DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 aprile 1972, n. 488

Type DPR
Publication 1972-04-13
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1557;

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616;

Vista la legge 26 gennaio 1968, n. 31;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Udito il parere del consiglio di Stato;

Sentito il consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto col Ministro per la marina mercantile; Decreta:

Art. 1

All'atto dell'installazione di un impianto radioelettrico a bordo delle navi da pesca di stazza lorda inferiore alle 300 tonnellate l'armatore, o la societa' concessionaria, qualora l'installazione e l'esercizio della stazione radioelettrica siano stati affidati a quest'ultima, dovra' richiedere alla locale autorita' marittima il collaudo dell'impianto, che sara' effettuato, a spese del richiedente, dalla commissione prevista dall'art. 4, secondo comma, del regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1557, se si tratta di stazione radiotelegrafica, o da un solo tecnico del Ministero delle poste e telecomunicazioni all'uopo designato, se si tratta di stazione radiotelefonica, in entrambi i casi con l'osservanza delle disposizioni degli articoli 11 e 12 della legge 5 giugno 1962, n. 616.

Art. 2

Dopo l'esito favorevole della visita di collaudo, l'armatore o la societa' concessionaria che abbia la gestione dell'impianto, dovra' presentare, tramite la locale autorita' marittima, una domanda in carta bollata, rivolta al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per i servizi radioelettrici, diretta a richiedere il rilascio della licenza di esercizio della stazione radioelettrica di bordo. L'autorita' marittima trasmettera' al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni la suddetta domanda insieme con una copia del verbale di collaudo e indichera' sulla lettera d'invio i seguenti dati: a) nome, tonnellaggio e nominativo internazionale del natante; b) matricola e porto di iscrizione. In attesa del rilascio della licenza definitiva di esercizio della stazione di bordo, la stessa autorita' marittima che ha accettato la domanda rilascera', sulla scorta dei dati segnaletici risultanti dal verbale della visita di collaudo, una licenza provvisoria di esercizio, la cui validita' scadra' al momento della consegna di quella definitiva, salvi i casi di cui al successivo art. 3. La licenza definitiva dovra' essere rilasciata entro il termine di un anno dalla consegna di quella provvisoria. L'autorita' marittima, ricevuta dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni la licenza definitiva di esercizio della stazione, provvedera' a consegnarla al comando di bordo, curando che la stessa sia regolarizzata nel bollo.

Art. 3

La licenza di esercizio di cui all'art. 2 del presente decreto dovra' essere rinnovata, a cura dell'interessato, ad ogni sostituzione, o aggiunta, di apparati radiotrasmittenti, nel qual caso il rinnovo della licenza e' subordinato all'esito favorevole di una nuova visita di collaudo della stazione radioelettrica. In caso di sostituzione o aggiunta di apparati differenti da quelli previsti nel primo comma, l'interessato ne dara' comunicazione all'autorita' marittima che provvedera' ad apportare la variazione sulla licenza. Nell'ipotesi di un cambio di gestione della stazione radioelettrica cessa di diritto l'efficacia della vigente licenza di esercizio. In tale ipotesi deve procedersi all'emissione di una nuova licenza e puo' essere eseguito un nuovo collaudo della stazione radioelettrica, su richiesta e a spese del concessionario.

Art. 4

Per le navi da pesca di stazza lorda inferiore alle 300 tonnellate, che siano dotate di stazione radiotelegrafica e' obbligatoria la visita di ispezione - da effettuarsi a spese del concessionario - di cui all'art. 5, secondo comma, del regio decreto-legge 3 settembre 1926, numero 1557 diretta ad accertare la permanenza delle condizioni e dei requisiti rilevati in sede di visita di collaudo della stazione radioelettrica. Per le navi da pesca di cui al comma precedente e per quelle, sempre di stazza lorda inferiore alle 300 tonnellate, che siano dotate di soli impianti radiotelefonici, visite d'ispezione potranno essere comunque disposte dagli organi centrali o periferici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in tutti i casi in cui saranno giudicate opportune.

Art. 5

Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle navi da pesca di stazza lorda inferiore alle 30 tonnellate, qualora siano munite della stazione radiotelefonica, in base all'art. 8 della legge 26 gennaio 1968, n. 31.

Art. 6

Le stazioni radiotelegrafiche delle navi da pesca inferiori alle 300 tonnellate devono essere condotte da un radioperatore munito almeno del certificato speciale di radiotelegrafista. Le stazioni radiotelefoniche delle navi stesse devono essere condotte da un radioperatore munito almeno del certificato limitato di radiotelefonista, rilasciato in base alle norme che lo prevedono.

LEONE ANDREOTTI - BOSCO CASSIANI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 agosto 1972

Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 124. VALENTINI

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