DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1972, n. 328
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936; n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: L'art. 157, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facolta' di medicina e chirurgia, e' modificato nel senso che la "Scuola in ortopedia" muta la denominazione in quella di "Scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia". Gli articoli 211, 212, 213, relativi alla "Scuola di specializzazione in ortopedia" che muta la denominazione in quella di "Scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia" sono abrogati e sostituiti dai seguenti. Scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia Art. 211. - La scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia ha sede presso l'istituto di clinica ortopedica e conferisce il diploma di specializzazione in ortopedia e traumatologia. Il corso ha la durata di tre anni. Potranno essere ammessi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. Il numero complessivo degli iscritti e' di ventisette (nove per ogni anno di corso). Art. 212. - La frequenza e' obbligatoria nell'istituto sede della scuola per un periodo di almeno nove mesi per ogni anno accademico. E' in facolta' del direttore della scuola di concedere una deroga a tale norma solo agli iscritti alla scuola che facciano parte di cliniche ortopediche che non abbiano la scuola di specializzazione o che siano assistenti di ruolo in divisioni di ortopedia e traumatologia di ospedali di prima categoria; per queste due categorie di iscritti il periodo di frequenza presso l'istituto sede della scuola puo' essere ridotto fino a non meno di un mese ogni anno. Per nessun motivo sono ammesse abbreviazioni della durata degli studi. Gli insegnamenti si svolgeranno con indirizzo prevalentemente pratico, dimostrativo, ma per ogni singola materia di insegnamento dovra' anche svolgersi un corso regolare di lezioni, il cui numero verra' fissato annualmente dal direttore della scuola in accordo con i docenti delle singole materie. Art. 213. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1) Clinica ortopedica e traumatologica (triennale); 2) Patologia delle lesioni, deformita' e malattie degli organi di movimento (triennale); 3) Tecnica operatoria ortopedica e traumatologica cruenta ed incruenta (triennale); 4) Radiodiagnostica ortopedica e traumatologica ed elementi di radioterapia (biennale); 5) Anatomia ed istologia patologica dell'apparato locomotore; 6) Nozioni di chirurgia generale; 7) Neuropatologia dell'apparato locomotore ed elettrodiagnostica; 8) Nozioni di pediatria; 9) Apparato-terapia ortopedica; 10) Fisiochinesiterapia; 11) Infortunistica; 12) Anestesia e rianimazione. Art. 214. - Le materie di insegnamento sono cosi' ripartite: 1° Anno: 1) Clinica ortopedica e traumatologica (triennale); 2) Patologia delle lesioni, deformita' e malattie degli organi di movimento (triennale); 3) Tecnica operatoria cruenta ed incruenta ortopedica e traumatologica (triennale); 4) Radiodiagnostica ortopedica e traumatologica ed elementi di radioterapia (biennale); 5) Anatomia e istologia dell'apparato locomotore; 6) Fisiologia dell'apparato locomotore; 7) Nozioni di chirurgia generale; 8) Nozioni di pediatria. 2° Anno: 1) Clinica ortopedica e traumatologica (triennale); 2) Patologia delle lesioni, deformita' e malattie degli organi di movimento (triennale); 3) Tecnica operatoria cruenta ed incruenta ortopedica e traumatologica (triennale); 4) Radiodiagnostica ortopedica e traumatologica ed elementi di radioterapia (biennale); 5) Neuropatologia dell'apparato locomotore ed elettrodiagnostica; 6) Anatomia ed istologia patologica dell'apparato locomotore; 7) Anestesia e rianimazione. 3° Anno: 1) Clinica ortopedica e traumatologica (triennale); 2) Patologia, delle lesioni, deformita' e malattie degli organi di movimento (triennale); 3) Tecnica operatoria cruenta ed incruenta ortopedica e traumatologica (triennale); 4) Apparato-terapia ortopedica; 5) Fisiokinesiterapia; 6) Infortunistica. Art. 215. - Gli esami si svolgeranno per singole materie. Gli esami di clinica ortopedica e traumatologica, di tecnica operatoria cruenta ed incruenta ortopedica e traumatologica, di radiodiagnostica, saranno tecnici e pratici. Per l'ammissione al corso successivo e' obbligatorio il superamento degli esami delle materie di ciascun corso. Per l'ammissione all'esame di diploma il candidato dovra' presentare una tesi a stampa o dattiloscritta su, argomento, della specialita'.
LEONE MISASI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 luglio 1972
Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 31. - CARUSO
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