DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1972, n. 536

Type DPR
Publication 1972-05-11
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modifiche;

Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, n. 349;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:

Art. 1

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione, stipulata in Cagliari il 29 dicembre 1971, per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di "Clinica ortopedica" della facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Cagliari.

Art. 2

E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (sub. art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli gia' assegnati alla facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Cagliari.

Art. 3

I contributi annui a carico della regione autonoma della Sardegna vengono determinati in L. 2.800.000 (duemilioniottocentomila) per il mantenimento del posto di cui al precedente art. 2 e in L. 560.000 (cinquecentosessantamila) da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art. 4

L'Universita' di Cagliari si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare del posto nel loro importo lordo, sia il contributo, di cui al precedente art. 3, da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art. 5

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente art. 2 sara' senz'altro soppresso e il titolare cessera' immediatamente dal servizio.

LEONE MISASI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 settembre 1972

Atti del Governo, registro n. 251, foglio n. 33. - VALENTINI

Convenzione assistente per facolta' Clinica Ortopedica di medicina di Cagliari-art. 1

Repertorio n. 51/404 Convenzione per l'istituzione di un posto di assistente ordinario alla cattedra di clinica ortopedica presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Cagliari. REPUBBLICA ITALIANA L'anno millenovecentosettantuno, il giorno ventinove del mese di dicembre in Cagliari in una sala degli uffici del rettorato in via Universita' n. 40, innanzi a me dott. Gesuino Piga, funzionario amministrativo dell'Universita' degli studi di Cagliari, delegato con decreto rettorale in data 1 luglio 1963 a redigere gli atti ed i contratti per conto della Universita' medesima, senza assistenza di testimoni per espressa e concorde rinuncia fattane col mio consenso dai comparenti. Sono presenti i signori prof. Antonio Alberto Boscolo, nato a Cagliari il 22 agosto 1920, domiciliato per la carica presso il rettorato dell'Universita' degli studi di Cagliari, nella sua esclusiva qualita' di rettore e legale rappresentante della medesima, a questo atto autorizzato giusto deliberazione del consiglio di amministrazione della stessa Universita' in data 25 novembre 1971 che in copia autentica si allega al presente atto sotto la lettera "A". on. prof. Paolo Dettori, nato a Tempio il 20 dicembre 1926, domiciliato per la carica di cui in appresso presso la regione autonoma della Sardegna, nella sua esclusiva qualita' di assessore al lavoro e pubblica istruzione e legale rappresentante della regione autonoma medesima, autorizzato alla stipulazione della presente convenzione in forza della legge regionale 25 novembre 1964, n. 18, pubblicata nel "Bollettino Ufficiale" della Regione sarda (parte 1° e 2°) in data 30 dicembre 1964, n. 62, che si allega al presente atto sotto la lettera "B" ed in forza del mandato ricevuto dalla giunta regionale della Sardegna, conferitogli nell'adunanza del 27 luglio 1971 che in copia pure si allega sotto la lettera "C", della cui identita' personale e qualifica io ufficiale rogante sono certo. Premesso a) che con legge regionale 25 novembre 1964, n. 18, e relativo regolamento di attuazione, pubblicati nel "Bollettino Ufficiale" della regione autonoma della Sardegna (parte 1° e 2°), rispettivamente in data 30 dicembre 1964, n. 62 ed in data 24 giugno 1965, n. 30, l'Amministrazione regionale e' tra l'altro autorizzata a stipulare con le amministrazioni delle Universita' di Cagliari e di Sassari apposite convenzioni per il finanziamento di posti di ruolo di assistenti alle cattedre che rivestono particolare interesse per la Sardegna e per le quali la stessa Amministrazione regionale e' autorizzata con legge regionale a finanziare l'istituzione di posti di professore di ruolo; b) che la regione autonoma della Sardegna, con legge regionale 8 ottobre 1959, n. 15 e' stata autorizzata a stipulare apposita convenzione con l'amministrazione dell'Universita' degli studi di Cagliari per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di clinica ortopedica presso la facolta' di medicina e chirurgia; c) che tra gli insegnamenti di particolare interesse regionale puo' comprendersi quello di clinica ortopedica; d) che il consiglio della facolta' di medicina e chirurgia (allegato "D"), il senato accademico (allegato "E") ed il consiglio di amministrazione (allegato "F") dell'Universita' degli studi di Cagliari hanno deliberato ciascuno per quanto di propria competenza, di approvare l'istituzione del nuovo posto di assistente ordinario alla cattedra di clinica ortopedica; e) che la giunta regionale, con deliberazione in data 27 luglio 1971, sopra citata (allegato "C") ha approvato lo schema della presente convenzione, disponendone in pari tempo la stipulazione; f) che il consiglio di amministrazione dell'Universita' degli studi di Cagliari nella seduta del 25 novembre 1971 gia' citata e allegata sotto la lettera "A", ha approvato lo schema della presente convenzione, autorizzando il rettore dell'Universita' predetta alla stipulazione della medesima convenzione. Tutto quanto sopra premesso, i costituiti signori, in esecuzione all'autorizzazione ricevuta dagli enti che rispettivamente rappresentano, convengono e stipulano quanto in appresso: Art. 1. Sara' istituito, a norma dell'art. 1 (sub art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario della, cattedra ortopedica presso la facolta' di Medicina e chirurgia dell'Universita' di Cagliari.

Convenzione assistente per facolta' Clinica Ortopedica di medicina di Cagliari-art. 2

Art. 2. La regione autonoma della Sardegna, a mezzo del suo legale rappresentante, assume l'obbligazione di corrispondere all'Universita' degli studi di Cagliari per il funzionamento del posto di ruolo di cui all'articolo precedente, la somma annua di L. 2.800.000 (duemilioniottocentomila), pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, di un assistente ordinario.

Convenzione assistente per facolta' Clinica Ortopedica di medicina di Cagliari-art. 3

Art. 3. La regione autonoma della Sardegna si obbliga, inoltre di corrispondere all'Universita' degli studi di Cagliari oltre alla somma annua indicata nel precedente art. 2, la ulteriore somma di L. 560.000 (cinquecentosessantamila) annue, pari al 20% (lire venti per ogni cento lire) del contributo di L. 2.800.000, per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni ovvero nell'ipotesi di cessazione dall'servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 9, nonche' per rimborso dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.

Convenzione assistente per facolta' Clinica Ortopedica di medicina di Cagliari-art. 4

Art. 4. La regione autonoma della Sardegna si obbliga a versare all'Universita' di Cagliari le somme di cui ai precedenti articoli 2 e 3 in una unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno al quale si riferiscono.

Convenzione assistente per facolta' Clinica Ortopedica di medicina di Cagliari-art. 5

Art. 5. Qualora a seguito di miglioramenti economici e di carriera disposti dallo Stato, il costo medio di un assistente universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato dall'art. 2, la regione autonoma della Sardegna si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e, conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui all'art. 3. Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e previdenza a favore degli assistenti universitari, la regione autonoma della Sardegna si impegna, altresi', ad adeguare, proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20% indicata nello art. 3. L'aumento dei contributi suindicati avra' effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Convenzione assistente per facolta' Clinica Ortopedica di medicina di Cagliari-art. 6

Art. 6. L'Universita' di Cagliari in esecuzione degli impegni presi dalla regione autonoma della Sardegna con il presente atto, e' tenuta a versare annualmente allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di assistente alla cattedra di clinica ortopedica. L'Universita' di Cagliari versera' altresi' annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilita', la somma prevista dal precedente art. 3, per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 5, secondo comma.

Convenzione assistente per facolta' Clinica Ortopedica di medicina di Cagliari-art. 7

Art. 7. Alla fine di ogni anno accademico il titolare del posto di ruolo di cui alla presente convenzione compilera' una relazione della propria attivita' scientifica e didattica, corredata delle pubblicazioni, con particolare riferimento agli argomenti di interesse regionale approfonditi. Detta relazione dovra' essere approvata dal professore ufficiale della materia e trasmessa all'Amministrazione regionale tramite l'Universita' degli studi di Cagliari col visto del rettore. In aggiunta a quanto precede l'assistente ordinario e' tenuto a prestare all'Amministrazione regionale la collaborazione che, ai sensi dell'art. 11 del regolamento di attuazione della [legge regionale 25 novembre 1964, n. 18](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:regione.:legge:1964-11-25;18), potra' essergli richiesta dalla stessa amministrazione, d'intesa col professore ufficiale dell'insegnamento di clinica ortopedica.

Convenzione assistente per facolta' Clinica Ortopedica di medicina di Cagliari-art. 8

Art. 8 La presente convenzione avra' la durata di anni dieci con decorrenza dall'anno accademico nel quale interverra' la nomina del primo titolare dell'istituendo posto di ruolo e si intendera' rinnovata per uguale periodo di tempo qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno un anno prima della sua scadenza.

Convenzione assistente per facolta' Clinica Ortopedica di medicina di Cagliari-art. 9

Art. 9. Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno, in tutto o in parte per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui trattasi restera' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare.

Convenzione assistente per facolta' Clinica Ortopedica di medicina di Cagliari-art. 10

Art. 10. La presente convenzione che e' stipulata nell'interesse della Universita' degli studi di Cagliari e' esente da tassa di registro e bollo a termini dell'[art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073~art45). Essa diverra' esecutiva non appena pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il decreto del Presidente della Repubblica che ne disporra' l'approvazione ed istituira' il posto di ruolo. Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati. Io ufficiale rogante ho ricevuto quest'atto del quale ho dato lettura ai comparenti che dichiarano di approvarlo. Scritto da persona di mia fiducia a macchina e da me personalmente diretto, occupa pagine otto sin qui di tre fogli. Firmato in fine ed a margine come per legge. Il rettore: Antonio BOSCOLO L'assessore alla pubblica istruzione: Paolo DETTORI L'ufficiale rogante: Gesuino PIGA Ufficio del registro - Atti civili successioni - Cagliari, addi' 30 dicembre 1971 - Registrato al n. 5971 Mod. 71/ ME - Esatte lire: Gratis. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione MISASI

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