DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 aprile 1972, n. 472
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 16, lettera h), della legge 18 marzo 1968, n. 249, nel testo sostituito dall'art. 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;
Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 21 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
(Finalita' della Scuola superiore della pubblica amministrazione)
La Scuola superiore della pubblica amministrazione ha i seguenti compiti, oltre quelli previsti dall'art. 150 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3: 1) organizza e tiene i corsi di preparazione, con concessione di borsa di studio, per il reclutamento degli impiegati delle carriere direttive amministrative, di cui al successivo art. 2; 2) organizza e tiene i corsi di formazione dirigenziale previsti per la nomina a primo dirigente dal decreto del Presidente della Repubblica concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali delle amministrazioni dello Stato ed emanato in attuazione della delega contenuta negli articoli 16 e 16-bis della legge 18 marzo 1968, n. 249, quale modificata con la legge 28 ottobre 1970, n. 775; 3) sovraintende agli istituti e scuole per il personale istituiti presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. Quando le esigenze di carattere organizzativo lo richiedano, la scuola puo' autorizzare lo svolgimento, presso le amministrazioni interessate, di singoli corsi di formazione, per gli impiegati in prova delle carriere inferiori a quella direttiva, di aggiornamento e di integrazione. Le amministrazioni presso le quali esistono gli istituti e scuole di cui al precedente n. 3), possono essere autorizzate a tenere corsi anche per la formazione degli impiegati direttivi. In tali casi, i programmi di insegnamento e le modalita' di svolgimento dei corsi e degli esami vengono stabiliti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri interessati, sentiti il comitato didattico ed il comitato direttivo della Scuola superiore della pubblica amministrazione. La scuola puo', altresi', organizzare e tenere corsi di formazione e di aggiornamento per il personale dipendente dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli enti pubblici a carattere nazionale, d'intesa con le amministrazioni interessate. Per il raggiungimento delle proprie finalita' istituzionali, la scuola puo' avvalersi delle amministrazioni dello Stato, delle universita', di enti o istituti culturali. La Scuola superiore ha sede a Caserta. Le sedi decentrate eventualmente necessarie sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro.
Art. 2
(Corsi di preparazione per il reclutamento)
Ai corsi con borsa di studio, previsti dal precedente art. 1, n. 1), si e' ammessi mediante pubblico concorso per titoli ed esame-colloquio. I concorsi di cui al precedente comma sono banditi per un numero di posti non superiore alla meta' di quelli che si prevede si renderanno disponibili, nei singoli ruoli organici delle carriere direttive amministrative, alla data di conclusione del corso. Al corso medesimo puo' essere ammesso un numero di allievi pari a quello dei posti messi a concorso maggiorato del venti per cento. Ai concorsi di cui ai precedenti commi possono partecipare: a) i cittadini in possesso del prescritto diploma di laurea e degli altri requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; b) i cittadini iscritti all'ultimo anno dei corsi di laurea corrispondenti al titolo di studio normalmente richiesto, in regola con gli esami, di eta' non superiore agli anni ventiquattro e che siano in possesso degli altri requisiti previsti dalla legge. Non sono ammesse elevazioni del limite di eta'. L'ammissione al concorso e' subordinata alla condizione che nel piano di studi, seguito o da seguire per il conseguimento della laurea, siano comprese le materie indicate nel bando di concorso, nonche', per gli studenti, che abbiano superato gli esami specificati nel bando medesimo. Il corso ha la durata di dodici mesi; durante il suo svolgimento gli allievi possono essere applicati, per un periodo complessivamente non superiore a tre mesi, presso organi centrali e periferici delle amministrazioni dello Stato. Alla fine del corso gli allievi devono sostenere un esame teorico-pratico sulle singole materie di insegnamento, il cui favorevole esito comporta, nel limite dei posti indicati al precedente secondo comma, e in base all'ordine della graduatoria di merito, la nomina in prova, nella qualifica iniziale delle carriere per le quali hanno concorso, subordinatamente al conseguimento, da parte degli studenti universitari, del prescritto diploma di laurea. Per la nomina in prova si osservano le vigenti disposizioni in materia di precedenze e preferenze. L'esame finale puo' essere tenuto in due diverse sessioni. Gli allievi utilmente collocati in graduatoria, che al momento della formazione di questa non abbiano conseguito il diploma di laurea, potranno chiedere di essere inseriti nella graduatoria del successivo corso, sempreche' abbiano conseguito il predetto titolo di studio. Gli allievi che non abbiano conseguita l'idoneita' nelle prove di esame finali non possono essere ammessi ad un successivo corso; gli idonei vi possono essere ammessi una sola volta, fermo restando l'obbligo del superamento del relativo concorso di ammissione ed il possesso di tutti gli altri prescritti requisiti. Le materie degli esami per l'ammissione e quelle per il superamento del corso, le modalita' di svolgimento del medesimo, la composizione delle commissioni esaminatrici ed i criteri di formazione delle graduatorie, nonche' le altre disposizioni eventualmente necessarie, saranno stabiliti con regolamento di esecuzione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077. Gli esami superati al termine del corso presso la Scuola superiore sono validi, a giudizio dei competenti consigli accademici, ai fini del conseguimento del diploma di laurea. Salvo quanto previsto dai precedenti commi, restano ferme le vigenti disposizioni concernenti la nomina alla qualifica iniziale delle carriere direttive amministrative.
Art. 3
(Organi della scuola)
Sono organi della Scuola superiore della pubblica amministrazione: a) il comitato direttivo; b)il direttore.
Art. 4
(Composizione del comitato direttivo)
Il comitato direttivo e' composto: a) dal direttore della Scuola superiore, che lo presiede; b) da cinque funzionari dello Stato con qualifica non inferiore a direttore generale o equiparata, dei quali uno appartenente ai ruoli della Ragioneria generale dello Stato, uno al Ministero del bilancio e della programmazione economica e uno alle amministrazioni o aziende autonome dello Stato, designati dai Ministri interessati; c) dal segretario del Consiglio superiore della pubblica amministrazione; d) da due professori stabili della Scuola superiore, designati dal comitato didattico; e) da quattro membri ordinari del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, scelti dal medesimo tra i rappresentanti del personale. Per ciascuno dei componenti di cui alla lettera b) e successive, e' nominato un supplente. Tutti i membri sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; quelli di cui alle lettere b), d) ed e) durano in carica due anni e possono essere confermati. Le funzioni di segretario del comitato direttivo sono esercitate dal segretario amministrativo della scuola.
Art. 5
(Attribuzioni del comitato direttivo)
Il comitato direttivo delibera sui seguenti oggetti: 1) determinazione dei corsi da svolgersi durante l'anno accademico nella scuola o presso i Ministeri e altri enti ed istituti indicati nell'art. 1, n. 3), ed approvazione del piano di studi e dei programmi in base alle proposte del comitato didattico; per i corsi da svolgersi presso i Ministeri e gli altri enti ed istituti indicati nell'art. 1, n. 3), devono essere sentite le amministrazioni interessate; 2) programmazione dell'attivita' di ricerca e di studio da compiersi per i compiti di istituto ed approvazione del piano di studi predisposto dal comitato didattico; 3) proposte annuali relative, alla utilizzazione dei fondi di bilancio, anche per gli incarichi di ricerca da affidare ad esperti; 4) proposte di determinazione del contingente numerico dei docenti e degli assistenti e del personale da adibire agli uffici della scuola; 5) scelta dei professori stabili della scuola e conferimento degli incarichi di insegnamento, di studi e di ricerche, sentito il comitato didattico; 6) criteri per l'ammissione alla scuola nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi che regolano la materia e sentite, ove occorra, le amministrazioni interessate; 7) determinazione delle prove di esame e nomina delle commissioni esaminatrici dei corsi; 8) determinazione delle materie da indicare, ai sensi del quinto comma dell'art. 2, nel bando di concorso per l'ammissione ai corsi di preparazione per il reclutamento nelle carriere direttive amministrative; 9) regolamenti interni; 10) provvedimenti disciplinari relativi agli allievi dei corsi.
Art. 6
(Funzionamento del comitato direttivo)
Il comitato direttivo e' convocato dal suo presidente almeno quattro volte l'anno e tutte le volte che ne facciano richiesta cinque dei suoi membri. Per la validita' delle sedute del comitato e' richiesta la presenza di due terzi dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parita' di voti prevale il voto del presidente.
Art. 7
(Direttore)
Il direttore della scuola e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, fra i professori universitari di ruolo o fra gli impiegati civili dello Stato con qualifica non inferiore a direttore generale o equiparata. Il direttore dura in carica quattro anni; per tutta la durata dell'incarico e' collocato nella posizione di fuori ruolo. Al direttore che appartenga al ruolo dei professori universitari si applica, all'atto della cessazione dalla carica, l'art. 27 della legge 18 marzo 1958, n. 311. Il direttore assicura il funzionamento didattico ed amministrativo della scuola e puo', a tale scopo, formulare proposte al comitato direttivo; adotta i provvedimenti necessari per attuare le deliberazioni del comitato direttivo; provvede all'impegno ed alle erogazioni delle spese occorrenti per il funzionamento della scuola; stipula le convenzioni per l'attuazione dei corsi approvati dal comitato direttivo; adotta i provvedimenti di urgenza da sottoporre alla ratifica del comitato direttivo, convoca e presiede il comitato didattico; formula il programma annuale di utilizzazione dei fondi di bilancio. In caso di urgenza sospende, in via cautelare, gli allievi che si siano resi responsabili di gravi infrazioni disciplinari. Esercita tutti gli altri compiti non espressamente attribuiti al comitato direttivo. Per le esigenze della scuola e' istituito un fondo di rappresentanza determinato annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, la cui gestione e' affidata al direttore con obbligo di rendiconto al comitato direttivo. In caso di assenza o impedimento, il direttore e' sostituito dal piu' anziano dei professori stabili componenti il comitato direttivo.
Art. 8
(Organizzazione della scuola)
La Scuola superiore si articola in tre dipartimenti: a) dipartimento delle scienze giuridico-amministrative; b) dipartimento delle scienze economiche e aziendali; c) dipartimento delle scienze storiche, politiche e sociali. I professori stabili, i docenti incaricati dello svolgimento di particolari corsi e quelli incaricati di studi e ricerche sono assegnati ad uno dei dipartimenti previsti dal precedente comma. Con deliberazione del comitato direttivo possono essere affidati al personale amministrativo della scuola funzioni di ausilio didattico, esclusa ogni attivita' di insegnamento.
Art. 9
(Comitato didattico)
Il comitato didattico e' composto dal direttore della scuola che lo presiede, da due professori per ogni dipartimento, designati dal Corpo docente, e da tre rappresentanti degli istituti e delle scuole di cui all'art. 1, n. 3), nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. I membri del comitato didattico durano in carica tre anni e non possono essere riconfermati. Il comitato didattico predispone il piano di studi ed i programmi dei singoli corsi; propone le materie da indicare ai sensi del terzo comma dell'art. 2, nel bando di concorso per l'ammissione ai corsi di preparazione; propone piani di studio e ricerche per il miglioramento dei metodi di selezione e formazione del personale delle amministrazioni dello Stato, formula proposte per il conferimento degli incarichi di insegnamento. Il comitato didattico formula, inoltre, proposte sui seguenti oggetti: 1) questioni riguardanti l'ordinamento didattico ed amministrativo della scuola e della relativa biblioteca; 2) questioni concernenti l'attivita' degli istituti e delle scuole di cui all'art. 1, n. 3), nonche' i corsi per il personale organizzati presso le singole amministrazioni dello Stato. Di volta in volta e' chiamato a partecipare ai lavori, qualora non ne faccia gia' parte, un rappresentante dell'istituto, della scuola o dell'amministrazione della cui attivita' o dei cui corsi si tratti, ai fini dell'acquisizione delle osservazioni e dei suggerimenti delle amministrazioni interessate. Il comitato esamina, altresi', le relazioni concernenti le osservazioni sul piano di studi e sui programmi formulate dal direttore di ciascun corso, anche su proposta degli allievi.
Art. 10
(Segreteria amministrativa)
Il segretario amministrativo dirige i servizi amministrativi della scuola ed espleta i compiti delegatigli dal direttore. La segreteria amministrativa e' articolata nei seguenti due uffici: Ufficio I: affari amministrativi e generali; Ufficio II: organizzazione dei corsi. Il segretario amministrativo e' scelto tra i funzionari dello Stato con qualifica di ispettore generale o equiparata; ai predetti uffici sono preposti due funzionari dello Stato con qualifica di direttore di divisione o equiparata. Per provvedere alle proprie esigenze funzionali, la Scuola superiore si avvale di dipendenti civili delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nel limite di un contingente da determinare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro.
Art. 11
(Personale docente della scuola)
Gli insegnamenti sono affidati per un triennio, salvo conferma, a professori universitari di ruolo, a magistrati dell'ordine amministrativo, nonche' a funzionari civili dello Stato con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata. ((1)) I professori universitari di ruolo, i magistrati dell'ordine amministrativo e i funzionari civili dello Stato, che siano chiamati a costituire il Corpo dei professori stabili della scuola, sono tenuti a prestare la loro opera a tempo pieno e sono collocati nella posizione di fuori ruolo nei limiti di un contingente stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro. La scuola puo' affidare incarichi di insegnamento per ciascun corso a docenti universitari, a magistrati amministrativi e a funzionari civili dello Stato, con qualifica, di regola, non inferiore a direttore di divisione o equiparata e ad esperti. Per le attivita' di studio e di ricerca, la scuola puo' altresi' conferire incarichi a docenti universitari italiani e stranieri, a magistrati amministrativi, a funzionari civili dello Stato, nonche' ad esperti, con l'osservanza di quanto disposto dall'art. 380, terzo, quarto e quinto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel testo modificato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077. Salvo quanto previsto dall'art. 13, comma quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, per i compiti di insegnamento da affidare ai magistrati amministrativi ed ai funzionari civili dello Stato, e' necessario in ogni caso il preventivo nulla osta del capo dell'istituto o del Ministro dal quale essi dipendono.
Art. 12
(Nomina dei docenti)
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