DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1972, n. 454
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926 numero 2280 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 31. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica per gli indirizzi "organico-biologico" e "inorganico-chimico-fisico" sono aggiunti i seguenti: Stereochimica; Preparazioni di chimica organica. Art. 34, relativo alle modalita' degli esami di laurea in chimica, e' modificato nel senso che il secondo comma e' abrogato e sostituito dal seguente: "L'esame di laurea potra' comprendere anche la discussione di una tesina scritta riguardante argomenti di interesse chimico. Art. 35. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica industriale sono aggiunti i seguenti: Stereochimica; Preparazioni di chimica organica; Strutturistica chimica. Art. 38, relativo alle modalita' degli esami di laurea in chimica industriale, e' modificato nel senso che il comma b) e' soppresso e il comma a) e' integrato con la seguente frase: "Potra' essere discusso anche uno studio e un progetto di impianto riguardante l'industria chimica". Art. 45, relativo alle propedeuticita' degli esami per il corso di laurea in scienze naturali, e' modificato nel senso che il secondo comma e' abrogato e sostituito dal seguente: "L'insegnamento biennale di zoologia comporta due esami: il primo di zoologia I (base), il secondo di zoologia II (complementi di zoologia). L'insegnamento biennale di fisiologia generale comporta due esami: il primo di fisiologia generale I (base), il secondo di fisiologia generale II". Art. 48, relativo alle propedeuticita' degli esami per il corso di laurea in scienze biologiche, e' modificato nel senso che il secondo periodo del primo comma e' abrogato e sostituito dal seguente: "L'insegnamento biennale di zoologia comporta due esami: il primo di zoologia I (base), il secondo di zoologia II (complementi di zoologia). L'insegnamento di fisiologia generale comporta due esami: il primo di fisiologia generale I (base), il secondo di fisiologia generale II". Art. 267, relativo alla scuola in diritto e, legislazione veterinaria, e' modificato nel senso che la parola "perfezionamento" e' sostituita da quella di, "specializzazione". Art. 269, relativo alle materie d'insegnamento della scuola di specializzazione in diritto e legislazione e' abrogato e sostituito dal seguente: "Le materie di insegnamento sono: 1° Anno: 1) Elementi di diritto costituzionale: la disciplina sanitaria veterinaria; 2) Elementi di diritto amministrativo con specifica trattazione del diritto sanitario e veterinario; 3) Il potere giudiziale: nozioni generali; 4) L'amministrazione statale, parastatale e gli enti autarchici; 5) La legislazione veterinaria; 6) La legislazione internazionale in campo veterinario. 2° Anno: 1) L'organizzazione veterinaria e sanitaria in Italia; 2) Le norme di polizia veterinaria interne ed internazionali; 3) Gli alimenti di origine animale nell'attuale legislazione; 4) I mangimi nell'attuale legislazione; 5) Medicinali per uso veterinario; 6) Organizzazione professionale e previdenziale. Art. 271, relativo alla suddetta scuola, e' modificato nel senso che il 2° comma e' abrogato e sostituito dal seguente: "I posti disponibili al primo anno sono 25". Art. 272. - E' modificato nel senso che la parola "perfezionamento" muta la denominazione in quella di "specializzazione". Art. 276. - E' modificato nel senso che nel secondo comma le parole "cinque" e "tre" sono abrogate e sostituite rispettivamente da "sette" e "cinque". Art. 279, relativo alla scuola in tecnologia e igiene delle carni, e' modificato nel senso che la parola perfezionamento" e' sostituita da quella di "specializzazione". Art. 283, relativo alla suddetta scuola, e' modificato nel senso che il secondo comma e' abrogato e sostituito dal seguente: "I posti disponibili al 1° anno sono 20". Art. 284. - E' modificato nel senso che la parola "perfezionamento" muta la denominazione in quella di "specializzazione". Art. 288. - E' abrogato e sostituito dal seguente: "La commissione degli esami di diploma, composta da sette membri, e' presieduta dal preside della facolta' o da un suo delegato e ne fanno parte il direttore della scuola e cinque professori ufficiali da lui designati".
LEONE MISASI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti addi' 10 agosto 1972
Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 146. - VALENTINI
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