DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 aprile 1972, n. 310

Type DPR
Publication 1972-04-17
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API
Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti il regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, che approva il testo unico delle leggi sul credito fondiario, il regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, che approva il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, e le successive modificazioni; Viste la legge 29 luglio 1949, n. 474 e le successive modificazioni; Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonche' il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691; Visto il proprio decreto 8 giugno 1968, n. 822, che ha eretto in ente morale l'Istituto di credito fondiario della Toscana, con sede in Firenze, ne ha approvato lo statuto e l'ha autorizzato ad esercitare il credito fondiario ed edilizio, in conformita' delle disposizioni vigenti in materia, nel territorio della regione Toscana; Visto, inoltre, il proprio decreto 13 luglio 1969, n. 529, recante modifiche al predetto statuto; Viste le deliberazioni in data 28 aprile 1971 e 10 maggio 1971, assunte rispettivamente dall'assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto Istituto e dal presidente dell'Istituto stesso; Ritenuta l'esistenza di particolari ragioni d'urgenza; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: E' approvata la modificazione degli articoli 1, 2, 14, 20, 23, 24 e 30 dello statuto dell'istituto di credito fondiario della Toscana, ente morale con sede in Firenze, in conformita' del testo allegato che costituisca, parte integrante del presente decreto.

LEONE COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 1 luglio 1972

Atti del Governo, registro n. 249, foglio n. 125. - VALENTINI

Allegato

ALLEGATO Art. 1. L'Istituto di credito fondiario della Toscana, costituito a Firenze per iniziativa delle Casse di risparmio della regione Toscana, e' ente morale, ha personalita' giuridica e gestione autonoma, ed e' soggetto a vigilanza in conformita' delle norme di legge relative alla difesa del risparmio ed alla disciplina della funzione creditizia. Art. 2. L'Istituto ha sede in Firenze ed ha durata illimitata. Esso ha lo scopo di esercitare in Toscana il credito fondiario ed edilizio ai termini delle leggi vigenti e puo' compiere altresi' quelle speciali operazioni di credito che siano o vengano consentite da apposite disposizioni di legge. Art. 14. Ai componenti il consiglio di amministrazione spetta una medaglia di presenza per l'intervento alle adunanze consiliari. Tale medaglia potra' essere corrisposta anche per la partecipazione alle sedute di eventuali commissioni, nonche' per le prestazioni connesse ad esigenze di servizio. In ogni caso non puo' essere corrisposta piu' di una medaglia di presenza nella stessa giornata. A coloro che risiedono in localita' diversa dalla sede dell'Istituto compete inoltre il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. Art. 20. Il consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parita' prevale il voto di chi presiede l'adunanza. Le votazioni riguardanti persone debbono essere fatte a scrutinio segreto; in caso di parita', la proposta s'intende respinta. I verbali sono firmati dal presidente o da chi in sua vece ha presieduto l'adunanza, e dal consigliere-segretario. Copie ed estratti dei verbali potranno essere rilasciati con la firma di autenticazione di una sola persona, con il seguente ordine prioritario: presidente, vice presidente, consigliere anziano, consigliere-segretario, con l'intesa, che, di fronte ai terzi, la firma di uno dei predetti - dal vice presidente, compreso, in poi - fara' fede dell'assenza o dell'impedimento della persona o persone che lo precedono nell'ordine. I membri del consiglio di amministrazione debbono astenersi dalle votazioni su affari nei quali siano direttamente o indirettamente interessati. Art. 23. Il comitato consultivo si compone del presidente, o di chi ne fa le veci a norma del presente statuto, del direttore generale e di tre membri nominati annualmente dal consiglio fra i dirigenti degli enti partecipanti, uno dei quali funge da segretario. Il comitato consultivo si raduna, di norma, una volta al mese possibilmente nei dieci giorni antecedenti la riunione del consiglio ed ogni qualvolta il presidente lo reputi necessario. Le convocazioni possono essere fatte per lettera, per telegramma o per telefono, con un anticipo di almeno due giorni rispetto a quello fissato per l'adunanza. Se fatte per telefono debbono essere confermate per iscritto. Il comitato deve esprimere il parere sulle materie da sottoporre al consiglio di amministrazione, escluse quelle da trattare dal consiglio in seduta segreta. Le adunanze sono valide con la presenza di almeno due membri oltre il presidente o chi ne fa le veci. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parita' prevale il voto del presidente. I verbali delle sedute del comitato consultivo debbono essere trascritti in apposito libro e firmati dal presidente e dal segretario. Ai membri del comitato consultivo, che risiedono fuori della sede dell'Istituto, spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno; al presidente compete inoltre la medaglia di presenza come per la partecipazione alle adunanze consiliari. Art. 24. Alla direzione dell'Istituto e' preposto un direttore generale nominato dal consiglio di amministrazione, previo benestare della Banca d'Italia. Il direttore generale assiste alle assemblee dei partecipanti, interviene con voto consultivo alle adunanze del consiglio di amministrazione, con diritto di fare inserire a verbale la propria dichiarazioni di voto, e partecipa con voto deliberativo alle riunioni del comitato consultivo. Egli, inoltre: a) dirige i servizi dell'Istituto, tratta tutti gli affari, esamina le domande di mutuo pervenute dalle direzioni locali, disponendo, ove lo reputi necessario, gli accertamenti tecnici e legali supplementari; b) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea, del consiglio di amministrazione e del presidente; c) riferisce al consiglio di amministrazione e al comitato consultivo sulle domande di mutuo, nonche' su ogni argomento che non sia di competenza del presidente; d) formula proposte ed esprime pareri sui provvedimenti riguardanti il personale dell'istituto; e) predispone il bilancio annuale e lo presenta al consiglio; f) firma la corrispondenza, i mandati di pagamento, gli ordini di riscossione, le girate e le quietanze di vaglia, di assegni e, in genere, di titoli all'ordine, riscuote e quietanza i mandati delle amministrazioni pubbliche, rilascia nei confronti di chiunque quietanze parziali ed anche liberatorie e di saldo, nonche' ogni altro atto e documento di ordinaria amministrazione; g)firma per delega del presidente i contratti relativi ai mutui che vengono perfezionati presso la sede dell'istituto; h) puo' consentire, per delega del presidente, oltre ai frazionamenti e stralci ipotecari inseriti, in unico contesto, nei contratti definitivi di mutuo, anche: 1) la cancellazione delle ipoteche e delle eventuali trascrizioni di patti quando al contratto condizionato di mutuo non sia seguito il contratto definitivo, ovvero quando sia avvenuta l'estinzione del mutuo e di ogni ragione di credito dell'istituto; 2) la riduzione della somma per la quale fu presa l'iscrizione ipotecaria, quando si siano verificate le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 29 del testo unico 16 luglio 1905, n. 646; 3) la cancellazione delle trascrizioni: di pignoramento immobiliare, quando il debitore abbia, saldato il suo debito per arretrati; 4) i frazionamenti in singole quote delle ipoteche relative ai mutui gia' deliberati dal consiglio di amministrazione, nonche' la cancellazione parziale delle ipoteche stesse ogni qualvolta risultera' integralmente soddisfatto il credito dell'istituto in relazione al frazionamento; i) promuove gli atti giudiziari di esproprio ad iniziativa dell'Istituto nei confronti di mutuatari in mora nel pagamento delle semestralita' e l'intervento nelle procedure promosse da terzi a danno di mutuatari per gli immobili ipotecati a favore dell'Istituto e gli atti di rinuncia ai giudizi stessi quando questa sia dovuta al soddisfacimento dei crediti dell'istituto; qualsiasi altro caso di rinuncia o di abbandono e' di competenza del consiglio ai sensi del precedente art. 19. Art. 30. L'esercizio amministrativo dell'istituto coincide con l'anno solare e si chiude quindi al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio annuale viene presentato entro il mese di aprile all'assemblea, accompagnato dalle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio, sindacale. Gli utili annuali della gestione vengono assegnati: 1) per un decimo alla costituzione e all'incremento dei fondi di riserva; 2) per i residui nove decimi: a) agli enti partecipanti, a titolo di dividendo per le quote conferite ai fondi di garanzia, in misura non superiore b) la parte ancora restante a fondi di riserva. Visto, il Ministro per il tesoro: COLOMBO

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.