DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 maggio 1972, n. 404
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 36, primo paragrafo, dello statuto della Corte internazionale di giustizia facente parte integrante dello statuto delle Nazioni Unite, approvato con legge 17 agosto 1957, n. 848; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri; Decreta: Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo istitutivo della Conferenza europea di biologia molecolare (CEBM), firmato a Ginevra il 13 febbraio 1969, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo XI dell'accordo stesso.
LEONE ANDREOTTI - MORO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 luglio 1972
Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 60. - CARUSO
Accord
Accord instituant la Conference europeenne de biologie moleculaire Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo-art. I
TRADUZIONE NON UFFICIALE Nota bene: I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nell'Accordo, fra cui il testo in lingua francese, qui sopra riportato. Accordo per l'istituzione della Conferenza europea di biologia molecolare Gli Stati parti del presente Accordo, Coscienti dell'importanza della biologia molecolare per il progresso della scienza ed il benessere dell'umanita'; Considerando la necessita' di completare ed intensificare, mediante un'azione intergovernativa, la cooperazione internazionale gia' esistente in tal campo; Desiderando di sviluppare la cooperazione europea nel campo della biologia molecolare onde favorire quelle attivita' che eccellono per i loro meriti scientifici; Prendendo atto del fatto che l'Organizzazione europea di biologia molecolare, (qui appresso indicata con la sigla "OEBM"), accetta le disposizioni contenute nel presente Accordo per la parte che la riguarda; Hanno convenuto quanto segue: Articolo I Istituzione della Conferenza E' istituita una Conferenza europea di biologia molecolare, qui appresso indicata "la Conferenza".
Accordo-art. II
Articolo II Scopi 1. La Conferenza garantisce la cooperazione fra Stati europei nelle ricerche di biologia molecolare di carattere basilare, come pure negli altri campi di ricerca ad esse strettamente legati. 2. Il Programma Generale da realizzarsi sotto la responsabilita' della Conferenza prevede in primo luogo: a) l'assegnazione di borse per la formazione, per l'insegnamento e per la ricerca; b) gli aiuti alle universita' e agli altri istituti nazionali di insegnamento superiore e di ricerca desiderosi di accogliere i professori invitati; c) la fissazione dei programmi dei corsi e l'organizzazione di riunioni di studio coordinate con i programmi delle universita' e degli altri istituti d'insegnamento superiore e di ricerca. L'attuazione del Programma Generale e' affidato dalla Conferenza all'OEBM. Il Programma Generale, ovvero le condizioni di attuazione del medesimo, potranno, essere modificati dalla Conferenza con decisione presa all'unanimita' dei Membri presenti e votanti. 3. I progetti che saranno studiati dalla Conferenza ma che soltanto alcuni dei Membri saranno disposti ad attuare sono denominati Progetti Speciali. Ogni Progetto Speciale deve essere approvato dalla Conferenza con decisione presa a maggioranza, dei due terzi dei Membri presenti e votanti. L'attuazione di un Progetto Speciale e' oggetto di accordo fra i Membri che prendono parte ad esso. Ogni Membro ha la facolta' di prendere parte in un secondo tempo ad un Progetto Speciale che sia gia' stato approvato.
Accordo-art. III
Articolo III La Conferenza 1. I Membri della Conferenza sono gli Stati parti del presente Accordo. 2. La Conferenza puo', con decisione unanime dei Membri presenti e votanti, permettere ad altri Stati europei, nonche' agli Stati che abbiano dato un importante contributo ai lavori dell'OEBM sin dalla sua fondazione, di divenirne Membri aderendo al presente Accordo dopo la sua entrata in vigore. 3. La Conferenza puo', con decisione unanime dei Membri presenti e votanti, stabilire una cooperazione con Stati non Membri, con organizzazioni nazionali o con organizzazioni internazionali governative o non governative. Le condizioni e le modalita' di tale cooperazione vengono stabilite dalla Conferenza all'unanimita' dei Membri presenti e votanti, caso per caso a seconda delle circostanze.
Accordo-art. IV
Articolo IV Funzionamento e competenze della Conferenza 1. La Conferenza si riunisce in sessione ordinaria una volta all'anno. Puo' riunirsi inoltre in sessione straordinaria a richiesta di due terzi di tutti i suoi Membri. 2. Ogni Membro e' rappresentato da non piu' di due delegati i delegati possono essere accompagnati da consiglieri. La Conferenza elegge un Presidente e due Vice-Presidenti, il cui mandato e' valido fino alla sessione ordinaria successiva. 3. La Conferenza: a) adotta le decisioni necessarie al raggiungimento dei fini previsti all'articolo II; b) delibera circa il luogo delle sue riunioni; c) puo' amministrare dei fondi e stipulare contratti; d) adotta il proprio Regolamento interno; e) puo', con decisione presa a maggioranza dei due terzi dei Membri presenti e votanti, creare gli organi ausiliari che si rivelassero necessari; f) approva un piano indicativo di esecuzione del Programma Generale di cui all'articolo II, paragrafo 2, e ne stabilisce la durata. Con l'approvazione di tale piano, la Conferenza stabilisce, con voto unanime dei Membri presenti e votanti, l'ammontare massimo degli impegni per il periodo suddetto. Tale ammontare non puo' essere in seguito modificato che con decisione della Conferenza adottata all'unanimita' dei Membri presenti e votanti; g) fissa il bilancio ordinario annuale e adotta, a maggioranza dei due terzi dei Membri presenti e votanti, le disposizioni finanziarie necessarie; h) approva il preventivo provvisorio delle spese per i due anni seguenti; i) prende nota delle particolari disposizioni finanziarie relative ad ogni Progetto Speciale gia' adottato dai Membri che partecipano a tale progetto; j) adotta, a maggioranza dei due terzi; dei Membri presenti e votanti, il proprio Regolamento finanziario; k) approva e pubblica - dopo verifica - i propri rendiconti annuali; l) approva il rapporto presentato annualmente dal Segretario Generale. 4. a) (i) Ogni membro dispone di un voto in seno alla Conferenza. (ii) Tuttavia un Membro puo' votare circa le modalita' di esecuzione di un Progetto Speciale solo nel caso in cui esso partecipi a tale progetto. (iii) Gli Stati firmatari che non abbiano ancora ratificato, accettato od approvato il presente Accordo, potranno farsi rappresentare alla Conferenza e prendere parte ai suoi lavori, senza diritto di voto, per un periodo di due anni dopo l'entrata in vigore dell'Accordo. (iv) Un Membro che non abbia versato per due esercizi finanziari consecutivi i contributi da lui dovuti non ha diritto di voto alla Conferenza. b) Salvo disposizioni contrarie contenute nel presente Accordo, le decisioni della Conferenza sono prese a maggioranza dei Membri presenti e votanti. c) La presenza di delegati della maggioranza di tutti i Membri e' necessaria perche' la Conferenza possa deliberare e votare validamente.
Accordo-art. V
Articolo V Il Segretario Generale 1. La Conferenza nomina, a maggioranza dei due terzi di tutti i suoi Membri, un Segretario Generale per un periodo determinato. Il Segretario Generale resta in funzione sino alla nomina del suo successore. Egli assiste il Presidente della Conferenza ed assume l'interim fra una sessione e l'altra. Egli puo' compiere tutti gli atti necessari alla gestione degli affari correnti della Conferenza. 2. Il Segretario Generale presenta alla Conferenza: a) il progetto del piano indicativo di cui all'articolo IV, paragrafo 3, f); b) il bilancio annuo ordinario e il preventivo provvisorio di cui all'articolo IV, paragrafi 3, g) e h); c) le particolari disposizioni finanziarie relative ad ogni Progetto Speciale in base all'articolo IV, paragrafo 3, i); d) i rendiconti annui verificati ed il rapporto annuo di cui all'articolo IV, paragrafi 3, k) ed l). 3. Per l'espletamento dei suoi compiti il Segretario Generale si avvale dei servizi dell'OEBM.
Accordo-art. VI
Articolo VI Bilancio 1. Il bilancio annuo ordinario per l'esercizio finanziario successivo (dal 1 gennaio al 31 dicembre) con l'indicazione delle spese derivanti sia dall'esecuzione del Programma Generale che delle spese inerenti al funzionamento della Conferenza e le previsioni delle entrate, deve essere presentato dal Segretario Generale ogni anno, prima del 1 ottobre. 2. Le entrate del bilancio ordinario provengono da: a) i contributi finanziari dei Membri; b) le elargizioni fatte dai Membri in aggiunta al loro contributo finanziario, a condizione che siano compatibili con i fini della Conferenza; c) ogni altra risorsa, ed in particolare le donazioni di organizzazioni o di privati, con la riserva che siano previamente approvate dalla Conferenza a maggioranza dei due terzi dei Membri presenti e votanti.
Accordo-art. VII
Articolo VII Contributi e verifica dei conti 1. Ogni Membro contribuisce sia alle spese relative all'esecuzione del Programma Generale, che alle spese relative al funzionamento della Conferenza in base ad una tabella fissata ogni tre anni dalla Conferenza stessa a maggioranza dei due terzi di tutti i suoi Membri e basata sulla media del reddito nazionale netto al costo dei fattori di ogni Membro nel corso degli ultimi tre anni per i quali siano disponibili i necessari dati statistici. 2. La Conferenza puo' decidere, a maggioranza dei due terzi di tutti i Membri, di tener conto di circostanze particolari concernenti un Membro e di modificarne per tale motivo il contributo. Per l'applicazione della presente disposizione, si riconosce innanzi tutto l'esistenza di circostanze particolari allorche' il reddito nazionale per abitante di uno Stato Membro sia inferiore ad un ammontare che sara' fissato con la stessa maggioranza dalla Conferenza. 3. Allorche' uno Stato diviene parte dell'Accordo o cessa di esserlo, la tabella dei contributi di cui al paragrafo 1 viene modificata. La nuova tabella entra in vigore all'inizio dell'esercizio finanziario seguente. 4. Il Segretario Generale informa i Membri dell'ammontare dei rispettivi contributi espressi in unita' di conto, definite, equivalenti ciascuna ad un peso di 0,88867088 grammi di oro fino, nonche' delle date in cui dovranno essere effettuati i versamenti. 5. Il Segretario Generale tiene un conto particolareggiato di tutte le spese e di tutte le entrate. La Conferenza nomina dei revisori dei conti per la verifica dei suoi conti e per esaminare, in base al Regolamento finanziario, i conti dell'OEBM. Il Segretario Generale e l'OEBM forniscono ai Revisori tutte le informazioni che possano essere utili all'assolvimento del loro incarico.
Accordo-art. VIII
Articolo VIII Definizione delle controversie Qualsiasi controversia che abbia a sorgere fra due o piu' Membri circa l'interpretazione del presente Accordo e che non possa essere definita mediante i buoni uffici della Conferenza, sara' demandata, a richiesta di una delle Parti della controversia, alla Corte Internazionale di Giustizia, a meno che i Membri interessati non concordino entro un ragionevole periodo di tempo un'altra procedura di risoluzione.
Accordo-art. IX
Articolo IX Emendamenti 1. Il presente Accordo puo' essere emendato a richiesta di almeno due terzi di tutti i Membri. 2. La proposta di emendamento e' iscritta all'ordine del giorno della sessione ordinaria che segue immediatamente il deposito della proposta stessa presso il Segretario Generale. La proposta puo' anche essere oggetto di una sessione straordinaria. 3. Qualsiasi emendamento al presente Accordo deve essere adottato dalla Conferenza all'unanimita' di tutti i suoi Membri, i quali notificano per iscritto la loro accettazione al Governo svizzero. 4. Gli emendamenti entrano in vigore trenta giorni dopo il deposito dell'ultima accettazione scritta.
Accordo-art. X
Articolo X Liquidazione Salvo diverso accordo stipulato fra i Membri circa lo scioglimento della Conferenza, il Segretario Generale si occupera' dei problemi concernenti la liquidazione. A meno di decisione contraria della Conferenza, l'attivo sara' ripartito fra i Membri proporzionalmente ai contributi da essi versati dal momento in cui sono divenuti parti del presente Accordo. In caso di passivo, questo sara' addebitato ai detti Membri proporzionalmente ai contributi fissati per l'esercizio finanziario in corso.
Accordo-art. XI
Articolo XI Clausole finali 1. Il presente Accordo sara' aperto alla firma di tutti gli Stati che hanno contribuito alla sua redazione. 2. Il presente Accordo viene sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. I relativi strumenti sono depositati presso il Governo svizzero. 3. Ogni Stato non firmatario del presente Accordo vi puo' aderire se soddisfa le condizioni di cui all'articolo III, paragrafo 2. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il Governo svizzero. 4. a) Il presente Accordo entrera' in vigore quando la maggioranza degli Stati che l'hanno predisposto l'avra' ratificato, accettato o approvato ed a condizione che l'ammontare dei contributi dovuti dai detti Stati raggiunga almeno il 70% del totale dei contributi risultanti dalla tabella allegata al presente Accordo. b) Per ogni altro Stato firmatario o aderente, l'Accordo entrera' in vigore a partire dalla data del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione. c) Il presente Accordo restera' inizialmente in vigore per un periodo di cinque anni. Non meno di un anno prima di detta scadenza la Conferenza si riunira' per decidere, a maggioranza dei due terzi di tutti i suoi Membri, se prorogare l'Accordo senza modifiche, se modificarlo, oppure se rinunciare a continuare la cooperazione europea nel campo della biologia molecolare nell'ambito del presente Accordo. 5. Dopo che il presente Accordo sara' rimasto in vigore per cinque anni, qualsiasi Stato che ne sia parte potra' denunciarlo mediante notifica al Governo svizzero. Tale denuncia avra' effetto: a) alla fine dell'esercizio finanziario in corso, qualora la notifica sia effettuata durante i primi nove mesi del detto esercizio finanziario; b) alla fine dell'esercizio finanziario seguente se la notifica e' stata effettuata nel corso degli ultimi tre mesi di un esercizio finanziario. 6. Qualsiasi Membro che non osservi gli obblighi derivanti dal presente Accordo, puo' essere privato della sua qualita' di Membro su decisione della Conferenza presa a maggioranza dei due terzi di tutti i suoi Membri. Tale decisione sara' notificata dal Segretario Generale agli Stati firmatari ed aderenti. 7. Il Governo svizzero notifichera' agli Stati firmatari o aderenti: a) ogni firma; b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione; c) l'entrata in vigore del presente Accordo; d) ogni accettazione scritta, notificata in base all'articolo IX, paragrafo 3; e) l'entrata in vigore di ogni emendamento; f) ogni denuncia fatta in base all'articolo XI, paragrafo 5. 8. Allorche' il presente Accordo, sara' entrato in vigore, il Governo svizzero provvedera' a farlo registrare presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite, in base all'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite.
Accordo-art. XII
Articolo XII Disposizioni transitorie 1. Per il periodo che ha inizio alla data di entrata in vigore dell'Accordo e che termina il 31 dicembre successivo, la Conferenza adottera' delle misure relative al bilancio e le spese saranno coperte dai contributi dei Membri fissati sulla base di quanto e' detto nei due paragrafi seguenti. 2. Gli Stati che saranno parti dell'Accordo alla data della sua entrata in vigore, e quelli che potranno divenirne parti durante il periodo che avra' termine il 31 dicembre successivo, sosterranno insieme la totalita' delle spese previste dalle misure provvisorie relative al bilancio che la Conferenza potra' adottare in base al paragrafo 1 del presente articolo. 3. I contributi degli Stati di cui al precedente paragrafo 2 saranno in un primo tempo fissati a titolo provvisorio in base alle necessita' ed in conformita' dell'articolo VII, paragrafo 1. Allo scadere del periodo indicato al precedente paragrafo 1, si procedera' ad una ripartizione definitiva fra tali Stati sulla base delle spese effettive. Ogni somma versata da un Membro in piu' della quota in tal modo stabilita gli sara' accreditata. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti plenipotenziari, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Accordo. FATTO a Ginevra, il 13 febbraio 1969, nelle lingue francese, inglese e tedesca, i tre testi facenti egualmente fede, in un unico esemplare che sara' depositato negli archivi del Governo svizzero, che ne rilascera' copie conformi agli Stati firmatari ed aderenti. Per l'Austria: Dr. Anton GROESEL Per il Belgio: Per la Danimarca: MI. G. I. MELCHIOR Per la Spagna: J. P. DE LOJENDIO Per la Francia: G. BONNEAU Per la Grecia: A. TZIRAS Per l'Italia: SMOQUINA Per la Norvegia: Arne LANGELAND Per i Paesi Bassi: Johan KAUFMANN Per la Repubblica Federale di Germania: R. VON KELLER Per il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord: Eugene MELVILLE Per la Svezia: Erik v. SYDOW Per la Svizzera: SPUEHLER
Accordo-Allegato
ALLEGATO ALL'ACCORDO PER L'ISTITUZIONE DELLA CONFERENZA EUROPEA DI BIOLOGIA MOLECOLARE Tabella dei contributi fissati dal CERN, per l'anno 1967, sulla base della media dei redditi nazionali, degli anni dal 1962 al 1964. La tabella che segue e' qui riportata unicamente ai fini dell'Articolo XI, paragrafo 4, capoverso a) del presente Accordo. Essa non pregiudica minimamente le decisioni che dovranno essere adottate dalla Conferenza ai sensi dell'Articolo VII, paragrafo 1, per quanto riguarda le future tabelle dei contributi. % Austria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,87 Belgio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,51 Danimarca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,02 Francia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,06 Grecia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,16 Italia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,08 Norvegia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,39 Paesi Bassi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,82 Repubblica Federale di Germania . . . . . . . . . . . . 22,96 Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord . . . . 21,84 Spagna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,26 Svezia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,96 Svizzera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,07 ------- 100,00 -------
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