DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1972, n. 505
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775, che modifica la legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali;
Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, concernente le attribuzioni e l'ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e l'istituzione del comitato dei Ministri per la programmazione economica;
Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 21 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la riforma della pubblica amministrazione, per il bilancio e la programmazione economica, per l'interno, per il tesoro e per le finanze; Decreta:
Art. 1
Il Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'esercizio delle attribuzioni spettantegli a norma della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni, e' ordinato come segue: 1. - Segreteria generale della programmazione economica; 2. - Direzione generale per l'attuazione della programmazione economica. ((Presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica e' istituito il servizio centrale degli affari generali e del personale, con il compito di provvedere in materia di organizzazione e metodi di lavoro, amministrazione del personale, vigilanza sugli enti sottoposti a controllo, gestione dei capitoli di bilancio, servizi generali, tecnici e di economato, documentazione e biblioteca. Il servizio cui e' preposto un funzionario con qualifica di dirigente generale, si articola come segue: a) ufficio I: affari generali; b) ufficio II: amministrazione del personale; c) ufficio III: affari finanziario-contabili. Agli uffici predetti sono preposti funzionari con qualifica di primo dirigente. Presso il servizio e' costituito l'ufficio organizzazione cui e' preposto un funzionario con qualifica di dirigente superiore)).
Art. 2
La segreteria generale della programmazione economica, nell'ambito della competenza del Ministero del bilancio e della programmazione economica: 1) predispone gli schemi preliminari dei documenti contenenti indirizzi di programmazione, l'elaborazione dei quali e' demandata al Ministero: documenti relativi al programma economico nazionale, alla relazione previsionale e programmatica, alla relazione sulla situazione economica del Paese, alla programmazione, in conformita' al programma economico nazionale, dei singoli settori di attivita' pubbliche e private; 2) segue i problemi concernenti l'evoluzione congiunturale e i conseguenti indirizzi di politica economica; 3) tratta i problemi concernenti l'impostazione generale del bilancio dello Stato e cura i rapporti connessi, ai fini di quanto previsto dall'art. 2, lettera a), della legge 27 febbraio 1967, n. 48; 4) cura i rapporti con le Regioni ai fini di cui al precedente punto 1) di intesa con i Ministeri competenti; 5) cura i rapporti con le altre Amministrazioni dello Stato ai fini di cui al precedente punto 1); 6) tratta i problemi concernenti i rapporti con enti e organismi internazionali per quanto attiene alla competenza del Ministero; 7) cura le consultazioni con le organizzazioni sindacali ed economiche, con le imprese e con gli enti; 8) ((coordina le ricerche ed indagini affidate dal Ministero ad enti pubblici o istituti privati)); 9) elabora e trasmette le direttive tecniche del Ministero all'Istituto di studi per la programmazione economica (I.S.P.E.). Alla segreteria generale della programmazione economica sono altresi' affidati i servizi di segreteria del consiglio tecnico scientifico previsto dall'art. 7 della legge 27 febbraio 1967, n. 48. Presso la segreteria generale della programmazione economica e' costituito, nei limiti dei posti di organico previsti con separato provvedimento, un gruppo di consiglieri ministeriali che assolvono ai loro compiti in conformita' alle direttive del Ministro.
Art. 3
Per l'espletamento delle attribuzioni affidatele, la segreteria generale della programmazione economica si articola nelle seguenti divisioni: 1) divisione per l'elaborazione dei documenti programmatici; 2) divisione per la programmazione a breve termine e per l'impostazione generale del bilancio dello Stato: 3) divisione per la programmazione delle attivita' di formazione, cultura e ricerca scientifica; 4) divisione per la programmazione dell'assetto territoriale e dell'ambiente naturale ed urbano; 5) divisione per la programmazione dei trasporti e comunicazioni e delle opere pubbliche; 6) divisione perla programmazione delle attivita' industriali e del commercio interno e internazionale; 7) divisione per la programmazione delle attivita' agricole; 8) divisione per la programmazione delle attivita' dei servizi; 9) divisione per la programmazione delle attivita' sociali; 10) divisione per i rapporti con le Regioni ai fini della programmazione economica; 11) divisione per le consultazioni con le organizzazioni sindacali ed economiche, con le imprese e con gli enti; 12) divisione per l'organizzazione dei rapporti internazionali, dei rapporti con la Comunita' economica europee con gli altri organismi internazionali; 13) divisione per le ricerche ed indagini affidate ad enti pubblici ed istituti privati e per i servizi di segreteria del consiglio tecnico scientifico; 14) divisione per i servizi di documentazione e biblioteca. ((1))
Art. 4
La Direzione generale per l'attuazione della programmazione economica, nell'ambito della competenza del Ministero del bilancio e della programmazione economica: 1) provvede ai servizi di segreteria del Comitato interministeriale per la programmazione economica, della Commissione consultiva interministeriale di cui all'art. 8 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, della Commissione interregionale per la programmazione economica nonche' delle commissioni e gruppi di lavoro da essi costituiti; 2) predispone gli elementi per la fissazione dell'ordine del giorno del C.I.P.E. e provvede agli adempimenti di competenza del Ministero connessi all'esecuzione delle deliberazioni di questo; 3) provvede all'esame e alla trattazione dei problemi concernenti l'attuazione della programmazione. In particolare: a) provvede all'esame dei disegni di legge e degli atti con forza di legge, rilevanti ai fini della programmazione economica, per il preventivo parere e per il concerto di cui agli articoli 2, lettera d) e 3, lettera c) della legge 27 febbraio 1967, n. 48; b) provvede alla verifica della rispondenza dei piani esecutivi delle amministrazioni pubbliche e degli enti alle direttive e agli indirizzi programmatici; 4) studi le iniziative da promuovere e necessarie per l'attuazione e la verifica dei programmi di settore; 5) provvede, alla raccolta e allo studio degli elementi per i rapporti periodici del Ministro per il bilancio e la programmazione economica al Presidente del Consiglio dei Ministri e al C.I.P.E., di cui all'art. 3, lettera d) della legge 27 febbraio 1967, n. 48; 6) segue l'attuazione dei programmi delle imprese che hanno formato oggetto di deliberazioni degli organi di programmazione: 7) cura i rapporti con le Regioni attinenti all'attuazione dei loro programmi di sviluppo e alla gestione del fondo per il finanziamento dei programmi medesimi di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, istruendo a tal fine i lavori della Commissione interregionale per la programmazione economica; 8) collabora con la segreteria generale della programmazione economica nella trattazione dei problemi concernenti i rapporti con enti e organismi internazionali rientranti nella competenza del Ministero; 9) procede all'istruttoria inerente ai programmi ed ai progetti per la creazione o per l'ampliamento di impianti industriali da sottoporre al C.I.P.E. ai fini della valutazione della loro conformita' agli indirizzi della programmazione economica nazionale, ai sensi dell'articolo 14 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.
Art. 5
Per l'espletamento delle attribuzioni affidatele, la Direzione generale per l'attuazione della programmazione economica si articola nelle seguenti divisioni: 1) divisione per i rapporti attuativi in materia di finanza pubblica; 2) divisione per i rapporti attuativi concernenti le attivita' di formazione, cultura e ricerca scientifica; 3) divisione per i rapporti attuativi concernenti lo assetto territoriale e l'ambiente naturale e urbano; 4) divisione per i rapporti attuativi concernenti i trasporti, le vie di comunicazione e le opere pubbliche; 5) divisione per i rapporti attuativi concernenti e attivita' industriali e il commercio interno e internazionale; 6) divisione per i rapporti attuativi concernenti le attivita' agricole; 7) divisione per i rapporti attuativi concernenti le attivita' dei servizi; 8) divisione per i rapporti attuativi concernenti le attivita' sociali; 9) divisione per i rapporti finanziari con le Regioni e per i servizi di segreteria della commissione interregionale; 10) divisione per i servizi di segreteria del C.I.P.E. e dei comitati e commissioni interministeriali; 11) divisione per l'istruttoria inerente ai programmi ed ai progetti per la creazione o per l'ampliamento di impianti industriali da sottoporre al C.I.P.E. ai fini della valutazione della loro. conformita' agli indirizzi della programmazione; economica nazionale.
Art. 6
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 17 DICEMBRE 1986, N. 878))
Art. 7
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 17 DICEMBRE 1986, N. 878))
Art. 8
Il numero delle sezioni e le rispettive competenze sono stabiliti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il bilancio e la programmazione economica. Dopo la prima applicazione del presente decreto, il numero e la competenza delle divisioni sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il bilancio e la programmazione economica e con il Ministro per il tesoro.
Art. 9
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
LEONE ANDREOTTI - GAVA - TAVIANI - RUMOR - MALAGODI - VALSECCHI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 settembre 1972
Atti del Governo, registro n. 251, foglio n. 8. - VALENTINI
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