DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1972, n. 252

Type DPR
Publication 1972-05-22
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduta la legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Vedute le proposte avanzate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Napoli, intese ad ottenere la istituzione della seconda facolta' di medicina e chirurgia presso l'universita' medesima;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta:

Art. 1

A decorrere dall'anno accademico 1972-73, e' istituita presso l'Universita' degli studi di Napoli la "seconda facolta' di medicina e chirurgia" comprendente il secondo corso di laurea in medicina e chirurgia.

Art. 2

A decorrere dallo stesso anno accademico 1972-73, la facolta' di medicina e chirurgia, esistente e funzionante presso l'Universita' degli studi di Napoli, assumera' la denominazione di "prima facolta' di medicina e chirurgia".

Art. 3

L'organico della "seconda facolta' di medicina e chirurgia" di cui al precedente art. 1 e' costituito con i posti di professore di ruolo, assegnati al raddoppio di cattedre dell'attuale facolta' di medicina e chirurgia e con i posti di assistente a tali cattedre raddoppiate assegnati. I posti di professori e di assistenti di ruolo assegnati alle suddette cattedre raddoppiate sono trasferiti dalla prima alla seconda facolta'. Con i posti si intendono trasferiti anche i relativi professori ed assistenti.

Art. 4

I professori di ruolo che in base alle disposizioni di cui al precedente art. 3 saranno assegnati alla nuova facolta', verranno a costituire il consiglio di facolta', con le attribuzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.

Art. 5

Le autorita' accademiche stabiliranno i criteri di massima per la ripartizione degli studenti tra la prima e la seconda facolta' di medicina e chirurgia.

LEONE MISASI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 giugno 1972

Atti del Governo, registro n. 249, foglio n. 115. - CARUSO

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