LEGGE 8 agosto 1972, n. 457

Type Legge
Publication 1972-08-08
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'indennità giornaliera di malattia per i lavoratori agricoli, salariati fissi e obbligati, giornalieri di campagna ed assimilati, compartecipanti e piccoli coloni, è determinata nella misura del cinquanta per cento delle rispettive retribuzioni giornaliere. Dopo il ventesimo giorno di malattia l'indennità giornaliera è determinata nella misura dei due terzi della retribuzione. L'indennità giornaliera è corrisposta a decorrere dal quarto giorno di malattia e per un periodo massimo di centottanta giornate annue secondo le norme, limiti e modalità in vigore per gli operai dell'industria. I commi secondo e terzo dell'articolo 1 della legge 26 febbraio 1963, n. 329, sono abrogati.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.