DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 aprile 1972, n. 535
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto art. 87 della Costituzione:
Visto il decreto del Presidente della: Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1968. n. 1505. che approva il regolamento di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417;
Visto che, ai sensi dell'art. 134, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, l'art. 320 e seguenti del regolamento organico dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, approvato con regio decreto 14 ottobre 1906, n. 546, e successive modificazioni, si applicano, per quanto concerne le spese di ufficio, anche agli uffici locali ed alle agenzie;
Visto l'art. 89 della legge 2 marzo 1963, n. 307. che prevede la emanazione di disposizioni per l'attuazione di quanto previsto dal precedente art. 56, corrispondente all'art. 134, primo comma, del citato testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie;
Considerato che l'estensione agli uffici locali ed alle agenzie delle disposizioni contenute nell'art. 320 e seguenti del regolamento organico, approvato con regio decreto 14 ottobre 1906, n. 546, per quanto riguarda le spese d'ufficio, ha presentato nella pratica attuazione non poche difficolta' dato che tali spese non rivestono carattere di assegno fisso in quanto questo e' soggetto a modifiche nel corso dell'anno per le continue variazioni dipendenti dalle diverse voci di spese alle quali gli uffici devono provvedere;
Ravvisata l'opportunita' di modificare od integrare la vigente disciplina mediante l'inserimento di apposita norma nel regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505;
Sentita la commissione centrale per gli uffici locali;
Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Articolo unico
Dopo l'art. 10 del regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505, e' inserito il seguente articolo: "Art. 10-bis. - Le spese d'ufficio degli uffici locali e delle agenzie, di cui al primo comma dell'art. 134 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sono a carico dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ai sensi dell'art. 320 del regolamento organico approvato con regio decreto 14 ottobre 1906, n. 546. Al pagamento di tali spese, determinate secondo le modalita' stabilite dal secondo comma dell'art. 321 del citato regolamento organico, si provvede: a trimestri anticipati, per le quote riguardanti la cancelleria, i materiali di servizio e la pulizia; a semestri anticipati, per le quote riguardanti il riscaldamento. L'Amministrazione, sentita la commissione speciale per le spese di ufficio, puo' specificare, secondo le esigenze degli uffici locali e delle agenzie, gli oggetti che vanno compresi nelle spese d'ufficio, e modificare la periodicita' dei pagamenti dell'assegno annuo. Il pagamento dell'assegno annuo per le spese d'ufficio agli uffici locali ed alle agenzie viene disposto dalle direzioni provinciali delle poste con i fondi posti a loro disposizione con ordini di accreditamento a favore del rispettivo funzionario delegato, secondo le modalita' stabilite dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' delle poste e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 8 maggio 1933, n. 841, e successive modificazioni".
LEONE ANDREOTTI - BOSCO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 settembre 1972
Atti del Governo, registro n. 251, foglio n. 47. - VALENTINI
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.