DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1972, n. 239
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente delega al Governo per il riordinamento della Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali, sostituito dall'art. 6 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, riguardante proroga, modifiche e integrazioni alla predetta delega;
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato e il relativo regolamento d'esecuzione, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, sul decentramento dei servizi del Ministero del tesoro;
Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 21 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Le ragionerie centrali, regionali e provinciali dello Stato, cui rispettivamente sono demandate per legge le funzioni di riscontro amministrativo-contabile sui conti giudiziali resi dagli agenti contabili, esercitano anche il riscontro sui conti amministrativi che debbono essere resi da coloro che sono incaricati di accertare, riscuotere e versare entrate di qualsiasi natura di competenza dello Stato. I tesorieri debbono trasmettere mensilmente alla Direzione generale del tesoro il conto dei versamenti delle entrate effettuati nelle loro casse.
Art. 2
Alle scadenze che saranno stabilite con decreto del Ministro per il tesoro coloro che sono incaricati dell'accertamento, della riscossione e del versamento di entrate di qualsiasi natura di competenza dello Stato debbono comunicare gli accertamenti e le riscossioni alle amministrazioni dalle quali dipendono, nonche' alle ragionerie di cui all'art. 1, mentre i tesorieri debbono comunicare alle medesime ragionerie i versamenti eseguiti dagli agenti della riscossione e dai debitori diretti.
LEONE ANDREOTTI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 giugno 1972
Atti del Governo, registro n. 249, foglio n. 67. - VALENTINI
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