DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1972, n. 170
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 10 febbraio 1953, n. 62, recante norme sulla costituzione ed il funzionamento degli organi regionali;
Visto l'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con cui e' stato approvato il testo unico, delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, concernente "norme di esecuzione dell'art. 58 delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3";
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri, per l'interno e per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della, Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, si applicano anche: a) ai commissari del Governo nelle Regioni a statuto ordinario; b) al personale addetto agli uffici dei commissari del Governo nelle Regioni a statuto ordinario, entro i limiti dei contingenti stabiliti, per ciascun ufficio, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro; c) ai funzionari di cui all'art. 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, che siano membri effettivi delle commissioni di controllo sulle amministrazioni regionali.
Art. 2
Il personale, di cui all'art. 1, lettere a) e b), non viene collocato fuori ruolo, ove conservi obblighi di servizio presso l'amministrazione di appartenenza.
Art. 3
Il presente decreto ha effetto dal 31 marzo 1972 ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
LEONE ANDREOTTI - RUMOR - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 maggio 1972
Atti del Governo, registro n. 248, foglio n. 86. - CARUSO
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