DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 1972, n. 590
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: L'art. 157, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facolta' di medicina e chirurgia e' modificato nel senso che la scuola in "Otorinolaringoiatria" muta la denominazione in quella di "Scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale". Gli articoli 209, 210, relativi alla scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale Art. 209. - La scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale conferisce il diploma di specialista in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale. Gli anni di studio post-universitari necessari per conseguire il titolo sono tre. Il numero massimo degli iscritti ad ogni anno di corso e' di cinque, per un totale di quindici specializzandi. Gli allievi hanno l'obbligo della frequenza alle lezioni, alle visite cliniche, alle medicature, agli ambulatori ed a tutte quelle pratiche inerenti ai servizi della specialita'. Art. 210. - Il piano degli studi prevede i seguenti insegnamenti: 1° Anno: Anatomia; Fisiologia; Audiologia (1° anno); Semeiotica otorinolaringoiatrica; Tecnica di laboratorio; Patologia otorinolaringoiatrica e cervico-facciale (1° anno); Anatomia e istologia patologica otorinolaringoiatrica. 2° Anno: Tecniche operative in otorinolaringoiatria; Anestesiologia in otorinolaringoiatria; Patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervico-facciale (2° anno); Radiologia in rapporto all'otorinolaringoiatria; Pediatria in rapporto all'otorinolaringoiatria; Audiologia (2° anno); Otoneurologia; Foniatria. 3° Anno: Patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervico-facciale (3° anno); Terapia medica e fisica in otorinolaringoiatria; Neuropatologia in rapporto con l'otorinolaringoiatria; Oculistica in rapporto con l'otorinolaringoiatria; Chirurgia plastica; Tracheobroncoscopia; Medicina legale ed infortunistica in otorinolaringoiatria. Le lezioni sono teoriche e pratiche sulla scorta dei casi clinici che si presentano di volta in volta all'esame. Alla fine di ogni anno di corso gli allievi dovranno sostenere un esame sulle materie dell'anno e non potranno essere ammessi al corso successivo senza aver superato tale esame.
LEONE SCALFARO -
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 ottobre 1972
Atti del Governo, registro n. 251, foglio n. 116. - CARUSO
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