DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1972, n. 212

Type DPR
Publication 1972-05-03
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista; Visto il regolamento per l'esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia; Decreta: Sono approvate, nell'unito testo, sottoscritto dal Ministro per la grazia e giustizia, le modifiche al regolamento per l'esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 69.

LEONE ANDREOTTI - GONELLA

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 maggio 1972

Atti del Governo, registro n. 249, foglio n. 34. - CARUSO

Modifiche al regolamento di esecuzione della L. 3 Febbraio 1963, n. 69-art. 1

Modifiche al regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115. Art. 1. Il primo comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, e' modificato come segue: "L'avviso di convocazione dell'assemblea per la elezione del Consiglio regionale o interregionale dell'Ordine e del relativo collegio dei revisori dei conti e' inviato con lettera raccomandata dal presidente del Consiglio regionale o interregionale, almeno 15 giorni prima, a tutti gli iscritti negli elenchi dell'albo, esclusi i sospesi dall'esercizio professionale, e deve contenere l'indicazione dell'oggetto dell'adunanza, del luogo, dei giorni e delle ore dell'adunanza stessa, in prima ed in seconda convocazione, nonche' del seggio o sezione di seggio presso il quale ciascun elettore esercita il proprio diritto di voto. Nello stesso avviso il presidente provvede a fissare, per la eventuale votazione di ballottaggio di cui all'art. 6, quarto comma, della legge, una data che dovra' cadere in un giorno compreso entro gli otto successivi alla prima votazione, nell'ipotesi che questa risulti valida a norma dell'art. 4, ultimo comma, della legge, e, nell'ipotesi che questa non risulti valida, un'altra data in un giorno compreso negli otto successivi alla seconda votazione".

Modifiche al regolamento di esecuzione della L. 3 Febbraio 1963, n. 69-art. 2

Art. 2. L'[art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1965-02-04;115~art6), e' modificato come segue: "Per la elezione dei componenti e dei revisori dei conti dei consigli regionali o interregionali, i consigli stessi istituiscono uno o piu' seggi elettorali, in considerazione del numero complessivo degli iscritti nei rispettivi elenchi sei mesi prima della data delle elezioni. Possono essere istituiti due seggi elettorali per i primi 500 iscritti ed un ulteriore seggio per ogni successiva quota di 500 iscritti; seggi elettorali, fino ad un massimo di due, possono essere istituiti in sedi diverse da quella dell'Ordine, ove nei centri vicini risiedano almeno 50 iscritti e possono, altresi', essere istituite, presso ciascun seggio elettorale, piu' sezioni. Nei seggi istituiti in sedi diverse da quella dell'Ordine, le funzioni esercitate, ai sensi dell'art. 5 della legge, dal presidente e dal segretario dell'Ordine sono svolte da consiglieri designati dal presidente del consiglio interessato".

Modifiche al regolamento di esecuzione della L. 3 Febbraio 1963, n. 69-art. 3

Art. 3. L'ultimo comma dell'[art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1965-02-04;115~art11), e' modificato come segue: "Il numero di ore fissato, per le operazioni di votazione, dall'art. 6, secondo comma, della legge puo', ove il numero degli aventi diritto al voto lo riveli opportuno, essere suddiviso tra due giorni consecutivi e la relativa indicazione e' contenuta nell'avviso di convocazione. Tanto nel primo che nel secondo giorno sono ammessi a votare gli elettori che, alla scadenza dell'orario, si trovino nella sala. Dopo le votazioni del primo giorno, le urne contenenti le schede votate vengono sigillate ed, il giorno successivo, riaperte alla presenza di un notaio".

Modifiche al regolamento di esecuzione della L. 3 Febbraio 1963, n. 69-art. 4

Art. 4. Dopo l'[art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1965-02-04;115~art20), sono inseriti i seguenti articoli: Art. 20-bis: ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE "Il Consiglio nazionale, in relazione alla attivita' di cui alla lettera b) dell'art. 20 della legge: a) riunisce i presidenti e i vice presidenti dei consigli regionali ed interregionali tutte le volte che lo ritenga opportuno per il coordinamento delle rispettive iniziative ed attivita', anche al fine di promuovere l'istituzione della Scuola nazionale di giornalismo, alla quale sovraintende; b) collabora, direttamente o di concerto con i consigli regionali o interregionali, con universita', facolta' o scuole nazionali universitarie e non universitarie di giornalismo ai fini della organizzazione dei programmi e degli esami per la migliore formazione e specializzazione professionale dei giornalisti. Il Consiglio nazionale, inoltre, per contribuire alla concordanza degli indirizzi giurisprudenziali e per la migliore tutela della categoria, cura il massimario delle proprie delibere e di quelle dei consigli regionali o interregionali e provvede annualmente alla pubblicazione, in un unico albo nazionale, dei singoli albi regionali o interregionali". Art. 20-ter: COMMISSIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE "Per l'esercizio delle funzioni cui e' preposto, il Consiglio nazionale si avvale, in sede consultiva o referente, delle seguenti commissioni: a) commissione giuridica, composta da sette consiglieri nazionali, con funzioni consultive, competente - con riferimento all'attivita' di studio in funzione dei compiti di cui alla lettera a) dell'art. 20 della legge - sulle iniziative dirette alla tutela delle attribuzioni, della dignita' e dell'esercizio della professione, alla salvaguardia della liberta' di stampa ed alla determinazione degli onorari, diritti e relative tariffe; b) commissione istruttoria per i ricorsi, composta da sette consiglieri nazionali, con funzioni istruttorie o referenti sui ricorsi avverso le delibere dei consigli degli Ordini di cui all'art. 20, lettera d), della legge; c) commissione per le attivita' culturali e professionali, composta da sette consiglieri nazionali, con funzioni consultive per tutte le attivita' o iniziative intese a favorire la migliore qualificazione culturale e professionale del giornalista; d) commissione amministrativa, composta da cinque consiglieri nazionali, con funzioni consultive per le questioni tecniche concernenti l'assetto patrimoniale e la gestione amministrativa del Consiglio nazionale. Le commissioni durano in carica un anno e i loro componenti sono rieleggibili".

Modifiche al regolamento di esecuzione della L. 3 Febbraio 1963, n. 69-art. 5

Art. 5. Fra il secondo ed il [terzo comma dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1965-02-04;115~art22-com3), e inserito il seguente comma: "Le elezioni per le varie cariche hanno luogo separatamente con votazione segreta".

Modifiche al regolamento di esecuzione della L. 3 Febbraio 1963, n. 69-art. 6

Art. 6. All'[art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1965-02-04;115~art25), e' aggiunto il seguente comma: "Il collegio dei revisori dei conti, all'atto dell'insediamento, elegge il proprio presidente. Il collegio dei revisori dei conti partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio nazionale e del comitato esecutivo".

Modifiche al regolamento di esecuzione della L. 3 Febbraio 1963, n. 69-art. 7

Art. 7. L'ultimo comma dell'[art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1965-02-04;115~art32), e' sostituito dai seguenti commi: "Il Consiglio provvede alla cancellazione dall'elenco speciale, sentito l'interessato, nel caso in cui vengano a cessare i requisiti di cui al primo comma, nonche' in caso di decadenza della registrazione, a norma dell'[art. 7 della legge 8 febbraio 1948, n. 47](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1948-02-08;47~art7), di mutamento intervenuto nella natura della pubblicazione ovvero quando l'iscritto sia sostituito nella direzione responsabile della pubblicazione stessa. Le cancellazioni per i motivi di cui al precedente comma sono comunicate dal Consiglio regionale o interregionale ai tribunali compresi nella propria circoscrizione, per gli adempimenti di competenza".

Modifiche al regolamento di esecuzione della L. 3 Febbraio 1963, n. 69-art. 8

Art. 8. L'ultimo comma dell'[art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1965-02-04;115~art37), e' modificato come segue: "La prova orale consiste in una conversazione su argomenti di cultura generale che presentino carattere di attualita'. In particolare e' richiesta la conoscenza dei seguenti argomenti e materie: a) principi di diritto costituzionale; b) nozioni di storia del ventesimo secolo; c) problemi ed orientamenti della politica italiana del dopoguerra; d) elementi di geopolitica; e) il sindacalismo ieri ed oggi; f) orientamenti della letteratura e dell'arte contemporanee; g) storia del giornalismo ed ordinamento della professione; h) fonti di informazione italiane e straniere (agenzie di stampa, giornali, etc.) e principali mezzi bibliografici di consultazione e ricerca; i) i piu' importanti avvenimenti che hanno fornito materia ai giornali negli ultimi 12 mesi".

Modifiche al regolamento di esecuzione della L. 3 Febbraio 1963, n. 69-art. 9

Art. 9. All'[art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1965-02-04;115~art41), sono aggiunti i seguenti commi: "La pratica giornalistica si effettua continuativamente ed attraverso un'effettiva attivita' nei quadri organici dei servizi redazionali centrali degli organismi giornalistici previsti dall'art. 34 della legge. Il praticantato puo' svolgersi per un periodo non superiore ai 16 mesi anche presso la redazione distaccata di uno dei suddetti organismi giornalistici quando la responsabilita' della redazione distaccata sia affidata ad un redattore professionista. Le modalita' di svolgimento del praticantato, concordate ai fini della migliore formazione professionale degli aspiranti giornalisti fra gli organismi professionali e quelli editoriali, sono fissate dal Consiglio nazionale. Puo' essere, ammesso a sostenere l'esame di idoneita' professionale di cui all'art. 32 della legge il cittadino italiano che abbia svolto la pratica giornalistica presso pubblicazioni italiane edile all'estero o pubblicazioni estere aventi caratteristiche analoghe alle pubblicazioni previste dall'art. 34 della legge, e cio' anche se il praticantato sia stato svolto prima dell'acquisto della cittadinanza italiana".

Modifiche al regolamento di esecuzione della L. 3 Febbraio 1963, n. 69-art. 10

Art. 10. L'ultimo comma dell'[art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1965-02-04;115~art43), e' modificato come segue: "Il direttore della pubblicazione o del servizio giornalistico e' tenuto, a richiesta dell'interessato, all'immediato rilascio della dichiarazione. Ove il direttore, senza giustificato motivo, ometta o ritardi l'adempimento di tale obbligo, il Consiglio regionale o interregionale competente, informato tempestivamente dall'interessato, adotta le iniziative del caso per il rilascio della dichiarazione, ricorrendone le condizioni. E' fatta, comunque, salva - ove ne ricorrano gli estremi - l'azione disciplinare prevista dall'art. 48 della legge".

Modifiche al regolamento di esecuzione della L. 3 Febbraio 1963, n. 69-art. 11

Art. 11. Il [primo comma dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1965-02-04;115~art44-com1), e' modificato come segue: "La prova scritta prevista dall'art. 32, primo comma, della legge, consiste nello svolgimento - a scelta del candidato - di una delle attivita' redazionali proprie del quotidiano, del servizio giornalistico radiofonico o televisivo, della agenzia di stampa o del periodico o nella predisposizione di uno schema di impaginazione, comprensivo di tutte le indicazioni per la realizzazione tipografica, di una parte di un quotidiano o di un periodico sulla base dei criteri indicati dalla commissione e del materiale dalla stessa fornito". L'ultimo comma del predetto art. 44 e' modificato come segue: "La prova orale consiste in un colloquio diretto ad accertare la conoscenza dei principi dell'etica professionale, delle norme giuridiche attinenti al giornalismo e specificatamente delle tecniche e pratiche inerenti all'esercizio della professione. In particolare e' richiesta la conoscenza delle seguenti materie: 1) Elementi di storia del giornalismo; 2) Elementi di sociologia e di psicologia dell'opinione pubblica; 3) Tecnica e pratica del giornalismo: elementi teorici e tecnici fondamentali; esercitazione di pratica giornalistica; 4) Norme giuridiche attinenti al giornalismo: elementi di diritto pubblico; ordinamento giuridico della professione di giornalista e norme contrattuali e previdenziali; norme amministrative e penali concernenti la stampa; elementi di legislazione sul diritto di autore; 5) Etica professionale. Lo svolgimento della prova orale puo' comprendere anche la discussione di un argomento di attualita', liberamente scelto dal candidato, nel settore della politica interna, della politica estera, dell'economia, del costume, dell'arte, dello spettacolo, dello sport, della moda o in qualsiasi altro campo specifico nel quale egli abbia acquisito una particolare conoscenza professionale durante il praticantato. Analoga scelta puo' essere compiuta dal candidato nella materia delle norme giuridiche attinenti al giornalismo. L'argomento o gli argomenti prescelti, compendiati in un breve sommario, debbono esser comunicati dal candidato alla commissione almeno tre giorni prima della prova".

Modifiche al regolamento di esecuzione della L. 3 Febbraio 1963, n. 69-art. 12

Art. 12. Il [primo comma dell'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1965-02-04;115~art45-com1), e' modificato come segue: "Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, entro il mese di febbraio e di agosto di ciascun anno, provvede ad indire le due sessioni della prova di idoneita' professionale che avranno luogo, rispettivamente, nei mesi di aprile e di ottobre fissando all'uopo, per ciascuna sessione, il giorno della prova scritta ed il termine entro il quale dovranno essere presentate le domande di ammissione".

Modifiche al regolamento di esecuzione della L. 3 Febbraio 1963, n. 69-art. 13

Art. 13. Tra il primo ed il [secondo comma dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1965-02-04;115~art55-com2), e' inserito il seguente comma: "La domanda di iscrizione deve contenere inoltre esplicita dichiarazione che, dal momento dell'avvenuta iscrizione, il professionista cessera' da ogni altra attivita' professionale o impiegatizia prima eventualmente svolta". Il secondo comma del predetto art. 55 e' modificato come segue: "Il Consiglio regionale o interregionale, previo accertamento degli altri requisiti previsti dall'art. 31, secondo comma, della legge, delibera, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, l'iscrizione nell'elenco dei professionisti con decorrenza dalla data del superamento della prova orale degli esami di idoneita' professionale".

Modifiche al regolamento di esecuzione della L. 3 Febbraio 1963, n. 69-art. 14

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