DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1972, n. 453

Type DPR
Publication 1972-06-20
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1107 e modificato con regio decreto 2 ottobre 1940, n. 1471, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 92. - Il primo comma relativo all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facolta' di medicina e chirurgia e' modificato nel senso che la scuola in "Pediatria" muta la denominazione in quella di "Clinica pediatrica".

L'art. 103, relativo alla "Scuola di perfezionamento in pediatria" che muta la denominazione in quella di "Scuola di specializzazione in clinica pediatrica", e' abrogato e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in clinica pediatrica

Art. 103. - La scuola ha la durata di tre anni; il numero degli iscritti e' limitato a venticinque.

Le materie di insegnamento sono:

1° Anno:

Clinica pediatrica I;

Patologia pediatrica I;

Puericultura I;

Semeiotica pediatrica e tecnica diagnostica I;

Auxologia normale e patologica;

Psicologia dell'eta' evolutiva.

2° Anno:

Clinica pediatrica II;

Patologia pediatrica II;

Puericultura II;

Semeiotica pediatrica e tecnica diagnostica II;

Terapia pediatrica;

Radiologia pediatrica;

Malattie infettive dell'infanzia.

3° Anno:

Clinica pediatrica III;

Neuropsichiatria ed igiene mentale dell'infanzia.

Le materie fondamentali sopra elencate saranno integrate a giudizio del consiglio di ciascuna scuola da almeno tre insegnamenti scelti tra i seguenti:

Chirurgia pediatrica;

Ortopedia e traumatologia infantile;

Odontoiatria;

Clinica dermosifilopatica;

Clinica oculistica:

Clinica otorinolaringoiatrica;

Cardiologia;

Genetica, ed altre eventuali che il consiglio della scuola puo' stabilire di anno in anno.

Il direttore della scuola, inoltre, puo' disporre che si tengano un certo numero di conferenze su argomenti di interesse pediatrico.

L'ammissione alla scuola avviene per esami e per titoli.

E' d'obbligo l'internato con non piu' di due mesi di ferie all'anno.

Puo' essere consentita l'iscrizione direttamente al secondo anno del corso, a giudizio del consiglio della scuola, per i candidati che abbiano conseguito il diploma di specializzazione in puericultura o che abbiano titoli pediatrici.

Per conseguire il diploma di specializzazione in clinica pediatrica gli iscritti al corso, dopo aver superato tutti gli esami e completato la frequenza obbligatoria, dovranno presentare e discutere una dissertazione scritta su un argomento di pediatria.

L'art. 104, relativo alla "Scuola di perfezionamento in ostetricia e ginecologia" che muta la denominazione in quella di "Scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia", e' abrogato e sostituto dal seguente:

Scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia

Art. 104. - La scuola ha la durata di quattro anni; il numero degli iscritti e' limitato a quattro per ogni anno di corso.

Le materie di insegnamento sono:

1° Anno:

Elementi di genetica e di eugenica;

Anatomia normale ed embriologia dell'apparato genitale e femminile;

Fisiologia dell'apparato genitale femminile;

Endocrinologia fisiologica;

Fisiologia ostetrica;

Diagnostica ostetrica;

Clinica ostetrica e ginecologica.

2° Anno:

Tecnica operatoria ostetrica;

Diagnostica ginecologica;

Tecnica diagnostica di laboratorio nel campo ostetrico-ginecologico, esclusa la istologia (sierologia, batteriologia, citologia, ematologia, biochimica);

Clinica ostetrica e ginecologica.

3° Anno:

Anatomia patologica ostetrica e ginecologica;

Istologia normale e patologica nel campo della specialita';

Puericultura prenatale;

Emoterapia nel campo ostetrico e ginecologico;

Anestesia e analgesia nel campo ostetrico e ginecologico;

Tecnica operatoria ginecologica;

Clinica ostetrica e ginecologica;

Terapia medica ostetrica e ginecologica.

4° Anno:

Puericultura postnatale e malattie del neonato;

Ostetricia e ginecologia forense;

Diagnostica roentgen, radioterapia in ostetricia e ginecologia;

Clinica ostetrica e ginecologica (esame alla fine del quarto anno);

Urologia ginecologica;

Chirurgia addominale extra genitale.

L'ammissione alla scuola avviene a seguito di concorso per titoli ed esami.

Sono da considerarsi titoli preferenziali, a parita' di risultato dell'esame di ammissione:

il voto di laurea in medicina e chirurgia;

aver frequentato come studente interno una clinica ostetrica e ginecologica della universita';

aver svolto la tesi di laurea nella clinica ostetrica e ginecologica;

documentazione di eventuali servizi prestati in grossi reparti ospedalieri della specialita';

eventuali pubblicazioni.

L'esame di ammissione deve espletarsi entro il mese di dicembre.

Per nessun motivo il corso di 4 anni puo' essere abbreviato.

Nessun titolo puo' esonerare dalla frequenza gli iscritti nei 4 anni di corso.

Gli iscritti, oltre all'obbligo di frequenza delle lezioni, esercitazioni, seminari, ecc., devono prestare servizio analogo a quello degli assistenti per non meno di 9 mesi all'anno.

Gli iscritti alla scuola debbono sostenere esami annuali di profitto e l'esame finale di diploma. La sessione di esami di profitto e' unica, ed e' espletata nel mese di ottobre. Non puo' essere iscritto all'anno successivo di corso chi non abbia superato le materie fondamentali della specialita'.

Gli esami si fanno per gruppi di materie ed i membri delle commissioni saranno proposti dai direttori delle scuole.

A giudizio del consiglio della scuola formulato sulla base del rendimento di ogni iscritto, gli specializzandi potranno essere esonerati dal pagamento delle tasse universitarie.

Per il conseguimento del diploma, l'iscritto deve presentare e discutere una dissertazione scritta con contributo personale.

L'art. 106, relativo alla "Scuola di perfezionamento in chirurgia" che muta denominazione in quella di "Scuola di specializzazione in chirurgia", e' abrogato e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in chirurgia

Art. 106. - La scuola ha la durata di 5 anni; il numero degli iscritti e' limitato a sei per ogni anno di corso.

Le materie di insegnamento sono:

1° Anno:

Clinica chirurgica generale I;

Patologia speciale chirurgica I;

Semeiotica chirurgica I;

Anatomia chirurgica e corso di operazioni I;

Chirurgia sperimentale;

Anestesia e rianimazione;

Ricerche di laboratorio.

2° Anno:

Clinica chirurgica generale II;

Patologia speciale chirurgica II;

Semeiotica chirurgica II;

Anatomia chirurgica e corso di operazioni II;

Fisiopatologia chirurgica;

Trattamento pre e post operatoria;

Anatomia e istologia patologica I.

3° Anno:

Clinica chirurgica generale III;

Patologia speciale chirurgica III;

Semeiotica strumentale ed endoscopica;

Anatomia chirurgica e corso di operazioni III;

Radiologia;

Anatomia e istologia patologica II.

4° Anno:

Clinica chirurgica generale IV;

Chirurgia ginecologica;

Chirurgia urologica;

Neurochirurgia:

Traumatologia e ortopedia;

Chirurgia pediatrica.

5° Anno:

Clinica chirurgica generale V;

Chirurgia toracica;

Chirurgia cardiovascolare;

Chirurgia riparativa e plastica;

Chirurgia d'urgenza;

Medicina legale.

Non e' concessa alcuna abbreviazione di corso.

La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni e' obbligatoria per tutti gli iscritti.

L'internato e' obbligatorio durante tutti i cinque anni del corso e si svolgera' presso la clinica chirurgica sotto forma di permanenza costante nella detta clinica durante le ore della sua attivita', con presenza giornaliera agli ambulatori e ai reparti di degenza.

Dall'obbligo di tale internato saranno esentati quegli allievi che, in qualita' di assistenti e di aiuti, prestino effettivamente servizio presso reparti di chirurgia generale delle universita' e di ospedali di 1ª e 2ª categoria.

Gli allievi hanno doveri ed attribuzioni analoghi a quelli degli assistenti.

La frequenza alle sale operatorie iniziera' fin dal primo anno di corso, e dopo un periodo di tirocinio, dovra' trasformarsi in compartecipazione attiva agli interventi operatori.

Per i corsi che non siano della clinica chirurgica generale, possono essere stabiliti, su parere del direttore, della scuola, periodi di continuativa frequenza presso i relativi reparti specialistici, qualora esistano quali reparti indipendenti.

Il direttore e gli insegnanti della scuola si accerteranno durante l'anno accademico della operosita' scolastica degli allievi, con frequenti interrogazioni e vigilando sulle esercitazioni pratiche e sui turni di servizio interno.

L'allievo che non abbia ottemperato agli obblighi di frequenza noti sara' ammesso a sostenere gli esami annuali.

Alla fine del corso l'allievo, prima di adire l'esame di diploma, deve sostenere un esame generale di profitto.

L'art. 107, relativo alla "Scuola di perfezionamento in medicina interna" che muta la denominazione in quella di "Scuola di specializzazione in medicina interna", e abrogato e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in medicina interna

Art. 107. - La scuola ha la durata di cinque anni; il numero degli iscritti e' limitato a cinque per ogni anno di corso.

Le materie di insegnamento sono:

1° Anno:

Malattie infettive, disreattive e del sangue;

Istituzioni di terapia;

Anatomia ed istologia patologica (1° corso);

Clinica medica generale e terapia medica (1° corso).

2° Anno:

Malattie dell'apparato cardiovascolare;

Microbiologia e sierologia;

Chimica clinica;

Anatomia ed istologia patologica (2° corso);

Clinica medica generale e terapia medica (2° corso).

3° Anno:

Malattie dell'apparato digerente;

Malattie renali;

Clinica medica generale e terapia medica (3° corso).

4° Anno:

Malattie dell'apparato respiratorio;

Malattie del sistema nervoso;

Clinica medica generale e terapia medica (4° corso).

5° Anno:

Malattie del ricambio;

Malattie delle ghiandole endocrine;

Clinica medica generale e terapia medica (5° corso).

Insegnamenti complementari:

Parassitologia medica;

Genetica medica;

Radiologia;

Semeiotica oculistica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 20 giugno 1972

LEONE

MISASI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 10 agosto 1972 Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 151. - VALENTINI

Art. 1

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