DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 1972, n. 586
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Dopo l'art. 166 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola diretta a fini speciali per tecnici di istituti medico-biologici.
Scuola per tecnici di istituti medico-biologici
Art. 167. - E' istituita presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Siena una scuola ad indirizzo essenzialmente pratico diretta a preparare personale tecnico per gli istituti e laboratori medico biologici.
Il direttore della scuola e' nominato dal rettore su proposta della facolta' di medicina e chirurgia.
Gli insegnanti della scuola sono proposti dal direttore e sono nominati dal rettore su conforme parere del consiglio della facolta' di medicina e chirurgia.
I professori che svolgono gli insegnamenti costituiscono il consiglio della scuola, al quale spettano le funzioni tecniche e disciplinari necessarie per il regolare funzionamento della scuola.
Art. 168. -- La scuola prende il nome di "Scuola per tecnici di istituti medico-biologici", ha la durata di due anni e conferisce il diploma di tecnico di istituti medicobiologici. Ne e' titolo di ammissione il possesso di un diploma legalmente valido conseguito presso un istituto secondario superiore ordinato su non meno di cinque anni di corso.
Art. 169. - Gli aspiranti all'iscrizione al primo anno di corso sono tenuti a sostenere un esame di ammissione consistente in una prova orale di cultura generale ed in una prova orale di conoscenza di una lingua straniera moderna, scelta tra l'inglese, il francese ed il tedesco.
Art. 170. - Alla scuola non sono ammessi piu' di venti allievi.
Qualora le domande di iscrizione fossero in numero superiore, il consiglio della scuola si riserva di provvedere ad una scelta tra gli idonei in base ai risultati dell'esame di ammissione.
Art. 171. - Il corso comprende lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche.
Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
Anatomia e istologia;
Elementi di chimica generale e chimica biologica;
Fisiologia;
Farmacologia.
2° Anno:
Microbiologia;
Anatomia patologica;
Patologia.
Le esercitazioni pratiche comprendono:
1° Anno:
Tecnica istologica, istochimica, cultura in vitro, microscopia elettronica;
Tecnica biochimica;
Prove biologiche (di fisiologia e di farmacologia).
2° Anno:
Tecnica microbiologica;
Istologia patologica;
Analisi cliniche.
Art. 172. - E' fatto obbligo agli allievi di frequentare le azioni teoriche e le esercitazioni: queste ultime in forma di tirocinio pratico della durata non inferiore a mesi due consecutivi presso un istituto universitario ad indirizzo biologico o clinico.
Art. 173. - Alla fine di ogni corso gli allievi devono sostenere un esame sulle materie di insegnamento. Nel caso in cui i candidati non abbiano superato gli esami prescritti, essi rimarranno nella posizione di "ripetenti" fino a quando non avranno assolto tutti gli obblighi di cui sopra.
Art. 174. - A conclusione dei loro studi gli allievi devono sostenere un esame di diploma che consiste nella discussione di una dissertazione scritta su argomento che a scelta del candidato potra' essere biologico o clinico e nell'esecuzione di una prova pratica di laboratorio sulle materie di esercitazione.
Art. 175. - I candidati non riconosciuti idonei possono ripresentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza alla scuola. Se al secondo esame non venga loro riconosciuta l'idoneita', essi saranno senza altro esclusi da ulteriori prove.
Art. 176. - Le tasse e soprattasse sono le seguenti:
Tassa di iscrizione...... L. 10.000 annue
Soprattassa di esame....." 7.000"
Tassa di diploma......" 6.000"
Art. 177. - I proventi della scuola sono costituiti dalle tasse, soprattasse e contributi di cui all'articolo precedente e dai contributi del Ministero della sanita' e degli enti locali.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 1 agosto 1972
LEONE
SCALFARO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 10 ottobre 1972 Atti del Governo, registro n. 251, foglio n. 112. - CARUSO
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 166 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola diretta a fini speciali per tecnici di istituti medico-biologici. Scuola per tecnici di istituti medico-biologici Art. 167. - E' istituita presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Siena una scuola ad indirizzo essenzialmente pratico diretta a preparare personale tecnico per gli istituti e laboratori medico biologici. Il direttore della scuola e' nominato dal rettore su proposta della facolta' di medicina e chirurgia. Gli insegnanti della scuola sono proposti dal direttore e sono nominati dal rettore su conforme parere del consiglio della facolta' di medicina e chirurgia. I professori che svolgono gli insegnamenti costituiscono il consiglio della scuola, al quale spettano le funzioni tecniche e disciplinari necessarie per il regolare funzionamento della scuola. Art. 168. -- La scuola prende il nome di "Scuola per tecnici di istituti medico-biologici", ha la durata di due anni e conferisce il diploma di tecnico di istituti medicobiologici. Ne e' titolo di ammissione il possesso di un diploma legalmente valido conseguito presso un istituto secondario superiore ordinato su non meno di cinque anni di corso. Art. 169. - Gli aspiranti all'iscrizione al primo anno di corso sono tenuti a sostenere un esame di ammissione consistente in una prova orale di cultura generale ed in una prova orale di conoscenza di una lingua straniera moderna, scelta tra l'inglese, il francese ed il tedesco. Art. 170. - Alla scuola non sono ammessi piu' di venti allievi. Qualora le domande di iscrizione fossero in numero superiore, il consiglio della scuola si riserva di provvedere ad una scelta tra gli idonei in base ai risultati dell'esame di ammissione. Art. 171. - Il corso comprende lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche. Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: Anatomia e istologia; Elementi di chimica generale e chimica biologica; Fisiologia; Farmacologia. 2° Anno: Microbiologia; Anatomia patologica; Patologia. Le esercitazioni pratiche comprendono: 1° Anno: Tecnica istologica, istochimica, cultura in vitro, microscopia elettronica; Tecnica biochimica; Prove biologiche (di fisiologia e di farmacologia). 2° Anno: Tecnica microbiologica; Istologia patologica; Analisi cliniche. Art. 172. - E' fatto obbligo agli allievi di frequentare le azioni teoriche e le esercitazioni: queste ultime in forma di tirocinio pratico della durata non inferiore a mesi due consecutivi presso un istituto universitario ad indirizzo biologico o clinico. Art. 173. - Alla fine di ogni corso gli allievi devono sostenere un esame sulle materie di insegnamento. Nel caso in cui i candidati non abbiano superato gli esami prescritti, essi rimarranno nella posizione di "ripetenti" fino a quando non avranno assolto tutti gli obblighi di cui sopra. Art. 174. - A conclusione dei loro studi gli allievi devono sostenere un esame di diploma che consiste nella discussione di una dissertazione scritta su argomento che a scelta del candidato potra' essere biologico o clinico e nell'esecuzione di una prova pratica di laboratorio sulle materie di esercitazione. Art. 175. - I candidati non riconosciuti idonei possono ripresentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza alla scuola. Se al secondo esame non venga loro riconosciuta l'idoneita', essi saranno senza altro esclusi da ulteriori prove. Art. 176. - Le tasse e soprattasse sono le seguenti: Tassa di iscrizione...... L. 10.000 annue Soprattassa di esame....." 7.000" Tassa di diploma......" 6.000" Art. 177. - I proventi della scuola sono costituiti dalle tasse, soprattasse e contributi di cui all'articolo precedente e dai contributi del Ministero della sanita' e degli enti locali.
LEONE SCALFARO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 ottobre 1972
Atti del Governo, registro n. 251, foglio n. 112. - CARUSO
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