DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1972, n. 366
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA - Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 26: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere e' aggiunto quello di: "Didattica". Art. 33: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia e' aggiunto quello di: "Didattica". Art. 39: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo) e' aggiunto quello di: "Didattica". Art. 52: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica (indirizzo organico-biologico) sono aggiunti quelli di: Meccanismi di reazione in chimica organica; Stereochimica organica; Tecniche e sintesi speciali organiche con esercitazioni; Chimica dei composti eterociclici; Chimica organica applicata. Art. 66: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica industriale sono aggiunti quelli di: Principi di ingegneria chimica; Chimica fisica industriale; Chimica delle superfici e catalisi; Chimica delle corrosioni e protezione dei materiali; Complementi di matematica e calcolo numerico. Art. 69: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche e' aggiunto quello di: "Virologia". Dopo l'art. 214 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla scuola per ortottiste (scuola diretta a fini speciali), Scuola per ortottiste (Scuola diretta a fini speciali) Art. 215. - E' istituita ai sensi dell'art. 20 del testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, una scuola speciale per ortottiste. Art. 216. - La scuola per ortottiste ha lo scopo di dare una preparazione completa teorica e pratica alle allieve, istruendole sui problemi dei difetti di refrazione, disturbi della oculomozione, della ambliopia in genere, per avviarle alla professione di ortottiste. La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di ortottiste e' di due anni. Possono essere ammesse alla scuola allieve di eta' non inferiore ai 17 anni, in possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione all'universita' (preferibilmente del diploma di maturita' classica, del titolo di maturita' scientifica o del diploma di abilitazione magistrale). Chi aspira ad ottenere l'iscrizione al primo anno della scuola, dovra' sostenere un esame di ammissione. Il numero dei posti disponibili viene stabilito annualmente con decreto del rettore su proposta del direttore della scuola. L'esame di ammissione consiste in una prova orale di cultura generale dinanzi ad una commissione composta da tre professori ufficiali della facolta', tra i quali il direttore della scuola. L'esame sara' indetto con ordinanza del rettore entro il 5 novembre di ogni anno. L'anno scolastico inizia il 15 novembre e termina il 30 giugno di ogni anno. Il direttore della scuola e' di diritto il titolare della cattedra di clinica oculistica dell'universita'; gli insegnanti della scuola sono proposti dal consiglio di facolta' di medicina e chirurgia, udito il direttore e nominati dal rettore. Art. 217. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: 1) Elementi di anatomia e fisiologia generale; 2) Anatomia e fisiologia dell'apparato oculare; 3) Ottica fisica e fisiologica, vizi di refrazione; 4) Ortottica; 5) Pleottica; 6) Esercitazioni di ortottica; 7) Esercitazioni di pleottica. 2° Anno: 1) Ortottica; 2) Elementi di patologia oculare; 3) Nozioni di infermieristica oculare; 4) Pleottica; 5) Esercitazioni di ortottica; 6) Esercitazioni di pleottica. Art. 218. - L'intero corso di studi e' costituito da lezioni teoriche e pratiche ed esercitazioni nel reparto ortottico della clinica oculistica. Durante il secondo anno di studi le allieve presteranno servizio nel reparto ortottico della clinica. Gli esami teorico-pratici hanno luogo alla fine di ciascun anno di corso. Per essere ammesse al secondo anno le allieve devono aver superato gli esami del primo. Per essere ammesse a sostenere l'esame di diploma le allieve dovranno aver seguito i corsi, superato gli esami in tutti gli insegnamenti prescritti ed aver compiuto con esito favorevole le esercitazioni previste: Art. 219. - Le commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal preside della facolta' di medicina e chirurgia su proposta del direttore della scuola. Le commissioni sono composte di tre membri: del professore ufficiale della materia, presidente, di un professore ufficiale di materia affine e di un libero docente o cultore della materia. Ogni commissario ha a disposizione 10 punti. L'esame per il conseguimento del "Diploma di ortottista" consiste in un colloquio su un tema, preventivamente assegnato dal direttore della scuola, di fronte ad una commissione di cinque membri, composta dal direttore della scuola e da altri quattro membri designati dal preside della facolta' di medicina e chirurgia. Ogni commissario ha a disposizione 10 punti. Art. 220. - Le tasse e soprattasse per la scuola sono le seguenti: tassa annua di iscrizione _ L. 10.000 soprattassa annuale di esami _ " 5.000 la tassa di diploma e' fissata nella misura di _ " 6.000
LEONE MISASI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 luglio 1972
Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 71. - CARUSO
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