LEGGE 1 marzo 1972, n. 43
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'articolo 3 della legge 5 agosto 1962, n. 1209, è sostituito dal seguente: "L'avanzamento degli ufficiali del ruolo speciale transitorio ha luogo ad anzianità sino al grado di tenente colonnello e a scelta al grado di colonnello, con l'osservanza, in quanto applicabili, delle norme previste dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, estesa alla guardia di finanza con legge 24 ottobre 1966, n. 887".
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