DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1972, n. 135

Type DPR
Publication 1972-03-06
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, numero 1540, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 124 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in oculistica.

Scuola di specializzazione in oculistica

Art. 125. - E' istituita la scuola di specializzazione in oculistica che conferisce il diploma in oculistica.

La scuola ha sede presso la clinica oculistica.

La durata del corso e' di anni quattro.

Le materie impartite dalla scuola sono:

1° Anno:

1) Anatomia ed istologia dell'apparato oculare;

2) Nozioni di embriologia e genetica oculare;

3) Fisiologia dell'occhio e nozioni di biochimica dei tessuti e dei liquidi oculari;

4) Nozioni di ottica fisiologia, esame della rifrazione;

5) Microbiologia ed igiene oculare.

2° Anno:

1) Semeiotica oculare e mezzi di indagine dell'apparato oculare (biomicroscopia, gonioscopia, oftalmoscopia, perimetria, campimetria, adattometria, senso cromatico, tonometria, tonografia, esami elettrofunzionali, radiologia);

2) Farmacologia oculare e terapia fisica;

3) Nozioni di patologia generale e di anatomia patologica in rapporto all'oftalmologia;

4) Patologia e clinica oculare (malattie delle palpebre, della congiuntiva, delle vie lacrimali; della cornea e della sclera).

3° Anno:

1) Patologia e clinica oculare (malattie dell'uvea, della retina, del nervo ottico e delle vie ottiche, dell'occhio nella sua totalita' e dell'orbita, glaucoma);

2) Anomalie patologiche della motilita' oculare e della visione binoculare. Ortottica e pleottica;

3) Tecnica operatoria ed anestesiologia (1ª parte);

4) Affezioni otorinolaringoiatriche e patologia oculare.

4° Anno:

1) Neuroftalmologia;

2) Malattie oculari in rapporto ad affezioni generali;

3) Malattie professionali. Infortunistica e medicina legale oculare;

4) Tecnica operatoria (2ª parte);

5) Tesi di specializzazione.

Art. 126. - Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia ed il numero degli specializzandi e' di otto per i 4 anni di corso.

Gli esami di profitto si danno alla fine di ciascun anno di corso.

Alla fine del corso gli iscritti, oltre a presentare la dissertazione scritta ed a sostenere la relativa discussione, devono sostenere una prova pratica sull'ammalato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 6 marzo 1972

LEONE

MISASI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 20 aprile 1972 Atti del Governo, registro n. 248, foglio n. 64. - VALENTINI

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, numero 1540, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 124 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in oculistica. Scuola di specializzazione in oculistica Art. 125. - E' istituita la scuola di specializzazione in oculistica che conferisce il diploma in oculistica. La scuola ha sede presso la clinica oculistica. La durata del corso e' di anni quattro. Le materie impartite dalla scuola sono: 1° Anno: 1) Anatomia ed istologia dell'apparato oculare; 2) Nozioni di embriologia e genetica oculare; 3) Fisiologia dell'occhio e nozioni di biochimica dei tessuti e dei liquidi oculari; 4) Nozioni di ottica fisiologia, esame della rifrazione; 5) Microbiologia ed igiene oculare. 2° Anno: 1) Semeiotica oculare e mezzi di indagine dell'apparato oculare (biomicroscopia, gonioscopia, oftalmoscopia, perimetria, campimetria, adattometria, senso cromatico, tonometria, tonografia, esami elettrofunzionali, radiologia); 2) Farmacologia oculare e terapia fisica; 3) Nozioni di patologia generale e di anatomia patologica in rapporto all'oftalmologia; 4) Patologia e clinica oculare (malattie delle palpebre, della congiuntiva, delle vie lacrimali; della cornea e della sclera). 3° Anno: 1) Patologia e clinica oculare (malattie dell'uvea, della retina, del nervo ottico e delle vie ottiche, dell'occhio nella sua totalita' e dell'orbita, glaucoma); 2) Anomalie patologiche della motilita' oculare e della visione binoculare. Ortottica e pleottica; 3) Tecnica operatoria ed anestesiologia (1ª parte); 4) Affezioni otorinolaringoiatriche e patologia oculare. 4° Anno: 1) Neuroftalmologia; 2) Malattie oculari in rapporto ad affezioni generali; 3) Malattie professionali. Infortunistica e medicina legale oculare; 4) Tecnica operatoria (2ª parte); 5) Tesi di specializzazione. Art. 126. - Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia ed il numero degli specializzandi e' di otto per i 4 anni di corso. Gli esami di profitto si danno alla fine di ciascun anno di corso. Alla fine del corso gli iscritti, oltre a presentare la dissertazione scritta ed a sostenere la relativa discussione, devono sostenere una prova pratica sull'ammalato.

LEONE MISASI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 aprile 1972

Atti del Governo, registro n. 248, foglio n. 64. - VALENTINI

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