DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1972, n. 456

Type DPR
Publication 1972-06-20
Ultimo aggiornamento 1972-08-22
State In force
Source Normattiva
articles 1
Reform history JSON API

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio, decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: L'art. 142, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facolta' di medicina e chirurgia, e' modificato nel senso che la scuola, in "Tisiologia" e la scuola in "Odontoiatria e stomatologia" mutano rispettivamente la denominazione in quella di scuola in "Tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio" e in "Odontoiatria e protesi dentaria". Gli articoli da 228 a 234, relativi alla "Scuola di specializzazione in tisiologia" che muta la denominazione in quella di "Scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio", sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio Art. 228: - La scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio ha la durata di tre anni. L'iscrizione per ogni anno accademico e' limitata a numero dodici allievi. Art. 229. - Sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia. L'ammissione alla scuola e' stabilita attraverso un colloquio orale. Art. 230. - Le materie di insegnamento sono: 1° Anno: Anatomia ed istologia patologica della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio (biennale); Patologia della tubercolosi polmonare ed extrapolmonare; Patologia delle malattie dell'apparato respiratorio; Fisiologia e fisiopatologia generale dell'apparato respiratorio; Semeiotica fisica e funzionale dell'apparato respiratorio; Microbiologia; Epidemiologia e statistica sanitaria della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio. 2° Anno: Anatomia ed istologia patologica della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio (biennale); Clinica della tubercolosi (biennale); Clinica delle malattie dell'apparato respiratorio (biennale); Fisiopatologia speciale della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio; Broncologia; Radiologia dell'apparato respiratorio; Profilassi della tubercolosi; Igiene e legislazione speciale. 3° Anno: Clinica della tubercolosi (biennale); Clinica delle malattie dell'apparato respiratorio (biennale); Chemioterapia della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio; Terapia fisiomeccanica nella tubercolosi e nelle malattie dell'apparato respiratorio; Terapia chirurgica nella tubercolosi e nelle malattie dell'apparato respiratorio. Art. 231. - I corsi di insegnamento sono integrati da turni obbligatori di internato nei reparti di degenza e nei laboratori di ricerca; da esercitazioni pratiche; da conferenze. Art. 232. - Gli esami di profitto hanno luogo al termine di ogni anno di corso. Art. 233. - Per il conseguimento del diploma di specialista in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio e' prescritta la presentazione e la discussione di una dissertazione scritta. Gli articoli da 251 a 258, relativi alla "Scuola di specializzazione in odontoiatria e stomatologia" che muta la denominazione in quella di "Scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria", sono abrogati e sostituiti dai seguenti, con il relativo spostamento della numerazione degli articoli successivi: Scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria Art. 251. - La scuola ha la durata di tre anni. Le materie di insegnamento sono: 1° Anno: Embriologia ed anatomia dentaria e maxillo-facciale; Microbiologia e igiene orale; Farmacologia; Patologia odontostomatologica; Odontotecnica; Anestesia e chirurgia stomatologica; Odontoiatria conservativa (I) (biennale); Esercitazioni pratiche. 2° Anno: Odontoiatria conservativa (II); Clinica protesica dentaria e maxillo-facciale (I) (biennale); Parodontologia (I) (biennale); Anatomia e istopatologia odontostomatologica; Odontoiatria infantile; Radiologia odontostomatologica; Ortopedia dento-maxillo-facciale (I) (biennale); Chirurgia maxillo-facciale (I) (biennale); Esercitazioni pratiche. 3° Anno: Clinica odontostomatologica; Chirurgia maxillo-facciale (II); Medicina legale odontostomatologica e delle assicurazioni; Ortopedia dento-maxillo-facciale (II); Clinica protesica dentaria e maxillo-facciale (II); Parodontologia (II); Esercitazioni pratiche. Art. 252. - Il numero complessivo degli specializzandi da ammettere alla scuola e' fissato in quindici (5 per anno di corso). Art. 253. - La frequenza e' obbligatoria per l'intero anno accademico. Art. 254. - Gli esami di profitto teorici e pratici saranno sostenuti alla fine di ogni anno in un'unica sessione (ottobre). Alla fine del terzo anno, dopo aver superato gli esami di profitto, gli allievi saranno ammessi a sostenere l'esame di diploma che consiste nella discussione orale di una dissertazione scritta, su un tema proposto in precedenza dall'insegnante della materia sulla quale verte l'argomento, e approvato dal direttore della scuola. L'art. 259, relativo alla scuola di specializzazione in nefrologia medica e' modificato nel senso che il numero complessivo degli iscritti per i tre anni di corso e' aumentato a trenta.

LEONE MISASI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 agosto 1972

Atti del Governo, registro n. 250 foglio n. 150. - VALENTINI

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.

Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio. Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)