DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1972, n. 90
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Ritenuto che per le particolari esigenze dei servizi di polizia giudiziaria e stradale, si rende necessario ed urgente disporre il richiamo in servizio temporaneo di un contingente di sottufficiali e di militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;
Visti gli articoli 46 della legge 3 aprile 1958, n. 460, e 37 della legge 26 luglio 1961, n. 709;
Sulla
proposta del Ministro per l'interno di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Il Ministro dell'interno e' autorizzato a richiamare in servizio temporaneo, per la durata di un anno, a decorrere dal 10 aprile 1972, un contingente complessivo di 3000 sottufficiali e militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza; qualora perdurino le esigenze di cui in premessa, ha facolta' di prorogare di un ulteriore anno il richiamo del predetto contingente.
Art. 2
Il tempo, i modi e la durata dei richiami saranno stabiliti dal Ministro per l'interno; ciascun richiamo non potra' avere durata superiore ad un anno dalla data di inizio del richiamo stesso, salva la facolta' di proroga di cui all'art. 1.
Art. 3
All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 1312 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1972.
LEONE RUMOR - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 marzo 1972
Atti del Governo, registro n. 248, foglio n. 1. - CARUSO
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