DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1972, n. 455
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Gli articoli 124, 125 e 126, relativi alla "Scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia", sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia
Art. 124. - Il corso di specializzazione in ostetricia e ginecologia ha la durata di 4 anni. L'ammissione alla scuola avviene a seguito di concorso per titoli ed esami.
Sono da considerarsi titoli preferenziali, a parita' di risultato dell'esame di ammissione:
A) il voto di laurea in medicina e chirurgia;
B) aver frequentato come studente interno una clinica ostetrica e ginecologica della universita';
C) aver svolto la tesi di laurea nella clinica ostetrica e ginecologica:
D) documentazione di eventuali servizi prestati in grossi reparti ospitalieri della specialita';
E) eventuali pubblicazioni.
L'esame di ammissione deve espletarsi entro il mese di dicembre.
Il numero degli iscritti e' di tre per ogni anno di corso.
Per nessun motivo il corso di 4 anni puo' essere abbreviato.
Nessun titolo puo' esonerare dalla frequenza gli iscritti nei 4 anni di corso.
Gli iscritti, oltre all'obbligo di frequenza delle lezioni, esercitazioni, seminari, ecc., devono prestare servizio analogo a quello degli assistenti per non meno di 9 mesi all'anno.
Gli iscritti alla scuola debbono sostenere esami annuali di profitto e l'esame finale di diploma. La sessione di esami di profitto e' unica, ed e' espletata nel mese di ottobre. Non puo' essere iscritto all'anno successivo di corso chi non abbia superato le materie fondamentali della specialita'.
Art. 125. - Il programma di studi e' il seguente:
1° Anno:
Elementi di genetica e di eugenica;
Anatomia normale ed embriologia dell'apparato genitale femminile;
Fisiologia dell'apparato genitale femminile;
Endocrinologia fisiologica;
Fisiologia ostetrica;
Diagnostica ostetrica;
Clinica ostetrica e ginecologica.
2° Anno:
Tecnica operatoria ostetrica;
Diagnostica ginecologica;
Tecnica diagnostica di laboratorio nel campo ostetrico-ginecologico, esclusa la istologia (sierologia, batteriologia, citologia, ematologia, biochimica);
Clinica ostetrica e ginecologica.
3° Anno:
Anatomia patologica ostetrica e ginecologica;
Istologia normale e patologica nel campo della specialita';
Puericultura prenatale;
Emoterapia nel campo ostetrico e ginecologico;
Anestesia e analgesia nel campo ostetrico e ginecologico;
Tecnica operatoria ginecologica;
Clinica, ostetrica e ginecologica;
Terapia medica ostetrica e ginecologica.
4° Anno:
Puericultura postnatale e malattie del neonato;
Ostetricia e ginecologia forense;
Diagnostica roentgen, radioterapia in ostetricia e ginecologia;
Clinica ostetrica e ginecologica (esame alla fine del quarto anno);
Urologia ginecologica;
Chirurgia addominale extra genitale.
Art. 126. - Gli esami si fanno per gruppi di materie ed i membri delle commissioni saranno proposti dai direttori delle scuole.
A giudizio del consiglio della scuola, formulata sulla base del rendimento di ogni iscritto, gli specializzandi potranno essere esonerati dal pagamento delle tasse universitarie.
Per il conseguimento del diploma, l'iscritto deve presentare e discutere una dissertazione scritta con contributo personale.
Gli articoli 137, 138, 139, 140 e 141, relativi alla "Scuola di specializzazione in malattie cardiovascolari e reumatiche" che muta la denominazione in quella di "Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare", sono abrogati e sostituiti dai seguenti con il relativo spostamento della numerazione degli articoli successivi:
Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare
Art. 137. - La durata della scuola e' di 3 anni.
Art. 138. - Il piano di studi comprende i seguenti insegnamenti ripartiti nei singoli anni:
1° Anno:
Anatomia normale dell'apparato cardiovascolare;
Fisiologia dell'apparato cardiovascolare e respiratorio;
Fisiopatologia cardiovascolare e respiratoria (1° corso);
Patologia cardiovascolare (1° corso);
Semeiologia fisica (1° corso);
Semeiologia strumentale (1° corso);
Microbiologia (facoltativo).
2° Anno:
Fisiopatologia cardiovascolare e respiratoria (2° corso);
Patologia cardiovascolare (2° corso);
Semeiologia fisica (2° corso);
Semeiologia strumentale (2° corso);
Anatomia patologica dell'apparato cardiovascolare (1° corso);
Radiologia;
Farmacologia;
Clinica e terapia (1° corso).
3° Anno:
Anatomia patologica dell'apparato cardiovascolare (2° corso);
Clinica e terapia (2° corso);
Chirurgia dell'apparato cardiovascolare;
Problemi assicurativi e sociali (facoltativo);
Statistica (facoltativo).
Art. 139. - Il numero degli iscritti e' di venticinque per ogni anno di corso.
Gli articoli 151, 152, 153, 154 e 155, relativi alla "Scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia dell'apparato motore" che muta la denominazione in quella di "Scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia", sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia
Art. 151. - La scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia ha sede presso l'istituto di clinica ortopedica e conferisce il diploma di specializzazione in ortopedia e traumatologia.
Il corso ha la durata di tre anni.
Potranno essere ammessi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.
Il numero degli iscritti da ammettere alla scuola e' di ventuno.
Art. 152. - La frequenza e' obbligatoria nell'istituto sede della scuola per un periodo di almeno 9 mesi per ogni anno accademico. E' in facolta' del direttore della scuola di concedere una deroga a tale norma solo agli iscritti alla scuola che facciano parte di cliniche ortopediche che non abbiano la scuola di specializzazione o che siano assistenti di ruolo in divisioni di ortopedia e traumatologia di ospedali di prima categoria. Per queste due categorie di iscritti il periodo di frequenza presso l'istituto sede della scuola puo' essere ridotto fino a non meno di un mese ogni anno.
Per nessun motivo sono ammesse abbreviazioni della durata degli studi.
Gli insegnamenti si svolgeranno con indirizzo prevalentemente pratico, dimostrativo, ma per ogni singola materia di insegnamento dovra' anche svolgersi un corso regolare di lezioni, il cui numero verra' fissato annualmente dal direttore della scuola in accordo con i docenti delle singole materie.
Art. 153. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
Clinica ortopedica e traumatologica (triennale);
Patologia delle lesioni, deformita' e malattie degli organi di movimento (triennale);
Tecnica operatoria ortopedica e traumatologica cruenta ed incruenta (triennale);
Radiodiagnostica ortopedica e traumatologica ed elementi di radioterapia (biennale);
Anatomia ed istologia patologica;
Nozioni di chirurgia generale;
Neuropatologia dell'apparato locomotore ed elettrodiagnostica;
Nozioni di pediatria;
Apparato terapia ortopedica;
Fisiochinesiterapia;
Infortunistica.
Art. 154. - Le materie di insegnamento sono cosi' suddivise:
1° Anno:
Clinica ortopedica e traumatologica (triennale);
Patologia delle lesioni, deformita' e malattie degli organi di movimento (triennale);
Tecnica operatoria cruenta ed incruenta ortopedica e traumatologica (triennale);
Radiodiagnostica ortopedica e traumatologica ed elementi di radioterapia (biennale);
Anatomia ed istologia dell'apparato locomotore;
Fisiologia dell'apparato locomotore;
Nozioni di chirurgia generale;
Nozioni di pediatria.
2° Anno:
Clinica ortopedica e traumatologica (triennale);
Patologia delle lesioni, deformita' e malattie degli organi di movimento (triennale);
Tecnica operatoria cruenta ed incruenta ortopedica e traumatologica;
Radiodiagnostica ortopedica e traumatologica ed elementi di radioterapia (biennale);
Neuropatologia dell'apparato locomotore ed elettrodiagnostica;
Anatomia ed istologia patologica dell'apparato locomotore.
3° Anno:
Clinica ortopedica e traumatologica (triennale);
Patologia delle lesioni, deformita' e malattie degli organi di movimento (triennale);
Tecnica operatoria cruenta ed incruenta ortopedica e traumatologica (triennale);
Apparato terapia ortopedica;
Fisiochinesiterapia;
Infortunistica.
Art. 155. - Gli esami si svolgeranno per singole materie. Gli esami di clinica ortopedica e traumatologica, di tecnica operatoria cruenta ed incruenta ortopedica e traumatologica, di radiodiagnostica saranno teorici e pratici. Per l'ammissione al corso successivo e' obbligatorio il superamento degli esami delle materie di ciascun corso.
Per l'ammissione all'esame di diploma il candidato dovra' presentare una tesi a stampa o dattiloscritta su un argomento della specialita'.
Dopo l'art. 167 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in "Igiene e medicina preventiva" e in "Clinica dermosifilopatica".
Scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva
Art. 168. - Alla facolta' di medicina e chirurgia e' annessa la scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva.
Il numero degli iscritti alla scuola e' fissato ad un massimo di trenta in ogni anno di corso.
Art. 169. - Il corso degli studi della scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva ha la durata di tre anni ed e' distinto in un biennio di studi comuni mentre il 3° anno e' articolato nei seguenti quattro orientamenti:
orientamento di sanita' pubblica;
orientamento di laboratorio;
orientamento di igiene e tecnica ospedaliera;
orientamento di igiene e medicina scolastica.
All'atto dell'iscrizione al 3° anno di corso, l'allievo dovra' indicare l'orientamento prescelto e alla fine dell'anno stesso potra' conseguire il diploma di specialista in igiene e medicina preventiva con orientamento o di sanita' pubblica, o di laboratorio, o di igiene e tecnica ospedaliera, o di igiene e medicina scolastica.
Il conseguimento del diploma di specializzazione in uno degli orientamenti sopra menzionati, offre la possibilita' di accedere agli altri orientamenti mediante la iscrizione diretta al 3° anno di corso e con la convalida degli studi e degli esami del biennio comune.
L'ammissione alla scuola e' subordinata ad un esame di ammissione.
La scuola non puo' accogliere piu' di quindici allievi per ciascun anno di corso.
Art. 170. - Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono:
1° Anno:
Metodologia statistica e biometria;
Educazione sanitaria;
Psicologia;
Microbiologia;
Epidemiologia e profilassi generale.
2° Anno:
Patologia e clinica delle malattie infettive;
Epidemiologia e profilassi delle malattie infettive;
Patologia e clinica delle malattie non infettive di importanza sociale;
Demografia e statistica sanitaria;
Legislazione e organizzazione sanitaria;
Epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale.
3° Anno:
Per l'orientamento di sanita' pubblica:
Approvvigionamento idrico, raccolta e smaltimento dei rifiuti liquidi e solidi; inquinamenti atmosferici;
Igiene edilizia ed urbanistica;
Igiene dell'alimentazione;
Igiene e medicina scolastica;
Igiene ospedaliera;
Servizi di sanita' pubblica.
Per l'orientamento di laboratorio:
Microscopia applicata all'igiene;
Microbiologia applicata all'igiene;
Chimica clinica;
Accertamento diagnostico delle malattie batteriche e parassitarie;
Accertamento diagnostico delle infezioni virali;
Nozioni di anatomia e istologia patologica.
Per l'orientamento di igiene e tecnica ospedaliera:
Storia degli ospedali e principi metodologici della assistenza ospedaliera;
Igiene e tecniche delle costruzioni ospedaliere arredamento ed impianti sanitari;
Organizzazione e funzioni degli ospedali generali e speciali;
Diritto amministrativo e legislazione ospedaliera;
Igiene dell'alimentazione, ispezione degli alimenti, dietologia ospedaliera;
Selezione e istruzione professionale del personale ospedaliero;
Organizzazione e funzione dei laboratori di analisi e di accertamento necroscopico.
Per l'orientamento di igiene e medicina scolastica:
Auxologia normale e patologica;
Epidemiologia e profilassi delle malattie dell'eta' scolastica;
Servizi di medicina scolastica;
Elementi di psicologia e pedagogia per l'eta' scolastica;
Igiene dell'alimentazione;
Assistenza parascolastica;
Edilizia scolastica.
Insegnamenti complementari (uno per ogni anno di corso) a scelta fra i seguenti:
Ispezioni delle carni;
Geologia applicata all'igiene;
Igiene mentale;
Malattie professionali e loro prevenzione;
Igiene navale e dell'emigrazione;
Malattie tropicali;
Genetica;
Gerontologia e geriatria.
Scuola di specializzazione in clinica dermosifilopatica
Art. 171. - Per ogni anno e' consentita l'iscrizione di quattro specializzandi.
La durata del corso e' di anni tre.
Art. 172. - Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti:
1° Anno:
Anatomia ed istologia normale della cute;
Fisiologia della cute e degli annessi cutanei;
Anatomia e fisiologia dell'apparato genitale;
Microbiologia e parassitologia applicata;
Tecnica di laboratorio con particolare riferimento alla sierologia applicata;
Semeiotica dermatologica e venerologica.
2° Anno:
Patologia delle malattie cutanee;
Patologia delle infezioni sessuali;
Anatomia ed istologia patologica della cute;
Anatomia ed istologia patologica delle malattie veneree e sessuali;
Angiologia;
Sessuologia.
3° Anno:
Clinica delle malattie cutanee;
Clinica delle infezioni sessuali;
Farmacologia e terapia medicamentosa;
Fisioterapia dermatologica;
Cosmetologia;
Chirurgia plastica riparatrice;
Igiene e profilassi delle malattie cutanee e veneree e relativa legislazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 20 giugno 1972
LEONE
MISASI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 10 agosto 1972 Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 149. - VALENTINI
Art. 1
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