DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1972, n. 448
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 122, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facolta' di medicina e chirurgia, e' modificato nel senso che le scuole di "Dermatologia", di "Medicina generale", e di "Tisiologia" mutano rispettivamente la denominazione in quella di scuola di "Clinica dermosifilopatica", di "Medicina interna" e di "Tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio".
Gli articoli da 154 a 160, relativi alla "Scuola di specializzazione in dermatologia" che assume la denominazione di "Scuola di specializzazione in clinica dermosifilopatica", sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in clinica dermosifilopatica
Art. 154. - Presso l'istituto di clinica dermosifilopatica e' istituita la scuola di specializzazione in clinica dermosifilopatica che ha lo scopo di conferire la necessaria competenza a coloro che vogliono dedicarsi all'esercizio della specialita' dermosifilopatica.
Il diploma che viene rilasciato in seguito ad esami attribuisce la qualifica di specialista in clinica dermosifilopatica. Direttore della scuola e' il titolare della cattedra di clinica dermosifilopatica.
Art. 155. - La durata del corso e' di anni tre a tempo pieno. La frequenza non sara' inferiore a quattro ore effettive giornaliere per tutta la durata dell'anno accademico.
Art. 156. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
1) Anatomia e istologia normale della cute;
2) Fisiologia della cute e degli annessi cutanei;
3) Anatomia e fisiologia dell'apparato genitale;
4) Microbiologia e parassitologia applicata;
5) Tecnica di laboratorio con particolare riferimento alla sierologia applicata;
6) Semeiotica dermatologica e venereologica.
2° Anno:
1) Patologia delle malattie cutanee;
2) Patologia delle infezioni sessuali;
3) Anatomia e istologia patologica della cute;
4) Anatomia patologica delle malattie veneree e sessuali;
5) Angiologia:
6) Sessuologia.
3° Anno:
1) Clinica delle malattie cutanee;
2) Clinica delle infezioni sessuali;
3) Farmacologia e terapia medicamentosa;
4) Fisioterapia dermatologica;
5) Cosmetologia;
6) Chirurgia plastica riparatrice;
7) Igiene e profilassi delle malattie cutanee e veneree e relativa legislazione.
Tali materie verranno insegnate complessivamente in oltre cinquanta lezioni annuali.
Art. 157. - Il numero degli iscritti non puo' superare i ventiquattro per l'intero corso degli studi.
Per le iscrizioni alla scuola e' richiesta la laurea in medicina e chirurgia ed il superamento di un esame di ammissione. Gli iscritti saranno obbligati ad una frequenza giornaliera delle corsie, ambulatori e laboratori della clinica dermosifilopatica per tutta la durata dell'anno accademico.
Art. 158. - Le norme di iscrizione, pagamento tasse, ecc. sono quelle generali delle scuole di specializzazione e di perfezionamento riferite negli articoli da 122 a 137 dello statuto dell'universita'.
Art. 159. - Gli esami di profitto degli specializzandi verranno dati in tre gruppi e in tre sessioni distinte, ogni gruppo comprendente le materie proprie di ciascun anno di studio.
Art. 160. - L'esame di diploma consistera' nella esposizione e discussione di un argomento della disciplina su un tema dato al candidato ventiquattro ore prima della prova.
Gli articoli da 188 a 197, relativi alla "Scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia", sono abrogati e sostituiti dai seguenti, con il relativo spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia
Art. 188. - La scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia ha sede presso l'istituto di clinica ortopedica e conferisce il diploma di specializzazione in ortopedia e traumatologia.
Direttore della scuola e' un professore di ruolo dell'istituto di clinica ortopedica.
Il corso ha durata di tre anni.
Art. 189. - Potranno essere ammessi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.
Il numero degli iscritti non potra' superare il numero di trenta complessivamente.
Art. 190. - La frequenza e' obbligatoria nell'istituto sede della scuola, per un periodo di almeno nove mesi per ogni anno accademico.
E' in facolta' del direttore della scuola di concedere una deroga a tale norma solo agli iscritti alla scuola che facciano parte di cliniche ortopediche che non abbiano la scuola di specializzazione o che siano assistenti di ruolo in divisioni di ortopedia e traumatologia di ospedali di prima categoria; per queste due categorie di iscritti il periodo di frequenza presso l'istituto sede della scuola puo' essere ridotto fino a non meno di un mese ogni anno.
Per nessun motivo sono ammesse abbreviazioni della durata degli studi.
Art. 191. - Gli insegnamenti si svolgeranno con indirizzo prevalentemente pratico e dimostrativo, ma per ogni singola materia di insegnamento dovra' anche svolgersi un corso regolare di lezioni, il cui numero verra' fissato annualmente dal direttore della scuola in accordo con i docenti delle singole materie.
Art. 192. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1) Clinica ortopedica e traumatologica (triennale);
2) Patologia delle lesioni, deformita' e malattie degli organi di movimento (triennale);
3) Tecnica operatoria ortopedica e traumatologica cruenta ed incruenta (triennale);
4) Radiodiagnostica ortopedica e traumatologica ed elementi di radioterapia (biennale);
5) Anatomia ed istologia dell'apparato locomotore;
6) Fisiologia dell'apparato locomotore;
7) Anatomia ed istologia patologica dell'apparato locomotore;
8) Nozioni di chirurgia generale;
9) Neuropatologia dell'apparato locomotore ed elettrodiagnostica;
10) Nozioni di pediatria;
11) Apparato terapia ortopedica;
12) Fisiochinesiterapia;
13) Infortunistica;
14) Anestesia e rianimazione.
Art. 193. - Le materie di insegnamento sono cosi' suddivise nei vari anni di corso:
1° Anno:
1) Clinica ortopedica e traumatologica (triennale);
2) Patologia delle lesioni, deformita' e malattie degli organi di movimento (triennale);
3) Tecnica operatoria cruenta ed incruenta ortopedica e traumatologica (triennale);
4) Radiodiagnostica ortopedica e traumatologica ed elementi di radioterapia (biennale);
5) Anatomia ed istologia dell'apparato locomotore;
6) Fisiologia dell'apparato locomotore;
7) Nozioni di chirurgia generale;
8) Nozioni di pediatria.
2° Anno:
1) Clinica ortopedica e traumatologica (triennale):
2) Patologia delle lesioni, deformita' e malattie degli organi di movimento (triennale);
3) Tecnica operatoria cruenta ed incruenta ortopedica e traumatologica (triennale);
4) Radiodiagnostica ortopedica e traumatologica ed elementi di radioterapia (biennale);
5) Neuropatologia dell'apparato locomotore ed elettrodiagnostica;
6) Anatomia ed istologia patologica dell'apparato locomotore;
7) Anestesia e rianimazione.
3° Anno:
1) Clinica ortopedica e traumatologica (triennale);
2) Patologia delle lesioni, deformita' e malattie degli organi di movimento (triennale);
3) Tecnica operatoria cruenta ed incruenta ortopedica e traumatologica (triennale);
4) Apparato terapia ortopedica;
5) Fisiochinesiterapia;
6) Infortunistica.
Art. 194. - Gli esami si svolgeranno per singole materie. Gli esami di clinica ortopedica e traumatologica, di tecnica operatoria cruenta ed incruenta ortopedica e traumatologica, di radiodiagnostica, saranno teorici e pratici.
Per l'ammissione al corso successivo e' obbligatorio il superamento degli esami delle materie di ciascun corso.
Per l'ammissione all'esame di diploma il candidato dovra' presentare una tesi a stampa o dattiloscritta su un argomento della specialita'.
Art. 195. - Le norme per l'iscrizione, per le tasse ecc. sono quelle generali per le scuole di specializzazione e di perfezionamento riferite negli articoli da 122 a 137 dello statuto dell'universita'.
Gli articoli da 198 a 203, relativi alla "Scuola di specializzazione in medicina generale" che muta la denominazione in quella di "Scuola di specializzazione in medicina interna", sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in medicina interna
Art. 198. - Presso l'istituto scientifico di medicina, interna e con la direzione di un professore di ruolo dell'istituto, e' istituita la scuola di specializzazione in medicina interna, che ha lo scopo di conferire la necessaria competenza a coloro che vogliano particolarmente dedicarsi all'esercizio della medicina interna.
Art. 199. - Alla scuola possono essere iscritti solo i laureati in medicina e chirurgia.
Il corso ha la durata di cinque anni.
Il numero massimo dei posti per detta scuola e' fissato per venticinque per l'intero corso degli studi.
Art. 200. - Gli insegnamenti della scuola sono i seguenti:
1° Anno:
1) Malattie infettive disreattive e del sangue;
2) Istituzioni di terapia;
3) Anatomia ed istologia patologica (biennale);
4) Clinica medica generale e terapia medica (quinquennale).
2° Anno:
1) Malattie dell'apparato cardiovascolare;
2) Microbiologia e sierologia;
3) Chimica clinica;
4) Anatomia ed istologia patologica (biennale);
5) Clinica medica generale e terapia medica (quinquennale).
3° Anno:
1) Malattie dell'apparato digerente;
2) Malattie renali;
3) Clinica medica generale e terapia medica (quinquennale).
4° Anno:
1) Malattie dell'apparato respiratorio;
2) Malattie del sistema nervoso;
3) Clinica medica generale e terapia medica (quinquennale).
5° Anno:
1) Malattie del ricambio;
2) Malattie delle ghiandole endocrine;
3) Clinica medica generale e terapia medica (quinquennale).
Il direttore della scuola ha la facolta' di inserire uno o piu' insegnamenti complementari nei vari anni del corso di specializzazione, scelti fra i seguenti:
1) Parassitologia medica;
2) Genetica medica;
3) Semeiotica dermatologica;
4) Radiologia;
5) Semeiotica oculistica;
6) Semeiotica ginecologica.
Art. 201. - Il numero e la distribuzione delle ore di lezione saranno fissati dal direttore della scuola al principio di ogni anno accademico.
Oltre alle materie suddette, oggetto di lezioni, gli iscritti avranno esercitazioni pratiche nelle materie di insegnamento.
Ogni anno sara', inoltre, tenuto un ciclo di conferenze di cultura generale e collaterale soprattutto riguardante l'apporto alla clinica medica da parte delle branche specialistiche.
Art. 202. - Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi ufficiali di lezioni e le esercitazioni.
Essi dovranno, inoltre, prestare servizio nell'istituto scientifico di medicina interna come medici interni per i periodi prestabiliti.
Art. 203. - Le norme per l'iscrizione, per gli esami, per le tasse ecc. sono quelle generali per le scuole di specializzazione e di perfezionamento, riferite negli articoli da 122 a 137 dello statuto dell'universita'.
Alla fine del quinto anno, sempre subordinatamente all'ottenuta frequenza al corso, gli allievi saranno ammessi all'esame finale consistente in un esame orale - od eventualmente scritto - con discussione sulla diagnosi, prognosi, terapia di un caso clinico.
Una volta superato tale esame, i candidati dovranno presentare e discutere una tesi scritta su un argomento di ordine medico.
Agli allievi che abbiano ottenuto l'approvazione nell'esame finale viene rilasciato il diploma di specializzazione in medicina interna, valido a tutti gli effetti di legge.
Gli articoli da 204 a 212, relativi alla "Scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria", sono abrogati e sostituiti dai seguenti, con il relativo spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria
Art. 204. - Presso l'istituto di clinica odontoiatrica e' istituita la scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria, che ha lo scopo di conferire la necessaria competenza a coloro che vogliano particolarmente dedicarsi all'esercizio dell'odontoiatria e della protesi dentaria.
Direttore della scuola e' il titolare della cattedra di clinica odontoiatrica.
Art. 205. - Alla scuola possono iscriversi solo i laureati in medicina e chirurgia in numero di sessanta per l'intero corso degli studi.
La durata del corso di studi e' di tre anni.
La frequenza e' obbligatoria per l'intero anno scolastico.
Le vacanze sono conformi al calendario universitario con un solo mese completo estivo (agosto).
Ogni iscritto deve provvedere al proprio corredo di strumenti.
Art. 206. - Le norme di iscrizione, pagamento tasse, ecc. sono quelle generali riferite negli articoli da 122 a 137 dello statuto dell'universita'.
Art. 207. - Le materie di insegnamento della scuola sono:
1) Embriologia e anatomia dentaria e maxillo-facciale;
2) Anatomia e istologia odontostomatologica;
3) Microbiologia e igiene orale;
4) Farmacologia odontostomatologica;
5) Patologia odontostomatologica;
6) Clinica odontostomatologica;
7) Chirurgia maxillo-facciale;
8) Anestesia e chirurgia stomatologica;
9) Odontoiatria conservativa;
10) Parodontologia;
11) Clinica protesica dentaria e maxillo-facciale;
12) Ortopedia dento-maxillo-facciale;
13) Radiologia odontostomatologica;
14) Odontotecnica;
15) Odontoiatria infantile;
16) Medicina legale odontostomatologica e delle assicurazioni.
Esercitazioni pratiche affiancheranno gli insegnamenti.
Art. 208. - Le materie di insegnamento sono cosi' ripartite nei tre anni di corso:
1° Anno:
1) Embriologia e anatomia dentaria e maxillo-facciale;
2) Microbiologia e igiene orale;
3) Farmacologia;
4) Patologia odontostomatologica;
5) Odontotecnica;
6) Anestesia e chirurgia stomatologica;
7) Odontoiatria conservativa (I anno) (biennale).
Esercitazioni pratiche.
2° Anno:
1) Odontoiatria conservativa (II anno);
2) Clinica protesica dentaria e maxillo-facciale (I anno) (biennale);
3) Parodontologia (I anno) (biennale);
4) Anatomia e istopatologia odontostomatologica;
5) Odontoiatria infantile;
6) Radiologia odontostomatologica;
7) Ortopedia dento-maxillo-facciale (I anno) (biennale);
8) Chirurgia maxillo-facciale (I anno) (biennale).
Esercitazioni pratiche.
3° Anno:
1) Clinica odontostomatologica;
2) Chirurgia maxillo-facciale (II anno);
3) Medicina legale odontostomatologica e delle assicurazioni;
4) Ortopedia dento-maxillo-facciale (II anno);
5) Clinica protesica dentaria e maxillo-facciale (Il anno);
6) Parodontologia (II anno).
Esercitazioni pratiche.
Art. 209. - Gli esami di profitto teorici e pratici saranno sostenuti alla fine di ogni anno in una unica sessione (ottobre).
Alla fine del terzo anno, dopo aver superato gli esami di profitto, gli allievi saranno ammessi a sostenere l'esame di diploma che consiste nella discussione scritta, su un tema proposto in precedenza dall'insegnante della materia sulla quale verte l'argomento e approvata dal direttore della scuola.
Art. 210. - Agli allievi che abbiano ottenuto l'approvazione nell'esame di diploma, verra' rilasciato il diploma di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria valido a tutti gli effetti di legge.
Gli articoli da 243 a 247, relativi alla "Scuola di specializzazione in tisiologia" che muta la denominazione in quella di "Tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio", sono abrogati e sostituiti dai seguenti.
Scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio
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