DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 1972, n. 597
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli da 465 a 470 relativi alla "Scuola di perfezionamento in chirurgia" che muta la denominazione in quella di: "Scuola di specializzazione in chirurgia", sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in chirurgia (annessa alla Iª cattedra) Art. 465. - La scuola di specializzazione in chirurgia conferisce il diploma di specializzazione in chirurgia. Gli anni necessari per il conseguimento del diploma sono cinque. Non sono consentite abbreviazioni di corso. Art. 466. - Il numero degli specializzandi da ammettere alla scuola e' di ottanta complessivamente (sedici per ogni anno di corso). La selezione dei candidati aspiranti all'ammissione alla scuola avviene in base a titoli ed esami. Art. 467. - Le materie della scuola sono le seguenti: 1) Anatomia chirurgica e corso di operazioni (triennale); 2) Anatomia ed istologia patologica (biennale); 3) Anestesia e rianimazione; 4) Chirurgia cardiovascolare; 5) Chirurgia d'urgenza; 6) Chirurgia ginecologica; 7) Chirurgia pediatrica; 8) Chirurgia riparativa e plastica; 9) Chirurgia sperimentale; 10) Chirurgia toracica; 11) Chirurgia urologica; 12) Clinica chirurgica generale (quinquennale); 13) Fisiopatologia chirurgica; 14) Medicina legale; 15) Neurochirurgia; 16) Patologia speciale chirurgica (triennale); 17) Radiologia; 18) Ricerche di laboratorio; 19) Semeiotica chirurgica (biennale); 20) Semeiotica strumentale ed endoscopica; 21) Trattamento pre e post-operatorio; 22) Traumatologia ed ortopedia. Art. 468. - Le materie sopraelencate sono cosi' distribuite nei singoli anni: 1° Anno: Clinica chirurgica generale; Patologia speciale chirurgica; Semeiotica chirurgica; Anatomia chirurgica e corso di operazioni; Chirurgia sperimentale; Anestesia e rianimazione; Ricerche di laboratorio. 2° Anno: Clinica chirurgica generale; Patologia speciale chirurgica; Semeiotica chirurgica; Anatomia chirurgica e corso di operazioni; Fisiopatologia chirurgica; Trattamento pre e post-operatorio; Anatomia ed istologia patologica. 3° Anno: Clinica chirurgica generale; Patologia speciale chirurgica; Semeiotica strumentale ed endoscopica; Anatomia chirurgica e corso di operazioni; Radiologia; Anatomia ed istologia patologica. 4° Anno: Clinica chirurgica generale; Chirurgia ginecologica; Chirurgia urologica; Neurochirurgia; Traumatologia ed ortopedia; Chirurgia pediatrica. 5° Anno: Clinica chirurgica generale; Chirurgia toracica;. Chirurgia cardiovascolare; Chirurgia riparativa e plastica; Chirurgia d'urgenza; Medicina legale. Art. 469. - I corsi saranno corredati da esercitazioni pratiche. La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni e' obbligatoria per tutti gli iscritti. L'internato e' obbligatorio durante tutti i cinque anni del corso e si svolgera' presso la clinica chirurgica sotto forma di permanenza costante nella detta clinica durante le ore della sua attivita' con presenza giornaliera negli ambulatori e nei reparti di degenza. Dall'obbligo di tale internato saranno esentati quegli allievi che, in qualita' di assistenti o di aiuti, prestino effettivamente servizio presso reparti di chirurgia generale delle universita' o di ospedali di I e II categoria. Gli allievi hanno doveri ed attribuzioni analoghi a quelli degli assistenti della clinica. Gli specializzandi frequenteranno a turno le sale operatorie iniziando dal primo anno e quindi, una volta completato il primo triennio e superato i relativi esami potranno partecipare attivamente agli interventi operatori. Per i corsi che non siano di pertinenza della clinica chirurgica, verranno stabiliti periodi di frequenza continuativa presso i relativi reparti specialistici. Il direttore ed i docenti della scuola si accerteranno, durante l'anno accademico dell'operosita' scolastica degli allievi, con frequenti interrogazioni e vigilando sulle esercitazioni pratiche e sui turni di servizio interno. L'allievo che non abbia ottemperato agli obblighi di frequenza, non sara' ammesso a sostenere gli esami annuali. Art. 470. - Alla fine del corso di specializzazione l'allievo dovra' sostenere un esame generale di profitto. Gli articoli 481, 482 e 483, relativi alla "Scuola di perfezionamento in dermosifilopatia" che muta la denominazione in quella di "Scuola di specializzazione in clinica dermosifilopatica" sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in clinica dermosifilopatica Art. 481. - Il corso degli studi della scuola di specializzazione in clinica dermosifilopatica ha la durata di tre anni. Il numero massimo complessivo degli iscritti alla scuola e' di quindici per ogni anno di corso, per un totale di quarantacinque specializzandi. Gli aspiranti all'iscrizione alla scuola saranno previamente sottoposti ad un esame di ammissione e saranno valutati i titoli preferenziali che i candidati stessi eventualmente abbiano presentato. Art. 482. - Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti: 1° Anno: 1) Anatomia e istologia normale della cute; 2) Fisiologia della cute e degli annessi cutanei; 3) Anatomia e fisiologia dell'apparato genitale; 4) Microbiologia e parassitologia applicate; 5) Tecnica di laboratorio con particolare riferimento alla sierologia applicata; 6) Semeiotica dermatologica e venereologica. 2° Anno: 1) Patologia delle malattie cutanee; 2) Patologia delle infezioni sessuali; 3) Anatomia e istologia patologica della cute; 4) Anatomia patologica delle malattie veneree e sessuali; 5) Dermatosi allergiche e professionali; 6) Angiologia; 7) Sessuologia. 3° Anno: 1) Clinica delle malattie cutanee; 2) Clinica delle infezioni sessuali; 3) Farmacologia e terapia medicamentosa; 4) Fisioterapia dermatologica; 5) Cosmetologia; 6) Chirurgia plastica riparatrice; 7) Igiene e profilassi delle malattie cutanee e veneree e relativa legislazione. Art. 483. - Il corso di lezioni dovra' essere impartito mediante almeno 50 lezioni annuali, comprensive delle varie materie e la frequenza giornaliera degli iscritti non dovra' essere inferiore alle 4 ore effettive per tutta la durata dell'anno accademico. Gli specializzandi avranno percio' obblighi di internato onde seguire i corsi di lezioni e svolgere contemporaneamente attivita' pratica nelle corsie, negli ambulatori e nei laboratori. Gli esami di profitto verranno dati in tre gruppi e in tre sessioni distinte, ogni gruppo comprende le materie proprie di ciascun anno di corso. L'esame di diploma consistera' nella esposizione e discussione di un argomento della disciplina su un tema dato al candidato 24 ore prima della prova. Gli articoli 502, 503, 504, relativi alla "Scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria" che muta la denominazione in quella di "Scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale" sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale Art. 502. - La durata della scuola e' di tre anni. Art. 503. - Il numero massimo degli iscritti e' di quattro per ogni anno di corso (totale: dodici iscritti). Art. 504. - Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti: 1° Anno: 1) Anatomia; 2) Fisiologia; 3) Audiologia (biennale); 4) Semeiotica otorinolaringoiatrica; 5) Tecnica di laboratorio; 6) Patologia e' clinica otorinolaringoiatrica e cervicofacciale (triennale); 7) Anatomia e istologia patologica otorinolaringoiatrica: 2° Anno: 1) Tecniche operatorie in otorinolaringoiatria; 2) Anestesiologia in otorinolaringoiatria; 3) Patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervicofacciale (triennale); 4) Radiologia in rapporto con l'otorinolaringoiatria; 5) Pediatria in rapporto con l'otorinolaringoiatria; 6) Audiologia (biennale); 7) Otoneurologia; 8) Foniatria. 3° Anno: 1) Patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervicofacciale (triennale); 2) Terapia medica e fisica in otorinolaringoiatria; 3) Neuropatologia in rapporto con l'otorinolaringoiatria; 4) Oculistica in rapporto con l'otorinolaringoiatria; 5) Chirurgia plastica; 6) Tracheobroncoscopia; 7) Medicina legale ed infortunistica in otorinolaringoiatria; Gli articoli 505, 506 e 507, relativi alla "Scuola di perfezionamento in puericultura" che mutua la denominazione in quella di "Scuola di specializzazione in puericultura", sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in puericultura Art. 505. - La scuola di specializzazione in puericultura ha la durata di tre anni e si propone di conferire un'approfondita preparazione teorico-pratica in biologia dell'eta' evolutiva e pediatria preventiva a laureati in medicina e chirurgia. Alla scuola possono essere ammessi non piu' di dodici allievi per ciascun anno di corso, per un totale complessivo di trentasei allievi. Eventuali abbreviazioni di corso potranno essere accordate su parere favorevole del consiglio della scuola. Art. 506. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: 1) Peculiarita' anatomo-fisiologiche dell'eta' evolutiva; 2) Elementi di genetica medica e di eugenetica; 3) Elementi di puericultura prenatale; 4) Auxologia; 5) Alimentazione e dietetica dell'eta' infantile; 6) Elementi di semeiotica infantile. 2° Anno: 1) Psicologia ed igiene mentale dell'eta' evolutiva; 2) Igiene ed assistenza nell'eta' evolutiva; 3) Profilassi delle malattie infettive dell'infanzia; 4) Elementi di medicina scolastica; 5) Legislazione ed assistenza sociale dell'infanzia. 3° Anno: Tirocinio pratico presso la sede della scuola o altre istituzioni o enti che abbiano, a giudizio del consiglio della scuola, caratteristiche tali da assicurare lo svolgimento di un efficace tirocinio sotto l'aspetto eminentemente pratico. Art. 507. Durante ogni anno saranno svolte esercitazioni pratiche e conferenze su argomenti di puericultura. Gli iscritti hanno obbligo di internato con le modalita' e l'orario che saranno stabiliti dal direttore della scuola, sentito il parere della facolta'. Alla fine di ognuno dei primi due anni gli iscritti dovranno sostenere l'esame delle materie d'insegnamento. Al termine del 2° anno dovranno sostenere un esame teorico generale, mentre al termine del 3° anno dovranno sostenere un esame pratico unitamente all'esame di diploma che sara' valido a tutti gli effetti. Gli articoli 519, 520, 521 e 522, relativi alla "Scuola di perfezionamento in odontoiatria e protesi dentaria" che muta la denominazione in quella di "Scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria", sono abrogati e sostituiti dai seguenti, con il relativo spostamento della numerazione degli articoli successivi: Scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria Art. 519. - La scuola ha la durata di tre anni. Art. 520. - Il numero degli iscritti e' di centoquarantacinque (145) per i tre anni di corso. Art. 521. - Le materie di insegnamento nei tre anni di corso sono le seguenti: 1° Anno: 1) Embriologia ed anatomia dentaria e maxillo-facciale; 2) Microbiologia e igiene orale; 3) Farmacologia; 4) Patologia odontostomatologica; 5) Odontotecnica; 6) Anestesia e chirurgia stomatologica; 7) Odontoiatria conservativa (1° anno) (biennale); Esercitazioni pratiche. 2° Anno: 1) Odontoiatria conservativa (2° anno); 2) Clinica protesica dentaria e maxillo-facciale (1° anno) (biennale); 3) Paradontologia (1° anno) (biennale); 4) Anatomia e istopatologia odontostomatologica; 5) Odontoiatria infantile; 6) Radiologia odontostomatologica; 7) Ortopedia dento-maxillo-facciale (1° anno) (biennale); 8) Chirurgia maxillo-facciale (1° anno) (biennale); Esercitazioni pratiche. 3° Anno: 1) Clinica odontostomatologica; 2) Chirurgia maxillo-facciale (2° anno); 3) Medicina legale odontostomatologica e delle assicurazioni; 4) Ortopedia dento-maxillo-facciale (2° anno); 5) Clinica protesica dentaria e maxillo-facciale (2° anno); 6) Parodontologia (2° anno); Esercitazioni pratiche. Gli articoli 532, 533 e 534, relativi alla "Scuola di clinica della tubercolosi e delle malattie delle vie respiratorie" che muta la denominazione in quella di "Scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio" sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio Art. 532. - Il corso per la specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio ha la durata di tre anni. Il numero degli iscritti al primo anno non potra' essere superiore a quaranta. Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. Art. 533. - Il piano di studi e' il seguente: 1° Anno: 1) Anatomia ed istologia patologica della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio (biennale); 2) Patologia della tubercolosi polmonare ed extrapolmonare; 3) Patologia delle malattie dell'apparato respiratorio; 4) Fisiologia e fisiopatologia generale dell'apparato respiratorio; 5) Semeiotica fisica e funzionale dell'apparato respiratorio; 6) Microbiologia; 7) Epidemiologia e statistica sanitaria della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio; 2° Anno: 1) Anatomia e istologia patologica della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio (biennale); 2) Clinica della tubercolosi (biennale); 3) Clinica delle malattie dell'apparato respiratorio (biennale); 4) Fisiopatologia speciale della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio; 5) Broncologia; 6) Radiologia dell'apparato respiratorio; 7) Profilassi della tubercolosi; 8) Igiene e legislazione sociale. 3° Anno: 1) Clinica della tubercolosi (biennale); 2) Clinica delle malattie dell'apparato respiratorio (biennale); 3) Chemioterapia della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio; 4) Terapia fisiomeccanica nella tubercolosi e nelle malattie dell'apparato respiratorio; 5) Terapia chirurgica nella tubercolosi e nelle malattie dell'apparato respiratorio. Art. 534. - I corsi di insegnamento sono integrati da turni obbligatori di internato nei reparti di degenza e nei laboratori di ricerca, da esercitazioni pratiche, da seminari e da conferenze. Alla fine di ogni anno saranno tenuti gli esami relativi. Il non aver sostenuto le prove, o l'averle sostenute con esito sfavorevole, non inibisce il passaggio all'anno successivo: pero' chi non ha superato gli esami dell'anno precedente non puo' presentarsi a quelli degli anni successivi. Le materie di insegnamento saranno raggruppate in due esami teorici per ogni anno di corso. Gli esami di clinica saranno teorici e pratici. Per il conseguimento del diploma di specializzazione e' prevista la presentazione e la discussione di una dissertazione scritta. Sono ammesse abbreviazioni di corso non superiori al 1° anno di corso della scuola, in base alla presentazione di una provata qualificazione, a giudizio del direttore della scuola.
LEONE SCALFARO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 ottobre 1972
Atti del Governo, registro n. 251, foglio n. 117. - CARUSO
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.