DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1972, n. 445

Type DPR
Publication 1972-01-28
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modifiche;

Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, numero 465;

Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Sono approvate e rese esecutive le annesse convenzioni stipulate in Milano il 15 aprile 1971, per il finanziamento, rispettivamente, di un posto di assistente ordinario presso le cattedre di "Auxologia" e di "Pedagogia" della facolta' di magistero dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Art. 2

Sono istituiti, ai sensi dell'art. 1 (sub. art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, due posti di assistente ordinario in aggiunta a quelli gia' assegnati alla facolta' di magistero dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Art. 3

I contributi annui a carico del Centro auxologico italiano di Piancavallo vengono determinati rispettivamente in L. 2.800.000 (duemilioniottocentomila) per il mantenimento di ciascun posto di cui al precedente art. 2 e in L. 560.000 (cinquecentosessantamila) da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante ai titolari dei posti stessi.

Art. 4

Qualora le convenzioni non siano rinnovate alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in esse previsti, i posti di cui al precedente art. 2 saranno senz'altro soppressi e i titolari cesseranno immediatamente dal servizio.

LEONE MISASI - FERRARI-AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 agosto 1972

Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 115. - VALENTINI

Convenzione assitente presso la cattedra di auxologia del Sacro Cuore Milano-art. 1

Repertorio n. 13 Convenzione fra l'Universita' cattolica del Sacro Cuore ed il Centro auxologico italiano di Piancavallo per l'istituzione di un posto di assistente di ruolo presso la cattedra di auxologia della facolta' di magistero dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore di Milano. REPUBBLICA ITALIANA L'anno 1971 (millenovecentosettantuno) il giorno 15 (quindici) del mese di aprile, in Milano, alle ore 16 (sedici), in una sala del rettorato dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore, in largo A. Gemelli n. 1, dinnanzi a me prof. Giovanni Ancarani, nato a Fusignano (Ravenna) il 21 luglio 1933, residente a Milano, nella mia qualita' di segretario generale accademico delegato a ricevere gli atti in forma pubblica a norma dell'art. 129 del R.G.U. approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, con decreto del rettore in data 20 dicembre 1967 e confermato in data 26 agosto 1968, con rinunzia di comune accordo dei testimoni si sono personalmente costituiti i signori: Lazzati prof. Giuseppe, nato a Milano il 22 giugno 1909, residente a Milano, il quale interviene al presente atto nella sua qualita' di rettore e presidente del consiglio di amministrazione dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore e percio' autorizzato alla stipulazione del presente atto, come da verbale in data 3 marzo 1971, che per copia conforme si allega (allegato A); Bicchierai mons. Giuseppe, nato a Milano il 18 settembre 1898 il quale interviene al presente atto nella sua qualita' di presidente del Centro auxologico italiano di Piancavallo e percio' autorizzato alla stipulazione del presente atto, come da verbale in data 27 gennaio 1971 che per copia conforme si allega (allegato B); Premesso che il Centro auxologico italiano di Piancavallo svolge da anni attivita' scientifica secondo le direttive di una commissione medico-scientifica nominata dal consiglio di amministrazione del Centro e di cui fanno parte docenti universitari fra i quali il professore ufficiale dell'insegnamento di auxologia dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore di Milano; che l'attivita' del Centro ha gia' dato notevoli risultati in campo auxologico documentati da simposi e da numerose pubblicazioni; che al fine di garantire al Centro una continuita' di ricerca scientifica si ravvisa l'opportunita' che un assistente ordinario della cattedra di auxologia dell'Universita' cattolica di Milano svolga detta ricerca in modo continuativo presso tale Centro, compatibilmente con gli impegni di ordine didattico; che la facolta' di magistero, il senato accademico e il consiglio di amministrazione dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore con le rispettive delibere del 27 gennaio 1971, 29 gennaio 1971, 3 marzo 1971, che qui si allegano in copia sotto le lettere "C" "D" "A" hanno riconosciuto l'istituzione del posto in parola, si delibera di istituire un posto convenzionato di assistente ordinario per la facolta' di magistero dell'Universita' cattolica di Milano da assegnare alla cattedra di auxologia. Tutto cio' premesso si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1. L'ente Centro auxologico italiano di Piancavallo affinche' alla cattedra di auxologia della facolta' di magistero dell'Universita' cattolica di Milano venga assegnato un assistente ordinario si impegna a versare all'Universita' medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di assistente di ruolo da istituire a tale uopo a norma dell'art. 1 (sub. art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465: a) L. 2.800.000 (duemilioniottocentomila) pari all'importo del costo medio annuo per trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo, di un assistente ordinario; b) L. 560.000 (cinquecentosessantamila) pari al 20% del contributo di cui alla lettera a) per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e di previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste nel successivo art. 5 nonche' per il rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria.

Convenzione assitente presso la cattedra di auxologia del Sacro Cuore Milano-art. 2

Art. 2. I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Universita' cattolica di Milano in unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.

Convenzione assitente presso la cattedra di auxologia del Sacro Cuore Milano-art. 3

Art. 3. Qualora il costo medio di un assistente universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo di importo superiore a quello indicato nella lettera a) del precedente art. 1 - sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di assistente di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato - l'ente Centro auxologico italiano di Piancavallo si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera b) dello stesso art. 1. Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e di previdenza a favore degli assistenti universitari, l'ente Centro auxologico italiano di Piancavallo, si impegna altresi' ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza l'aliquota del 20% indicata nell'art. 1, lettera b). L'aumento dei contributi su indicati avra' effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al precedente articolo.

Convenzione assitente presso la cattedra di auxologia del Sacro Cuore Milano-art. 4

Art. 4. La presente convenzione ha la durata di anni dieci dalla decorrenza della nomina del primo titolare del posto di assistente e si riterra' tacitamente rinnovata di dieci anni in dieci anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Convenzione assitente presso la cattedra di auxologia del Sacro Cuore Milano-art. 5

Art. 5. La presente convenzione s'intende decaduta: a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 4; b) se vengano a cessare in tutto od in parte per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento i contributi in essa previsti; c) se non vengono aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3. Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di assistente di ruolo si intendera' senz'altro soppresso ed il relativo titolare cessera' immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilita', che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle vigenti leggi in materia di obbligazioni.

Convenzione assitente presso la cattedra di auxologia del Sacro Cuore Milano-art. 6

Art. 6. La presente convenzione, che e' fatta nell'interesse della Universita' cattolica di Milano, e' esente da ogni tassa a norma dell'[art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073~art45). Il presente atto viene pubblicato mediante lettura da me datane ai comparenti che lo approvano e sottoscrivono con me funzionario delegato a ricevere gli atti. L'atto consta di n. 2 fogli scritti su sei facciate intere e n. 1 riga della settima facciata. Giuseppe BICCHIERAI Giuseppe LAZZATI Giovanni ANCARANI, rogante Registrato a Milano il 23 aprile 1971, al n. 1388-71/ ME, Vol. 42. - Gratis. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione MISASI

Convenzione assitente presso la cattedra di pedagogia del Sacro Cuore Milano-art. 1

Repertorio n. 12 Convenzione fra l'Universita' cattolica del Sacro Cuore e il Centro auxologico italiano di Piancavallo per l'istituzione di un posto di assistente di ruolo presso la cattedra di pedagogia della facolta' di magistero dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore di Milano. REPUBBLICA ITALIANA L'anno 1971 (millenovecentosettantuno) il giorno 15 (quindici) del mese di aprile, in Milano, alle ore 16 (sedici), in una sala del rettorato dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore, in largo A. Gemelli n. 1, dinnanzi a me dott. Giovanni Ancarani, nato a Fusignano (Ravenna) il 21 luglio 1933, residente a Milano, nella mia qualita' di segretario generale accademico delegato a ricevere gli atti in forma pubblica a norma dell'art. 129 del R.G.U. approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, con decreto del rettore in data 20 dicembre 1967 e confermato in data 26 agosto 1968, con rinunzia di comune accordo dei testimoni, si sono personalmente costituiti i signori: Lazzati prof. Giuseppe, nato a Milano il 22 giugno 1909, residente a Milano, il quale interviene al presente atto nella sua qualita' di rettore e presidente del consiglio di amministrazione dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore e percio' autorizzato alla stipulazione del presente atto, come da verbale in data 3 marzo 1971, che per copia conforme si allega (allegato A); Bicchierai mons. Giuseppe, nato a Milano il 18 settembre 1898 il quale interviene al presente atto nella sua qualita' di presidente del Centro auxologico italiano di Piancavallo e percio' autorizzato alla stipulazione del presente atto, come da verbale in data 27 gennaio 1971 che per copia conforme si allega (allegato B); Premesso che il Centro auxologico italiano di Piancavallo ha provveduto a organizzare nella propria sede un laboratorio di ricerche pedagogiche munito di ogni necessario impianto, apparecchio e materiale, in collegamento con l'istituto di pedagogia dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore; che allo scopo di garantire al laboratorio una continuita' di ricerca scientifica si ravvisa l'opportunita' che un assistente ordinario alla cattedra di pedagogia dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore svolga detta ricerca in modo continuativo presso tale laboratorio compatibilmente con gli impegni di ordine didattico; che la facolta' di magistero, il senato accademico e il consiglio di amministrazione dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore con le rispettive delibere del 27 gennaio 1971, 29 gennaio 1971, 3 marzo 1971, che qui si allegano in copia sotto le lettere "C" "D" "A" hanno riconosciuto l'istituzione del posto in parola, si delibera di istituire un posto convenzionato di assistente ordinario per la facolta' di magistero dell'Universita' cattolica di Milano da assegnare alla cattedra di pedagogia. Tutto cio' premesso si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1. L'ente Centro auxologico italiano di Piancavallo affinche' alla cattedra di pedagogia della facolta' di magistero dell'Universita' cattolica di Milano venga assegnato un assistente ordinario, si impegna a versare all'Universita' medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di assistente di ruolo da istituire a tale uopo a norma dell'art. 1 (sub. art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465: a) L. 2.800.000 (duemilioniottocentomila) pari all'importo del costo medio annuo per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, di un assistente ordinario; b) L. 560.000 (cinquecentosessantamila) pari al 20% del contributo di cui alla lettera a) per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e di previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste nel successivo art. 5 nonche' per il rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria.

Convenzione assitente presso la cattedra di pedagogia del Sacro Cuore Milano-art. 2

Art. 2. I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'universita' cattolica di Milano in unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.

Convenzione assitente presso la cattedra di pedagogia del Sacro Cuore Milano-art. 3

Art. 3. Qualora il costo medio di un assistente universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo di importo superiore a quello indicato nella lettera a) del precedente art. 1, sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di assistente di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, l'ente Centro auxologico italiano di Piancavallo si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera b) dello stesso art. 1. Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e di previdenza a favore degli assistenti universitari, l'ente Centro auxologico italiano di Piancavallo, si impegna altresi' ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza l'aliquota del 20% indicata nell'art. 1, lettera b). L'aumento dei contributi su indicati avra' effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al precedente articolo.

Convenzione assitente presso la cattedra di pedagogia del Sacro Cuore Milano-art. 4

Art. 4. La presente convenzione ha la durata di anni dieci dalla decorrenza della nomina del primo titolare del posto di assistente e si terra' tacitamente rinnovata di dieci anni in dieci anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Convenzione assitente presso la cattedra di pedagogia del Sacro Cuore Milano-art. 5

Art. 5. La presente convenzione s'intende decaduta: a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 4; b) se vengano a cessare in tutto od in parte per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento i contributi in essa previsti; c) se non vengono aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3. Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di assistente di ruolo si intendera' senz'altro soppresso ed il relativo titolare cessera' immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilita', che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle vigenti leggi in materia di obbligazioni.

Convenzione assitente presso la cattedra di pedagogia del Sacro Cuore Milano-art. 6

Art. 6. La presente convenzione, che e' fatta nell'interesse della Universita' cattolica di Milano, e' esente da ogni tassa a norma dell'[art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073~art45). Il presente atto viene pubblicato mediante lettura da me datane ai comparenti che lo approvano e sottoscrivono con me funzionario delegato a ricevere gli atti. L'atto consta di n. 2 fogli scritti su sei facciate intere. Giuseppe BICCHIERAI Giuseppe LAZZATI Giovanni ANCARANI, rogante Registrato a Milano il 23 aprile 1971, al n. 1387-71/ ME, Vol. 42. - Gratis. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione MISASI

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