DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 aprile 1972, n. 364
Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il commercio con l'estero e per il turismo e lo spettacolo; Decreta:
Articolo unico
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e il Canada, concluso a Ottawa il 16 giugno 1970, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'art. 19 dell'accordo stesso.
LEONE ANDREOTTI - MORO - RIPAMONTI - SCAGLIA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 luglio 1972
Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 19. - CARUSO
Accordo-art. 1
Accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e il Canada PREAMBOLO Il Governo italiano ed il Governo canadese, Considerato che l'industria cinematografica dei loro rispettivi Paesi potra' trarre beneficio dalla coproduzione di film che per qualita' tecnica e per valore artistico o spettacolare siano in grado di contribuire al prestigio del cinema canadese ed italiano e alla loro espansione economica, Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1. I film realizzati in coproduzione ed ammessi ai benefici del presente Accordo sono considerati come film nazionali dei due Paesi. Essi beneficiano di pieno diritto dei vantaggi che risultano dalle disposizioni in vigore o che potranno essere emanate in ciascun Paese. Questi vantaggi sono acquisiti solamente dal produttore del Paese che li accorda. La realizzazione di film in coproduzione tra i due Paesi deve ottenere l'approvazione, dopo reciproca consultazione tra le autorita' competenti dei due Paesi: in Canada: del Segretario di Stato (tramite l'organismo che sara' designato a tale scopo), in Italia: del Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale dello spettacolo.
Accordo-art. 2
Articolo 2. Per essere ammessi ai benefici della coproduzione i coproduttori debbono documentare l'esistenza di un finanziamento che permetta loro di condurre a buon fine la produzione del film. La ripresa di scene naturali in esterni o in interni, in un Paese che non partecipa alla coproduzione, puo' essere autorizzata se l'azione del film la rende necessaria.
Accordo-art. 3
Articolo 3. I coproduttori debbono impiegare personale artistico e tecnico, nonche' mezzi di produzione dei due Paesi, salvo quanto disposto in appresso. I canadesi che risiedono o lavorano abitualmente in Italia e gli italiani che risiedono o lavorano abitualmente in Canada non possono partecipare alla coproduzione che come appartenenti al Paese della loro nazionalita'. La partecipazione di interpreti, non aventi la nazionalita' di uno dei Paesi coproduttori, puo' essere ammessa solo eccezionalmente e dopo intesa tra le autorita' competenti dei due Paesi, tenuto conto delle esigenze del film. Tuttavia gli interpreti stranieri che risiedono e lavorano abitualmente in uno dei due Paesi possono eccezionalmente partecipare alla realizzazione di film di coproduzione come appartenenti al loro Paese di residenza.
Accordo-art. 4
Articolo 4. La proporzione degli apporti rispettivi dei produttori dei due Paesi puo' variare per ogni film dal trenta per cento al settanta per cento, dato che la partecipazione minoritaria non puo' essere inferiore al trenta per cento del costo di produzione del film. Le competenti autorita' dei due Paesi possono fissare annualmente, di comune accordo, un plafond minimo per il costo del film da ammettere ai benefici della coproduzione. L'apporto del coproduttore minoritario deve comportare obbligatoriamente una partecipazione tecnica ed artistica effettiva. Di massima, la partecipazione creativa, tecnica ed artistica del coproduttore minoritario deve essere proporzionale al suo apporto finanziario. In ogni caso questa partecipazione deve essere almeno di un autore, di un tecnico, di un interprete in un ruolo principale e di un interprete in un ruolo secondario. Deroghe eccezionali alle disposizioni del comma precedente possono essere stabilite concordemente dalle competenti autorita' dei due Paesi. Ad ogni modo ciascun film deve comportare l'impiego di un regista canadese o di un regista italiano.
Accordo-art. 5
Articolo 5. Le due Parti contraenti considerano con favore la realizzazione in coproduzione di film di qualita' internazionale, fra il Canada, l'Italia ed i Paesi con i quali l'una e l'altra sono legate rispettivamente da Accordi di coproduzione. Le condizioni di ammissione di tali film devono formare oggetto di un esame, caso per caso. Le autorita' competenti dei due Paesi fissano ciascun anno l'ammontare del costo minimo per i film in coproduzione multilaterale. Nessuna partecipazione minoritaria in questi film puo' essere inferiore al venti per cento del costo. Gli apporti artistici e tecnici debbono conformarsi a questa percentuale.
Accordo-art. 6
Articolo 6. Le partecipazioni artistiche, tecniche e finanziarie dei Paesi coproduttori debbono essere, nel loro insieme, equilibrate. L'equilibrio complessivo di queste partecipazioni viene esaminato annualmente dalla Commissione mista, prevista dall'articolo 18. L'equilibrio dei diversi apporti sara' ugualmente esaminato dalla predetta Commissione mista dopo la realizzazione di quattro film prodotti nel quadro del presente Accordo. In caso di impossibilita' di riunire la Commissione mista, le autorita' competenti dei due Paesi potranno prendere congiuntamente le misure eventualmente necessarie per mantenere l'equilibrio nei diversi apporti. L'equilibrio dei trasferimenti finanziari deve essere controllato annualmente; se risulta uno squilibrio, questo deve essere compensato in seguito, secondo le norme in vigore in ciascuno dei due Paesi.
Accordo-art. 7
Articolo 7. La coproduzione di film di cortometraggio puo' essere autorizzata dalle autorita' competenti dei due Paesi dopo esame dei progetti dei film, caso per caso. Ai fini del presente Accordo, s'intende per film di cortometraggio un film il cui soggetto e' a carattere principalmente culturale, e la cui lunghezza e' superiore a 300 metri ma non supera i 1.600 metri. Questo metraggio si intende per una pellicola di formato 35 mm. Per le pellicole di formato diverso dal 35 mm., si dovranno aumentare o ridurre proporzionalmente tali misure. Questi film debbono comportare degli apporti finanziari equilibrati. Per l'equilibrio degli apporti artistici e tecnici le autorita' competenti dei due Paesi stabiliscono congiuntamente, ciascun anno, le condizioni da applicare.
Accordo-art. 8
Articolo 8. Ciascun film di coproduzione deve comportare due negativi, o almeno, un negativo e un controtipo. Ciascun coproduttore e' proprietario di un negativo o di un controtipo ed ha il diritto di servirsene per ottenere un altro controtipo o delle copie. Per di piu', ciascun coproduttore ha il diritto di utilizzare il negativo originale conformemente alle condizioni previste fra i coproduttori stessi. Ciascun film di coproduzione deve comportare due versioni, in francese e in italiano, oppure in inglese e in italiano.
Accordo-art. 9
Articolo 9. Le due Parti contraenti faciliteranno l'importazione temporanea e la riesportazione dell'attrezzatura cinematografica necessaria alla produzione dei film realizzati nel quadro del presente Accordo. Ciascuna delle due Parti contraenti permettera' al personale tecnico ed artistico dell'altra Parte di entrare e di risiedere nel proprio territorio senza alcuna restrizione al fine di partecipare alla realizzazione di tali film.
Accordo-art. 10
Articolo 10. Il saldo della partecipazione del coproduttore minoritario deve essere versato al coproduttore maggioritario nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di consegna di tutto il materiale necessario per l'approntamento della versione nella lingua del Paese minoritario. L'inosservanza di questa norma comporta la perdita dei benefici della coproduzione.
Accordo-art. 11
Articolo 11. Le clausole contrattuali che prevedono la ripartizione fra i coproduttori dei proventi o dei mercati debbono essere approvate dalle autorita' competenti dei due Paesi. Questa ripartizione deve di massima corrispondere alla percentuale degli apporti rispettivi dei coproduttori alla produzione di ciascun film. Nel caso in cui il contratto di coproduzione preveda il "pool" dei mercati, i proventi di ciascun mercato nazionale saranno compresi nel "pool" solo dopo la copertura degli investimenti nazionali. I premi e i benefici finanziari previsti dall'articolo 1 del presente Accordo non saranno inclusi nel "pool". I trasferimenti valutari risultanti dall'applicazione del presente Accordo saranno effettuati conformemente alle disposizioni vigenti in materia nei due Paesi.
Accordo-art. 12
Articolo 12. I contratti tra coproduttori debbono precisare gli obblighi finanziari di ciascuno in merito alla ripartizione degli oneri, relativi: a) alle spese preliminari per l'elaborazione di un progetto; b) alle spese incorse per un progetto che ha ricevuto l'approvazione delle autorita' competenti dei due Paesi, qualora il film realizzato non sia conforme alle condizioni di tale approvazione; c) alle spese incorse per una coproduzione realizzata nel quadro del presente Accordo, qualora il film non abbia ottenuto in uno o nell'altro dei due Paesi interessati il benestare di proiezione in pubblico.
Accordo-art. 13
Articolo 13. L'approvazione di un progetto di coproduzione da parte delle autorita' competenti dei Paesi interessati non impegna le autorita' stesse alla concessione del benestare di proiezione in pubblico del film cosi' realizzato.
Accordo-art. 14
Articolo 14. Nel caso in cui un film di coproduzione viene esportato verso un Paese dove le importazioni di film sono contingentate: a) il film e' imputato, di massima, al contingente del Paese di cui la partecipazione e' maggioritaria; b) nel caso di film comportanti una eguale partecipazione dei due Paesi, il film e' imputato al contingente del Paese che ha le migliori possibilita' di sfruttamento; c) in caso di difficolta', il film e' imputato al contingente del Paese di cui il regista ha la nazionalita'; d) se uno dei Paesi coproduttori dispone della libera entrata dei propri film nel Paese importatore, i film realizzati in coproduzione beneficeranno di pieno diritto di questa possibilita' come i film nazionali.
Accordo-art. 15
Articolo 15. I film di coproduzione debbono essere presentati con la dicitura "coproduzione canadese-italiana" o "coproduzione italo-canadese". Questa dicitura deve figurare in un quadro separato nei titoli di testa, nella pubblicita' commerciale, nella presentazione dei film alle manifestazioni artistiche e culturali e nei festival internazionali.
Accordo-art. 16
Articolo 16. I film di coproduzione sono, di massima, presentati ai festival internazionali dal Paese del coproduttore maggioritario. Per i film a partecipazione eguale, essi sono presentati dal Paese di cui il regista ha la nazionalita'.
Accordo-art. 17
Articolo 17. Le autorita' competenti dei due Paesi fissano di comune accordo le norme di procedura della coproduzione, tenendo conto delle leggi che disciplinano la cinematografia in Italia e delle leggi similari, sia federali che provinciali, in Canada. L'istanza per l'ammissione del film ai benefici della coproduzione deve essere presentata in ogni caso almeno trenta giorni prima dell'inizio delle riprese, accompagnata dalla documentazione necessaria. In linea di massima, le autorita' competenti dei due Paesi, si notificheranno le loro decisioni in merito a ciascun progetto di coproduzione, entro il piu' breve termine possibile, ma non necessariamente entro il citato periodo di trenta giorni.
Accordo-art. 18
Articolo 18. Durante il periodo di validita' del presente Accordo, una Commissione mista e' convocata ogni anno alternativamente nei due Paesi, su iniziativa delle autorita' previste all'articolo 1. La delegazione del Canada e' presieduta da un rappresentante dell'organismo designato dal Segretario di Stato. La delegazione italiana e' presieduta da un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo. Essi sono assistiti da funzionari ed esperti all'uopo incaricati. Questa Commissione ha per scopo di esaminare e di risolvere le difficolta' di applicazione del presente Accordo, di studiarne le eventuali modifiche e di proporre le condizioni del suo rinnovo. Oltre alla sessione annuale, ciascuna Amministrazione ha la facolta' di chiedere la convocazione di una sessione straordinaria della Commissione mista. In caso di importante modifica nella legislazione interna in uno dei due Paesi, tale sessione puo' essere convocata nel termine di un mese.
Accordo-art. 19
Articolo 19. Il presente Accordo entra in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica ed e' valido per un anno. Esso sara' tacitamente rinnovato di anno in anno salvo denuncia di una delle due Parti contraenti, da notificarsi per iscritto tre mesi prima della sua scadenza.
Agreement
Film co-production agreement between Italy and Canada Parte di provvedimento in formato grafico
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