alla prima annualita' abbia fatto carico ad esercizi finanziari anteriori al detto trasferimento. Resta altresi', fino alla data del 31 dicembre 1972, di competenza degli organi statali la definizione dei provvedimenti che trovino il loro finanziamento in somme mantenute nel conto dei residui ai termini del secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, o di altre disposizioni che ad esso facciano riferimento, ovvero in forza di particolari norme. Le somme che, alla data predetta, non risultino ancora impegnate, saranno portate in aumento del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Il Ministro per il tesoro provvedera', con propri decreti, alle conseguenti variazioni compensative nel conto dei residui delle amministrazioni interessate. Le somme trasferite al fondo saranno assegnate, entro un biennio, alle amministrazioni regionali sulla base dei criteri che il Comitato interministeriale per la programmazione economica determinera', in relazione a quanto previsto nel secondo comma del predetto art. 9 della legge n. 281 e tenuto anche conto dell'originaria destinazione delle somme medesime.
Art. 14
Il contingente del personale statale di ruolo e non di ruolo, compresi gli operai, da trasferire alle Regioni a statuto ordinario con effetto dalla data di inizio dell'esercizio delle funzioni amministrative statali ad esse trasferite con il presente decreto, e' indicato nella tabella allegata. Il contingente di cui al precedente comma sara' ripartito per qualifica e per regione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente di concerto con il Ministro per il tesoro, da emanare entro tre mesi dalla data indicata nel primo comma. In corrispondenza al contingente di personale di ruolo e non di ruolo determinato ai sensi dei precedenti comma vengono ridotti, con decorrenza dalla data indicata nel primo comma, i relativi ruoli organici e gli eventuali contingenti non di ruolo cui il personale appartiene. Ferma restando la decorrenza dalla data indicata nel primo comma del trasferimento alle regioni, l'immissione nei ruoli e contingenti regionali del personale di cui al primo comma sara' effettuata con la prima legge regionale di istituzione di ruoli regionali. Sino alla data di inquadramento nei ruoli regionali, o comunque non oltre il 31 dicembre 1972, all'amministrazione del personale da trasferire continuera' a provvedere, salvo quanto previsto nei successivi articoli, l'amministrazione di provenienza. Al predetto personale continuano ad applicarsi, fino al suo inquadramento nei ruoli o contingenti regionali, le norme relative allo stato giuridico ed al trattamento economico di attivita', previdenza, assistenza e quiescenza dei dipendenti dello Stato. Nell'ambito della regione i trasferimenti di sede del personale statale di cui al presente articolo sono disposti, osservate le norme dell'art. 32 del testo unico approvate con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con provvedimento dell'amministrazione regionale, che fino alla data indicata nel precedente quinto comma ne da' notizia all'amministrazione statale di provenienza del dipendente. Le spese per gli stipendi e tutte le altre competenze spettanti al personale di cui al presente articolo sono a carico delle regioni che provvederanno altresi' a versare all'amministrazione statale di provenienza l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsto dalla legge. Fino a quando non si potra' provvedere diversamente il pagamento delle competenze di attivita' di servizio e della pensione spettanti all'impiegato od operaio messo a disposizione o trasferito verra' effettuato dall'amministrazione di provenienza salvo il successivo rimborso.
Art. 15
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