DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 giugno 1972, n. 424

Type DPR
Publication 1972-06-12
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 10, 11, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, n. 18, recante modifica ed aggiornamento di disposizioni legislative in materia doganale, in attuazione della delega conferita al Governo con legge 23 gennaio 1968, n. 29;

Visto in particolare il primo comma dell'art. 13 del predetto decreto;

Visto il regio decreto 16 novembre 1941, n. 1484, che determina la sede, la classe e le facolta' di ciascuna dogana nonche' le vie doganali per l'entrata e l'uscita delle merci;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 30 settembre 1955, n. 1090 e 23 aprile l963, n. 694, che hanno recato modifiche alla tabella A allegata al citato regio decreto 16 novembre 1941, n. 1484;

Ritenuta la necessita' di attuare una ristrutturazione degli uffici doganali piu' rispondente alle moderne esigenze degli scambi commerciali con l'estero e dei trasporti internazionali;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze; Decreta:

Art. 1

Sono soppresse le seguenti dogane: Bizzarone - Bosa - Camogli - Campo nell'Elba - Canneto Lipari - Carloforte - Castellammare del Golfo - Castiglione della Pescaia - Cervia - Chiavari - Clivio - Fano - Favignana - Forte dei Marmi - Giardini - Giglio - La Caletta di Siniscola - Lanzo d'Intelvi - Lavagna - Limone Piemonte - Maratea - Marciano Marina - Marina di Ragusa - Marzamemi - Molaretto Cenisio - Orosei - Passo di Foscagno - Patti Marina - Piano di Sorrento - Ponza - Porto Azzurro - Rio Marina - Riva Trigoso - Rodero - Rodi Garganico - Ronago - Santo Stefano di Camastra - Scoglitti - Senigallia - Terracina - Vada - Villa San Giovanni. Gli atti di ufficio di ciascuna delle dogane soppresse debbono essere concentrati presso la dogana che risultera' competente per territorio, la quale, dopo averli presi in carico, provvedera' all'ulteriore trattazione delle pratiche non definite.

Art. 2

Sono istituite le seguenti dogane: Albenga - Alessandria - Aprilia - Arezzo - Baia - Bar Cenisio - Bergamo - Busto Arsizio - Carpi - Caselle Torinese (aeroporto di Caselle) - Cremona - Cuneo - Fernetti - Ferrandina - Ferrara - Foggia - Forli' - Genova II (aeroporto Cristoforo Colombo) - Lecce - Mantova - Modena - Montale - Napoli II (aeroporto di Capodichino) - Parma - Pavia - Perugia - Piacenza - Pisa - Pordenone - Reggio Emilia - Rovigo - Segrate (aeroporto di Linate) - Somma Lombarda (aeroporto della Malpensa) - Sorrento - Terni - Treviso - Varese - Venezia II (aeroporto di Tessera) - Vicenza - Villa Opicina.

Art. 3

Per effetto di quanto previsto nei precedenti articoli, le dogane della Repubblica sono quelle risultanti nella allegata tabella, firmata dal Ministro per le finanze. Nella stessa tabella sono altresi' stabiliti i punti della linea doganale da attraversare nonche' le vie da percorrere fra ciascuno dei punti predetti e la competente dogana per l'entrata e l'uscita delle merci.

Art. 4

E' abrogata ogni disposizione incompatibile con quelle del presente decreto.

Art. 5

Il presente decreto entra in vigore il 1 gennaio 1973.

LEONE PELLA

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 agosto 1972

Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 114. - VALENTINI

Allegato

Allegato Parte di provvedimento in formato grafico

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