DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1972, n. 167

Type DPR
Publication 1972-03-13
Ultimo aggiornamento 1972-05-04
State In force
Source Normattiva
articles 1
Reform history JSON API

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: L'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1971, n. 657, concernente la creazione degli istituti di selvicoltura e di miglioramento genetico delle piante agrarie annessi alla facolta' di agraria, e' modificato nel senso che ai predetti istituti sono aggiunti i seguenti insegnamenti: Istituto di selvicoltura, cui fanno capo gli insegnamenti di botanica forestale, selvicoltura I (ecologia e selvicoltura generale), selvicoltura II (selvicoltura speciale), patologia vegetale forestale; Istituto di miglioramento genetico delle piante agrarie, cui fanno capo gli insegnamenti di: genetica, miglioramento genetico delle piante agrarie, metodologia statistica.

LEONE MISASI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 aprile 1972 -

Atti del Governo, registro n. 248, foglio n. 80.- VALENTINI

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.

Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio. Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)