LEGGE 8 agosto 1972, n. 465
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico In attesa che si pervenga al riassetto del trattamento giuridico ed economico del personale degli enti pubblici non economici, le delibere adottate da detti enti - anche in eventuale deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia - per la concessione al dipendente personale di talune provvidenze di contenuto normativo ed economico sono ad ogni effetto convalidate, semprechè le delibere stesse risultino assunte in attuazione degli accordi o determinazioni all'uopo intervenuti in sede governativa sino alla data del 30 aprile 1972 ed abbiano riportato o riportino la prescritta approvazione delle autorità di vigilanza. Le disposizioni di cui al comma precedente non riguardano gli enti autonomi territoriali, le istituzioni pubbliche di beneficenza ed assistenza e gli enti ospedalieri. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Napoli, addì 8 agosto 1972 LEONE ANDREOTTI - COPPO - MALAGODI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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