DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1972, n. 549

Type DPR
Publication 1972-08-28
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198;

Vista la convenzione stipulata il 21 ottobre 1964 con la SIP - Societa' italiana per l'esercizio telefonico p. a., per la concessione di servizi telefonici ad uso pubblico, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1964, n. 1594;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1959, n. 770;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1961, n. 413;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1964, n. 214;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 875;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1965, n. 941;

Vista la delibera del C.I.P.E. del 12 agosto 1972;

Visto il provvedimento della giunta del Comitato interministeriale dei prezzi n. 11 del 12 agosto 1972;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

La tariffa per le comunicazioni che si svolgono fra le reti urbane dello stesso settore (comunicazioni settoriali) e' stabilita in misura unica indipendentemente dalla distanza. Le reti che abbiano tutti i capoluoghi comunali, facenti parte della rete stessa, a meno di 10 km. di distanza dal centro di settore, sono considerate, a tutti gli effetti come appartenenti alla rete del centro di settore. Per le comunicazioni che si svolgono tra settori diversi (interurbane), le distanze, ai fini dell'applicazione della tariffa, vengono misurate in linea d'aria: tra i centri di distretto, per le comunicazioni scambiate tra i distretti i cui centri distino oltre 100 km., purche' tutte le distanze tra i rispettivi centri di settore siano superiori a 60 km.; tra i centri di settore per tutte le restanti comunicazioni. Fanno testo le distanze in linea d'aria determinate sulla base degli elementi di calcolo forniti dall'Istituto geografico militare tra le residenze municipali dei comuni sede dei centri telefonici sopradetti. Questi centri sono stabiliti dal piano regolatore telefonico nazionale, approvato con decreto ministeriale 27 luglio 1970. Per le isole, sede di un centro di settore che disti piu' di 15 km. dal relativo centro di distretto, posto fuori dell'isola stessa, l'ubicazione del centro di settore agli effetti della misura delle distanze per l'applicazione delle tariffe interurbane viene spostata sulla congiungente i due centri anzidetti a 15 km. dal centro di distretto.

Art. 2

La tariffa ordinaria di ciascuna comunicazione settoriale ed interurbana effettuata in teleselezione da utente si applica mediante l'invio al contatore dell'apparecchio richiedente del numero degli impulsi indicato nella tabella seguente (valore di ciascun impulso L. 25): Numero Ritmo di impulsi degli impulsi alla risposta durante la dell'utente comunicazione chiamato (secondi) Comunicazioni settoriali . . . . . . 1 120 Comunicazioni interurbane: sino a 15 km. . . . . . . . . . . 1 60 da oltre 15 fino a 30 km. . . . . 1 32 da oltre 30 fino a 60 km. . . . . 1 17,5 da oltre 60 fino a 120 km. . . . . 1 12 da oltre 120 fino a 240 km. . . . 1 9 oltre 240 km. . . . . . . . . . . 1 8

Art. 3

Le tariffe per le comunicazioni tramite operatrice sono composte da una quota fissa per ogni comunicazione, pari a L. 125, cui si aggiungono le quote seguenti per ogni unita' di 3 minuti di comunicazione: Comunicazioni settoriali . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 30 Comunicazioni interurbane: sino a 15 km. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 50 da oltre 15 fino a 30 km. . . . . . . . . . . . . . . . " 100 da oltre 30 fino a 60 km. . . . . . . . . . . . . . . . " 175 da oltre 60 fino a 120 km. . . . . . . . . . . . . . . . " 250 da oltre 120 fino a 240 km. . . . . . . . . . . . . . . " 325 oltre 240 km. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 400 La quota fissa di cui sopra e' dovuta anche per le comunicazioni urbane stabilite tramite operatrice.

Art. 4

Le tariffe ridotte relative alle comunicazioni teleselettive interurbane effettuate dalle ore 0 alle 8 e dalle ore 20,30 alle 24 dei giorni feriali, dalle ore 0 alle ore 8 e dalle 13 alle 24 del sabato, dalle ore 0 alle 24 dei giorni festivi sono cosi' fissate (valore dell'impulso L. 25): Numero Ritmo di impulsi degli impulsi alla risposta durante la dell'utente comunicazione chiamato (secondi) sino a 15 km. . . . . . . . . . . . 1 120 da oltre 15 fino a 30 km. . . . . . 1 64 da oltre 30 fino a 60 km. . . . . . 1 35 da oltre 60 fino a 120 km. . . . . . 1 24 da oltre 120 fino a 240 km. . . . . 1 18 oltre 240 km. . . . . . . . . . . . 1 16

Art. 5

Le tariffe ridotte relative alle comunicazioni interurbane tramite operatrice effettuate in partenza dai posti telefonici pubblici dalle ore 0 alle 8 e dalle ore 20,30 alle 24 dei giorni feriali, dalle ore 0 alle 8 e dalle 13 alle 24 del sabato, dalle ore 0 alle 24 dei giorni festivi, sono composte da una quota fissa per ogni comunicazione, pari a L. 60, cui si aggiungono le quote seguenti per ogni unita' di 3 minuti di comunicazione: sino a 15 km. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 25 da oltre 15 km. fino a 30 km. . . . . . . . . . . . . . . " 50 da oltre 30 km. fino a 60 km. . . . . . . . . . . . . . . " 85 da oltre 60 km. fino a 120 km. . . . . . . . . . . . . . . " 125 da oltre 120 km. fino a 240 km. . . . . . . . . . . . . . " 160 oltre 240 km. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 200

Art. 6

L'utente ha facolta' di avvalersi, a sua scelta, del servizio tramite operatrice o di quello in teleselezione.

Art. 7

Per i circuiti extraurbani nazionali eventualmente necessari per la realizzazione delle derivazioni esterne, collegamenti a centrali interurbane o speciali, collegamenti diretti in genere; si applicano - in relazione alla distanza tariffaria tra i punti estremi - i canoni annui seguenti: Circuiti settoriali . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 600.000 Circuiti interurbani: sino a 15 km. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 990.000 da oltre 15 fino a 30 km. . . . . . . . . . . . . . " 1.980.000 da oltre 30 fino a 60 km. . . . . . . . . . . . . . " 3.465.000 da oltre 60 fino a 120 km. . . . . . . . . . . . . " 4.950.000 da oltre 120 fino a 240 km. . . . . . . . . . . . . " 6.435.000 oltre 240 km. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 7.920.000

Art. 8

La tariffa per ciascuna conversazione nell'ambito della rete urbana, effettuata da telefono a disposizione del pubblico, e' stabilita in L. 50. A ciascuna conversazione extraurbana in partenza da telefono a disposizione del pubblico, si applica, oltre alla relativa tariffa extraurbana la tariffa di cui al comma precedente. Le tariffe di cui ai commi precedenti si applicano anche alle comunicazioni effettuate da apparecchio destinato ad essere utilizzato dal pubblico in alberghi e pensioni ufficialmente riconosciuti.

Art. 9

La soprattassa prevista dall'art. 224 del codice postale e delle telecomunicazioni e' stabilita per le conversazioni interurbane nazionali nella misura di L. 20 per ogni conversazione effettuata dal domicilio degli abbonati e dai telefoni a disposizione del pubblico. Di tale soprattassa, gia' compresa nelle tariffe di cui ai precedenti articoli del presente decreto, spetta all'Azienda di Stato per i servizi telefonici una quota di L. 5, che verra' acquisita dall'Azienda medesima nel proprio bilancio, fermi restando i contributi previsti dall'art. 36 della legge 12 marzo 1968, n. 325.

Art. 10

Quando una conversazione tramite operatrice non ha luogo perche', al momento in cui e' stabilito il collegamento, il richiesto o il richiedente non risponde, e' dovuto un importo pari a L. 125. Il richiedente, che rinunzi espressamente al collegamento prima che sia trascorsa un'ora dalla richiesta, dovra' corrispondere un importo pari a L. 125.

Art. 11

Per l'invio di un preavviso telefonico, destinato a prefissare una conversazione con un abbonato, il richiedente dovra' pagare un importo pari a L. 125. Per l'invio di un avviso telefonico, destinato a prefissare una conversazione con una persona non abbonata al telefono, e' dovuta, oltre a quanto indicato nel precedente comma, la tassa di recapito dell'avviso per espresso al domicilio indicato, prevista dall'art. 1 del decreto luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 392.

Art. 12

Gli importi di L. 125, di cui ai precedenti articoli 10 e 11 vengono ridotti a L. 60 quando si riferiscono a comunicazioni richieste presso i posti telefonici pubblici nei periodi orari nei quali vigono le tariffe ridotte previste dal precedente art. 5.

Art. 13

Ai fini tariffari gli aeroporti civili si considerano inclusi nelle reti urbane delle rispettive citta'.

Art. 14

Gli abbonati collegati ad una centrale equipaggiata per la documentazione del traffico interurbano ed internazionale, che viene fornita mediante periodica distinta delle comunicazioni effettuate, sono tenuti a corrispondere un compenso di L. 15 per ogni comunicazione documentata.

Art. 15

Le disposizioni del presente decreto si applicano a partire dal 1 ottobre 1972 ad eccezione delle norme degli articoli 1 (secondo comma), 2 e 4, le quali entreranno in vigore al momento dell'avvenuta modifica agli impianti e comunque non oltre il termine ultimo del 1 agosto 1973. Per la materia regolata dai summenzionati articoli 2 e 4, avranno vigore, fino alla avvenuta modifica agli impianti, le norme transitorie seguenti: a) la tariffa ordinaria di ciascuna comunicazione settoriale ed interurbana effettuata in teleselezione da utente si applica mediante l'invio, al contatore dell'apparecchio richiedente, del numero degli impulsi indicato nella tabella seguente (valore di ciascun impulso L. 25): Numero Ritmo di impulsi degli impulsi alla risposta durante la dell'utente comunicazione chiamato (secondi) Comunicazioni settoriali . . . . . . 1 120 Comunicazioni distrettuali . . . . . 1 32 Comunicazioni interurbane: sino a 30 km . . . . . . . . . . . 1 32 da oltre 30 fino a 60 km. . . . . 1 17,5 da oltre 60 fino a 130 km. . . . . 1 12 da oltre 130 fino a 250 km. . . . 1 9 oltre 250 km. . . . . . . . . . . 1 8 b) le tariffe ridotte relative alle comunicazioni teleselettive interurbane effettuate dalle ore 0 alle 8 e dalle ore 20,30 alle 24 dei giorni feriali, dalle ore 0 alle ore 8 e dalle ore 13 alle 24 del sabato, dalle ore 0 alle 24 dei giorni festivi, sono cosi' fissate (valore dell'impulso L. 25): Numero Ritmo di impulsi degli impulsi alla risposta durante la dell'utente comunicazione chiamato (secondi) Distrettuali . . . . . . . . . . . . 1 64 Interdistrettuali: sino a 30 km. . . . . . . . . . . 1 64 da oltre 30 fino a 60 km. . . . . 1 35 da oltre 60 fino a 130 km. . . . . 1 24 da oltre 130 fino a 250 km. . . . 1 18 oltre 250 km. . . . . . . . . . . 1 16

LEONE ANDREOTTI - GIOIA - MALAGODI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 settembre 1972

Atti del Governo, registro n. 251, foglio n. 50. - VALENTINI

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