LEGGE 8 agosto 1972, n. 460
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico All'onere derivante dalla corresponsione del contributo dello Stato all'I.N.A.M. e alle casse mutue di malattia di Trento e Bolzano, per l'estensione dell'assicurazione di malattia ai titolari di pensione sociale ed ai loro familiari, negli anni 1972 e 1973, rispettivamente in lire 25 miliardi e in lire 60 miliardi, si provvede con riduzione del fondo inscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Napoli, addì 8 agosto 1972 LEONE ANDREOTTI - MALAGODI - TAVIANI - COPPO Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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