DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1972, n. 252
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduta la legge 24 febbraio 1967, n. 62;
Vedute le proposte avanzate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Napoli, intese ad ottenere la istituzione della seconda facolta' di medicina e chirurgia presso l'universita' medesima;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta:
Art. 1
A decorrere dall'anno accademico 1972-73, e' istituita presso l'Universita' degli studi di Napoli la "seconda facolta' di medicina e chirurgia" comprendente il secondo corso di laurea in medicina e chirurgia.
Art. 2
A decorrere dallo stesso anno accademico 1972-73, la facolta' di medicina e chirurgia, esistente e funzionante presso l'Universita' degli studi di Napoli, assumera' la denominazione di "prima facolta' di medicina e chirurgia".
Art. 3
L'organico della "seconda facolta' di medicina e chirurgia" di cui al precedente art. 1 e' costituito con i posti di professore di ruolo, assegnati al raddoppio di cattedre dell'attuale facolta' di medicina e chirurgia e con i posti di assistente a tali cattedre raddoppiate assegnati. I posti di professori e di assistenti di ruolo assegnati alle suddette cattedre raddoppiate sono trasferiti dalla prima alla seconda facolta'. Con i posti si intendono trasferiti anche i relativi professori ed assistenti.
Art. 4
I professori di ruolo che in base alle disposizioni di cui al precedente art. 3 saranno assegnati alla nuova facolta', verranno a costituire il consiglio di facolta', con le attribuzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.
Art. 5
Le autorita' accademiche stabiliranno i criteri di massima per la ripartizione degli studenti tra la prima e la seconda facolta' di medicina e chirurgia.
LEONE MISASI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 giugno 1972
Atti del Governo, registro n. 249, foglio n. 115. - CARUSO
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