DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1972, n. 369

Type DPR
Publication 1972-05-16
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1090, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1905, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli da 108 a 112, relativi alla "Scuola di specializzazione in clinica oculistica" che muta la denominazione in quella di "Scuola di specializzazione in oculistica", sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in oculistica

Art. 108. - Alla scuola di specializzazione vengono ammessi i laureati in medicina e chirurgia.

La scuola ha la durata di quattro anni.

La scuola ha sede presso l'istituto di clinica oculistica (Policlinico).

Art. 109. - Il numero di specializzandi non puo' superare per ogni anno otto iscritti.

Art. 110. - Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequentare il corso ufficiale di clinica oculistica e le speciali conferenze ed esercitazioni, che saranno loro destinate; in caso contrario essi non potranno ottenere l'attestazione di frequenza necessaria per l'ammissione agli esami.

Durante l'anno scolastico gli iscritti presteranno servizio come alunni interni, nei vari reparti dell'istituto.

Art. 111. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

1) Anatomia ed istologia dell'apparato oculare;

2) Nozioni di embriologia e genetica oculare;

3) Fisiologia dell'occhio e nozioni di biochimica dei tessuti e dei liquidi oculari;

4) Nozioni di ottica fisiologica, esame di refrazione;

5) Microbiologia ed igiene oculare.

2° Anno:

1) Semeiologia oculare e mezzi di indagine dell'apparato oculare (bilomicroscopia, oftalmoscopia, perimetria, adattometria, senso cromatico, tonometria, tonografia, esami elettrofunzioni, radiologia);

2) Farmacologia oculare. Terapia fisica;

3) Anatomia patologica oculare;

4) Patologia e clinica oculare (malattie delle palpebre e della congiuntiva, delle vie lacrimali, della cornea e della sclera).

3° Anno:

1) Patologia e clinica oculare (malattia dell'uvea, della retina, del nervo ottico e delle vie ottiche, dell'occhio nella sua totalita' e dell'orbita, glaucoma);

2) Anomalie e patologia della motilita' oculare e della visione binoculare. Ortottica e pleottica;

3) Affezioni otorinolaringoiatriche e occhio;

4) Tecnica operatoria (I parte).

4° Anno:

1) Neuroftalmologia;

2) Malattie oculari in rapporto ad affezioni generali;

3) Malattie professionali, infortunistica e medicina legale oculare;

4) Tecnica operatoria (II parte);

5) Tesi di specializzazione.

Art. 112. - Alla fine di ogni anno, gli iscritti devono sostenere gli esami di profitto sulle materie insegnate nell'anno scolastico.

Per conseguire il diploma di specialista in oculistica, gli iscritti al termine dei corsi, oltre a superare le prove di esame nelle singole materie, dovranno discutere una dissertazione scritta su argomento di oculistica e sostenere un esame pratico dinanzi ad una commissione formata dagli insegnanti della scuola.

La denominazione della "Scuola di specializzazione in tisiologia" istituita con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1970, n. 1169, e' cambiata in quella di "Scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio".

Gli articoli da 142 a 151, relativi alla "Scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile" istituita con decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1965, n. 172, sono abrogati e sostituiti dai seguenti con il relativo spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile

Art. 142. - Durata del corso: anni quattro.

Numero degli iscritti: quindici.

Ammissione per titoli ed esami.

a)

frequenza obbligatoria alle lezioni;

b)

internato obbligatorio di mesi sei in clinica pediatrica per gli studenti del primo anno; di mesi tre in neurologia e di mesi tre in psichiatria per gli studenti del secondo anno; di mesi sei per gli studenti del terzo anno e di mesi sei per gli studenti del quarto anno in neuropsichiatria infantile.

Art. 143. - Programma d'insegnamento:

1° Anno:

1) Anatomia e embriologia del sistema nervoso;

2) Fisiologia del sistema nervoso con particolare riguardo all'eta' evolutiva;

3) Genetica;

4) Endocrinologia dell'eta' evolutiva e auxologia;

5) Patologia clinica e pediatrica;

6) Tecniche di laboratorio.

2° Anno:

7) Anatomia patologica del sistema nervoso;

8) Biochimica patologica del sistema nervoso;

9) Psicologia dell'eta' evolutiva;

10) Semeiotica e clinica neurologica;

11) Semeiotica e clinica psichiatrica.

3° Anno:

12) Psicopatologia dell'eta' evolutiva;

13) Semeiotica e clinica neurologica infantile;

14) Psicodiagnostica dell'eta' evolutiva;

15) Elettrofisiologia;

16) Neuroradiologia:

17) Neurochirurgia dell'eta' evolutiva;

18) Semeiotica e clinica psichiatrica infantile (I).

4° Anno:

19) Clinica psichiatrica infantile (II);

20) Terapia generale delle malattie mentali infantili;

21) Psicoterapia dell'eta' evolutiva;

22) Foniatria;

23) Psicopedagogia;

24) Sociologia applicata alla popolazione infantile;

25) Legislazione.

Art. 144. - Esami:

1° Anno:

1) Embriologia e anatomia del sistema nervoso;

2) Fisiologia del sistema nervoso;

3) Genetica, endocrinologia e auxologia;

4) Patologia e clinica pediatrica.

2° Anno:

5) Anatomia e biochimica patologica del sistema nervoso;

6) Psicologia dell'eta' evolutiva;

7) Semeiotica e clinica neurologica;

8) Semeiotica e clinica psichiatrica.

3° Anno:

9) Semeiotica e clinica neurologica infantile;

10) Psicopatologia dell'eta' evolutiva;

11) Psicodiagnostica dell'eta' evolutiva.

4° Anno:

12) Semeiotica e clinica psichiatrica infantile;

13) Psicopedagogia;

14) Legislazione.

Art. 145. - Per ottenere l'iscrizione al 2°, 3° e 4° anno di specializzazione gli iscritti dovranno avere sostenuto gli esami delle materie prescritte per l'anno precedente, tranne che per la clinica psichiatrica infantile il cui esame va sostenuto al 4° anno.

Gli specialisti in clinica delle malattie nervose e mentali o in neurologia o in psichiatria, sono iscritti di ufficio al 2° anno della scuola e sono esentati dal sostenere gli esami di profitto numeri 1), 2), 5), 7) e 8) e dall'espletare il periodo di internato in neurologia psichiatrica. Gli specialisti in clinica pediatrica sono iscritti d'ufficio al 2° anno della scuola e sono esentati dal sostenere gli esami di profitto numeri 3) e 4) e dall'espletare il periodo di internato del 1° anno.

Per conseguire il diploma di specialista in neuropsichiatria infantile gli iscritti, al termine degli esami, dovranno presentare e discutere una dissertazione scritta su argomento di neuropsichiatria infantile.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 16 maggio 1972

LEONE

MISASI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 25 luglio 1972 Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 64. - CARUSO

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1090, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1905, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli da 108 a 112, relativi alla "Scuola di specializzazione in clinica oculistica" che muta la denominazione in quella di "Scuola di specializzazione in oculistica", sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in oculistica Art. 108. - Alla scuola di specializzazione vengono ammessi i laureati in medicina e chirurgia. La scuola ha la durata di quattro anni. La scuola ha sede presso l'istituto di clinica oculistica (Policlinico). Art. 109. - Il numero di specializzandi non puo' superare per ogni anno otto iscritti. Art. 110. - Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequentare il corso ufficiale di clinica oculistica e le speciali conferenze ed esercitazioni, che saranno loro destinate; in caso contrario essi non potranno ottenere l'attestazione di frequenza necessaria per l'ammissione agli esami. Durante l'anno scolastico gli iscritti presteranno servizio come alunni interni, nei vari reparti dell'istituto. Art. 111. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: 1) Anatomia ed istologia dell'apparato oculare; 2) Nozioni di embriologia e genetica oculare; 3) Fisiologia dell'occhio e nozioni di biochimica dei tessuti e dei liquidi oculari; 4) Nozioni di ottica fisiologica, esame di refrazione; 5) Microbiologia ed igiene oculare. 2° Anno: 1) Semeiologia oculare e mezzi di indagine dell'apparato oculare (bilomicroscopia, oftalmoscopia, perimetria, adattometria, senso cromatico, tonometria, tonografia, esami elettrofunzioni, radiologia); 2) Farmacologia oculare. Terapia fisica; 3) Anatomia patologica oculare; 4) Patologia e clinica oculare (malattie delle palpebre e della congiuntiva, delle vie lacrimali, della cornea e della sclera). 3° Anno: 1) Patologia e clinica oculare (malattia dell'uvea, della retina, del nervo ottico e delle vie ottiche, dell'occhio nella sua totalita' e dell'orbita, glaucoma); 2) Anomalie e patologia della motilita' oculare e della visione binoculare. Ortottica e pleottica; 3) Affezioni otorinolaringoiatriche e occhio; 4) Tecnica operatoria (I parte). 4° Anno: 1) Neuroftalmologia; 2) Malattie oculari in rapporto ad affezioni generali; 3) Malattie professionali, infortunistica e medicina legale oculare; 4) Tecnica operatoria (II parte); 5) Tesi di specializzazione. Art. 112. - Alla fine di ogni anno, gli iscritti devono sostenere gli esami di profitto sulle materie insegnate nell'anno scolastico. Per conseguire il diploma di specialista in oculistica, gli iscritti al termine dei corsi, oltre a superare le prove di esame nelle singole materie, dovranno discutere una dissertazione scritta su argomento di oculistica e sostenere un esame pratico dinanzi ad una commissione formata dagli insegnanti della scuola. La denominazione della "Scuola di specializzazione in tisiologia" istituita con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1970, n. 1169, e' cambiata in quella di "Scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio". Gli articoli da 142 a 151, relativi alla "Scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile" istituita con decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1965, n. 172, sono abrogati e sostituiti dai seguenti con il relativo spostamento della numerazione degli articoli successivi: Scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile Art. 142. - Durata del corso: anni quattro. Numero degli iscritti: quindici. Ammissione per titoli ed esami. a) frequenza obbligatoria alle lezioni; b) internato obbligatorio di mesi sei in clinica pediatrica per gli studenti del primo anno; di mesi tre in neurologia e di mesi tre in psichiatria per gli studenti del secondo anno; di mesi sei per gli studenti del terzo anno e di mesi sei per gli studenti del quarto anno in neuropsichiatria infantile. Art. 143. - Programma d'insegnamento: 1° Anno: 1) Anatomia e embriologia del sistema nervoso; 2) Fisiologia del sistema nervoso con particolare riguardo all'eta' evolutiva; 3) Genetica; 4) Endocrinologia dell'eta' evolutiva e auxologia; 5) Patologia clinica e pediatrica; 6) Tecniche di laboratorio. 2° Anno: 7) Anatomia patologica del sistema nervoso; 8) Biochimica patologica del sistema nervoso; 9) Psicologia dell'eta' evolutiva; 10) Semeiotica e clinica neurologica; 11) Semeiotica e clinica psichiatrica. 3° Anno: 12) Psicopatologia dell'eta' evolutiva; 13) Semeiotica e clinica neurologica infantile; 14) Psicodiagnostica dell'eta' evolutiva; 15) Elettrofisiologia; 16) Neuroradiologia: 17) Neurochirurgia dell'eta' evolutiva; 18) Semeiotica e clinica psichiatrica infantile (I). 4° Anno: 19) Clinica psichiatrica infantile (II); 20) Terapia generale delle malattie mentali infantili; 21) Psicoterapia dell'eta' evolutiva; 22) Foniatria; 23) Psicopedagogia; 24) Sociologia applicata alla popolazione infantile; 25) Legislazione. Art. 144. - Esami: 1° Anno: 1) Embriologia e anatomia del sistema nervoso; 2) Fisiologia del sistema nervoso; 3) Genetica, endocrinologia e auxologia; 4) Patologia e clinica pediatrica. 2° Anno: 5) Anatomia e biochimica patologica del sistema nervoso; 6) Psicologia dell'eta' evolutiva; 7) Semeiotica e clinica neurologica; 8) Semeiotica e clinica psichiatrica. 3° Anno: 9) Semeiotica e clinica neurologica infantile; 10) Psicopatologia dell'eta' evolutiva; 11) Psicodiagnostica dell'eta' evolutiva. 4° Anno: 12) Semeiotica e clinica psichiatrica infantile; 13) Psicopedagogia; 14) Legislazione. Art. 145. - Per ottenere l'iscrizione al 2°, 3° e 4° anno di specializzazione gli iscritti dovranno avere sostenuto gli esami delle materie prescritte per l'anno precedente, tranne che per la clinica psichiatrica infantile il cui esame va sostenuto al 4° anno. Gli specialisti in clinica delle malattie nervose e mentali o in neurologia o in psichiatria, sono iscritti di ufficio al 2° anno della scuola e sono esentati dal sostenere gli esami di profitto numeri 1), 2), 5), 7) e 8) e dall'espletare il periodo di internato in neurologia psichiatrica. Gli specialisti in clinica pediatrica sono iscritti d'ufficio al 2° anno della scuola e sono esentati dal sostenere gli esami di profitto numeri 3) e 4) e dall'espletare il periodo di internato del 1° anno. Per conseguire il diploma di specialista in neuropsichiatria infantile gli iscritti, al termine degli esami, dovranno presentare e discutere una dissertazione scritta su argomento di neuropsichiatria infantile.

LEONE MISASI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 luglio 1972

Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 64. - CARUSO

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