DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 1972, n. 233

Type DPR
Publication 1972-02-21
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 19 novembre 1936, n. 2122, con il quale e' stato riconosciuto giuridicamente l'Ente nazionale delle casse rurali, agrarie ed enti ausiliari e ne e' stato approvato il relativo statuto; Visto il regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, recante il testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1949, n. 492, con il quale e' stato approvato il nuovo statuto del predetto ente; Vista la legge 4 agosto 1955, n. 707, recante modifiche ed innovazioni al sopra citato testo unico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1966, n. 1348, con il quale e' stata approvata la modifica dell'art. 12 dello statuto dell'ente medesimo; Viste le deliberazioni, adottate dal Consiglio nazionale dell'ente, rispettivamente, in data 25 ottobre 1968, e 30 maggio 1969 con cui e' stato approvato il testo modificato dello statuto; Ritenuta l'opportunita' di approvare lo statuto quale risulta a seguito delle modifiche apportate; Sentito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: E' approvato lo statuto dell'Ente nazionale delle casse rurali, agrarie ed enti ausiliari, secondo il testo annesso al presente decreto e firmato dal Ministro proponente.

LEONE COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 giugno 1972

Atti del Governo, registro n. 249, foglio n. 52. - VALENTINI

Statuto dell'Ente nazionale delle case rurali, agrarie ed enti ausiliari-art. 1

Statuto dell'Ente nazionale delle casse rurali, agrarie ed enti ausiliari Costituzione e scopi Art. 1. E' costituito l'Ente nazionale delle casse rurali, agrarie ed enti ausiliari, con sede in Roma. Esso e' sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro.

Statuto dell'Ente nazionale delle case rurali, agrarie ed enti ausiliari-art. 2

Art. 2. L'Ente nazionale ha lo scopo di curare l'assistenza tecnica delle associate ai fini del loro miglioramento ed incremento. Per il conseguimento di tali finalita' l'ente: 1) studia i problemi di carattere generale e particolare riguardanti la categoria delle casse rurali, artigiane ed enti ausiliari, la cooperazione in genere e quella di credito in ispecie per prospettarne adeguate soluzioni; 2) assiste le associate nell'espletamento di pratiche amministrative e contabili e nelle operazioni con altri istituti di credito; 3) istituisce corsi di studio per la formazione e l'aggiornamento professionale dei dipendenti della categoria delle casse rurali; 4) promuove studi e convegni allo scopo di dibattere argomenti a carattere scientifico interessanti la categoria; 5) cura e mantiene i rapporti con le autorita' pubbliche, con le organizzazioni estere delle casse rurali; 6) puo', se richiesto, funzionare da arbitro nelle questioni di carattere economico che sorgessero nell'ambito della categoria; 7) favorisce la costituzione di casse rurali ed artigiane; 8) si adopera in generale per lo sviluppo ed il miglioramento delle associate.

Statuto dell'Ente nazionale delle case rurali, agrarie ed enti ausiliari-art. 3

Art. 3. Per il miglior raggiungimento dei suoi scopi, l'ente nazionale si avvale della collaborazione delle federazioni regionali delle casse rurali mediante apposite convenzioni.

Statuto dell'Ente nazionale delle case rurali, agrarie ed enti ausiliari-art. 4

Art. 4. Con il loro consenso sono iscritti tra i soci dell'ente nazionale le federazioni regionali od interregionali delle casse rurali e, per la regione a statuto speciale del Trentino-Alto Adige, la Federazione dei consorzi cooperativi di Trento e la Raiffeisenverband Sudtirol di Bolzano, nonche' la Federazione nazionale italiana delle casse rurali ed artigiane. Possono ottenere l'ammissione a socio dell'ente tutte le aziende cooperative di credito escluse le banche popolari. L'iscrizione a socio avviene su domanda diretta al consiglio nazionale dell'ente.

Statuto dell'Ente nazionale delle case rurali, agrarie ed enti ausiliari-art. 5

Organi sociali Art. 5. Sono organi dell'ente nazionale: a) il presidente; b) il consiglio nazionale; c) la giunta esecutiva.

Statuto dell'Ente nazionale delle case rurali, agrarie ed enti ausiliari-art. 6

Art. 6. Il presidente, nominato con decreto del Ministro per il tesoro, dirige e rappresenta l'ente nazionale, tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, vigila e cura perche' siano eseguite le deliberazioni della giunta esecutiva e provvede a quanto attiene alla osservanza della disciplina statutaria. In caso di urgenza puo' agire con i poteri della giunta esecutiva; le deliberazioni cosi' adottate dovranno essere sottoposte alla ratifica della giunta esecutiva nella sua prima riunione. Il presidente, in caso di assenza o di impedimento, e' sostituito dal vice presidente nominato ai sensi del successivo art. 10. Il presidente dura in carica tre esercizi e puo' essere riconfermato. Egli continua a svolgere le sue funzioni anche dopo il termine del suo mandato fino a che non venga confermato o sostituito.

Statuto dell'Ente nazionale delle case rurali, agrarie ed enti ausiliari-art. 7

Art. 7. Il consiglio nazionale e' costituito: a) dal presidente dell'ente nazionale; b) dal vice presidente dell'ente nazionale; c) dal legale rappresentante di ciascun ente di cui al primo comma dell'art. 4; d) da un membro eletto dal consiglio della Federazione nazionale italiana delle casse rurali e da un membro eletto dal consiglio dell'istituto di credito delle casse rurali enti ausiliari. Alle riunioni del consiglio nazionale possono essere invitati i direttori degli enti di cui al primo comma dell'art. 4.

Statuto dell'Ente nazionale delle case rurali, agrarie ed enti ausiliari-art. 8

Art. 8. I membri di diritto del consiglio decadono con la perdita della qualifica di legale rappresentante dell'ente socio; i membri eletti, invece, durano in carica tre esercizi e possono essere confermati.

Statuto dell'Ente nazionale delle case rurali, agrarie ed enti ausiliari-art. 9

Art. 9. Il consiglio nazionale si riunisce in via ordinaria due volte all'anno ed in via straordinaria quando lo ritengano necessario la giunta esecutiva od il presidente dell'ente nazionale o quando ne sia fatta richiesta da almeno due terzi dei consiglieri o dai sindaci. La convocazione e' fatta dal presidente dell'ente nazionale mediante avvisi scritti diramati almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione. Gli avvisi dovranno contenere la indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. La riunione del consiglio e' valida, in prima convocazione, quando sia presente almeno la meta' dei componenti di cui al primo comma dell'art. 7. Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso, la riunione sara' valida, in seconda convocazione, purche' il numero degli intervenuti non sia inferiore ad un terzo di coloro che hanno diritto di parteciparvi. Il consiglio e' presieduto dal presidente dell'ente nazionale. Il presidente stabilisce di volta in volta il sistema da seguire per ogni votazione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parita', prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta s'intende respinta.

Statuto dell'Ente nazionale delle case rurali, agrarie ed enti ausiliari-art. 10

Art. 10. Il consiglio nazionale ha il compito: a) di deliberare sul programma generale dell'ente nazionale, sul bilancio consuntivo entro il 30 aprile e sul bilancio preventivo entro il 30 settembre di ogni anno, sulle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie nonche' sulla quota associativa dovuta annualmente dagli enti di cui all'art. 4 e sui contributi annui dovuti dalle casse rurali; b) di deliberare sulle modifiche del presente statuto; c) di deliberare su ogni oggetto che sia sottoposto al suo esame dal presidente o dalla giunta esecutiva o da almeno due terzi dei consiglieri; d) di eleggere il vice presidente e gli altri 7 membri della giunta esecutiva nonche' i membri del collegio dei sindaci che non sono di nomina governativa ai sensi dell'art. 18 del presente statuto; e) di adempiere a tutte le altre attribuzioni previste dalle leggi, dai regolamenti, dalle disposizioni delle competenti autorita' e' dal presente statuto.

Statuto dell'Ente nazionale delle case rurali, agrarie ed enti ausiliari-art. 11

Art. 11. La giunta esecutiva e' composta: 1) dal presidente dell'ente nazionale; 2) dal vice presidente e da sette membri eletti dal consiglio nazionale nel suo seno. I componenti la giunta esecutiva durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Statuto dell'Ente nazionale delle case rurali, agrarie ed enti ausiliari-art. 12

Art. 12. La giunta esecutiva si riunisce almeno ogni tre mesi dietro avviso del presidente dell'ente nazionale. Essa ha il compito: a) di curare il perseguimento dei fini statutari dell'ente nazionale, in armonia con le direttive del consiglio; b) di redigere non oltre il 31 agosto di ogni anno il bilancio preventivo dell'ente nazionale; c) di deliberare sugli impegni finanziari nell'ambito delle somme stanziate in bilancio; d) di deliberare sui regolamenti e sugli organici del personale; e) di adempiere a tutte le altre attribuzioni che siano ad essa deferite dal consiglio nazionale e dalle competenti autorita'.

Statuto dell'Ente nazionale delle case rurali, agrarie ed enti ausiliari-art. 13

Patrimonio - Amministrazione e varie Art. 13. Il patrimonio dell'ente e' formato dai beni immobili e mobili e dai valori che, per acquisti, lasciti e donazioni, e comunque, vengano in possesso dell'ente nazionale.

Statuto dell'Ente nazionale delle case rurali, agrarie ed enti ausiliari-art. 14

Art. 14. Le entrate dell'ente nazionale sono costituite: a) dal contributo dello Stato di cui alla [legge 24 ottobre 1966, n. 933](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1966-10-24;933); b) dalle quote di associazione degli enti di cui all'art. 4; c) dagli interessi attivi e dalle rendite patrimoniali; d) dalle somme da esso incassate per atti di liberalita' e per qualsiasi altro titolo.

Statuto dell'Ente nazionale delle case rurali, agrarie ed enti ausiliari-art. 15

Art. 15. L'ente nazionale deve sottoporre all'approvazione del Ministero del tesoro i seguenti atti: a) i bilanci nonche' le variazioni di bilancio che si rendessero necessarie nel corso dell'esercizio; b) gli atti che implicano mutamenti patrimoniali; c) le spese che impegnano il bilancio per piu' di un quinquennio; d) i regolamenti e gli organici del personale; e) i regolamenti per la esazione dei contributi dovuti dalle Casse.

Statuto dell'Ente nazionale delle case rurali, agrarie ed enti ausiliari-art. 16

Art. 16. Per l'amministrazione del patrimonio e delle entrate, nonche' per la formazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e degli altri atti e documenti, dovranno osservarsi, per quanto compatibili, le disposizioni di cui alla [legge 18 gennaio 1934, n. 293](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1934-01-18;293). Le stesse norme valgono anche per le eventuali responsabilita'.

Statuto dell'Ente nazionale delle case rurali, agrarie ed enti ausiliari-art. 17

Art. 17. L'ente nazionale potra' accettare contributi straordinari. Tali contributi, previe le occorrenti variazioni di bilancio, potranno essere interamente erogati a determinati scopi purche' rientranti tra quelli per cui l'ente nazionale e' costituito.

Statuto dell'Ente nazionale delle case rurali, agrarie ed enti ausiliari-art. 18

Art. 18. La gestione finanziaria sara' controllata da un collegio di sindaci, che agira' con i poteri e le attribuzioni di cui alla [legge 18 gennaio 1934, n. 293 e dell'art. 2403](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1934-01-18;293~art2403) [codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262) in quanto applicabile. Il collegio dei sindaci sara' composto di tre sindaci effettivi, di cui uno nominato dal Ministero del tesoro e due dal consiglio dell'ente e due sindaci supplenti nominati, uno dal Ministero del tesoro e uno dal consiglio dell'ente. La presidenza del collegio sara' assunta dal sindaco effettivo nominato dal Ministero del tesoro. I sindaci effettivi debbono assistere alle riunioni del consiglio ed hanno facolta' di intervenire a quelle della giunta esecutiva. I membri del collegio sindacale durano in carica tre esercizi e possono essere confermati. Essi continuano a svolgere le loro funzioni anche dopo il termine del loro mandato fino a che non vengano confermati o sostituiti.

Statuto dell'Ente nazionale delle case rurali, agrarie ed enti ausiliari-art. 19

Art. 19. L'ente nazionale e' sottoposto, ai sensi della [legge 21 marzo 1958, n. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-03-21;259), al controllo della Corte dei conti.

Statuto dell'Ente nazionale delle case rurali, agrarie ed enti ausiliari-art. 20

Art. 20. Per tutto quanto non e' previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge ed ai principi generali del diritto. Il Ministro per il tesoro: COLOMBO

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