DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1972, n. 167
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: L'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1971, n. 657, concernente la creazione degli istituti di selvicoltura e di miglioramento genetico delle piante agrarie annessi alla facolta' di agraria, e' modificato nel senso che ai predetti istituti sono aggiunti i seguenti insegnamenti: Istituto di selvicoltura, cui fanno capo gli insegnamenti di botanica forestale, selvicoltura I (ecologia e selvicoltura generale), selvicoltura II (selvicoltura speciale), patologia vegetale forestale; Istituto di miglioramento genetico delle piante agrarie, cui fanno capo gli insegnamenti di: genetica, miglioramento genetico delle piante agrarie, metodologia statistica.
LEONE MISASI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 aprile 1972 -
Atti del Governo, registro n. 248, foglio n. 80.- VALENTINI
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