DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1972, n. 211
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Il primo comma dell'art. 15 del regolamento per la esecuzione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, e' sostituito dal seguente: "La commissione giudicatrice dei concorsi ai posti di sostituto avvocato dello Stato e' composta da un vice avvocato generale dello Stato, con funzioni di presidente, da un sostituto avvocato generale dello Stato, da un magistrato della Corte di cassazione, designate dal primo presidente, da un avvocato iscritto all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori, designate dal presidente del Consiglio nazionale forense, e da un professore ordinario di materie giuridiche dell'Universita' di Roma, designato dal rettore".
Art. 2
Il primo comma dell'art. 16 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, e' sostituito dal seguente: "La commissione giudicatrice dei concorsi ai posti di procuratore aggiunto dello Stato e' composta da un sostituto avvocato generale dello Stato, con funzioni di presidente, da due vice avvocati dello Stato, da un magistrato della Corte di appello di Roma, designato dal presidente, e da un avvocato designato dal presidente del Consiglio nazionale forense".
Art. 3
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 18 AGOSTO 1984, N.538))
Art. 4
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 18 AGOSTO 1984, N.538))
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