DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1972, n. 627
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente delega al Governo per il riordinamento della amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali, sostituito dall'art. 6 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, riguardante proroga, modifiche e integrazioni della predetta delega;
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, concernente "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato";
Ritenuta la necessita' di provvedere, in attuazione della delega sopra indicata, alla semplificazione ed allo snellimento delle procedure in materia di amministrazione e contabilita' generale dello Stato;
Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 21 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la riforma della amministrazione e per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Gli articoli 10, 52, 59 e 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti: Art. 10, primo comma. - Per l'acquisto all'estero di combustibili, di tabacchi, di beni la cui produzione e' garantita da privativa industriale, di macchinari, di strumenti ed oggetti di precisione che solo ditte straniere possono fornire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti, nonche' per l'esecuzione allo estero di lavori relativi ai beni predetti e per il noleggio delle navi destinate ai trasporti di combustibili, l'amministrazione puo' provvedere direttamente nei luoghi di produzione e nei principali mercati stranieri a trattativa privata. Ai relativi contratti non sono applicabili le norme contenute negli articoli 5, 6, secondo comma, e 19 del presente decreto. Per l'acquisto e la permuta all'estero di terreni edificatori ed edifici da destinarsi a sedi di rappresentanze diplomatiche e consolari non si applica il disposto degli articoli 5 e 6, secondo comma, del presente decreto. Art. 52. - Il Ministro puo' delegare la facolta' di assumere impegni sul bilancio dello Stato a funzionari dipendenti, ed eventualmente di altre amministrazioni, nei limiti e con le modalita' stabilite con proprio decreto di concerto con il Ministro per il tesoro. Art. 59. - E' in facolta' dell'amministrazione di disporre, sullo stesso capitolo, piu' aperture di credito a favore di un funzionario delegato, purche' l'importo costituito dalla differenza tra i fondi accreditati al medesimo e gli ordinativi e buoni trasmessi alla tesoreria, non superi per detto capitolo il limite stabilito dal precedente art. 56. Art. 74. - Gli agenti incaricati della riscossione delle entrate e dell'esecuzione dei pagamenti delle spese, o che ricevano somme dovute allo Stato e altre delle quali lo Stato diventa debitore, o hanno maneggio qualsiasi di denaro ovvero debito di materie, nonche' coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti ai detti agenti, dipendono direttamente, a seconda dei rispettivi servizi, dalle amministrazioni centrali o periferiche dello Stato, alle quali debbono rendere il conto della gestione, e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del tesoro e alla giurisdizione della Corte dei conti. Sono anche obbligati alla resa del conto alle amministrazioni centrali o periferiche dalle quali direttamente dipendono gli impiegati ai quali sia stato dato incarico di riscuotere entrate di qualunque natura e provenienza. I conti giudiziali sono trasmessi dalle amministrazioni di cui ai commi precedenti per il controllo di rispettiva competenza alle ragionerie centrali, regionali e provinciali dello Stato, a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, entro i due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce. Le predette ragionerie, riveduti i conti ad esse pervenuti, qualora non abbiano nulla da osservare, appongono sui singoli conti la dichiarazione di aver eseguito il riscontro di loro competenza e li trasmettono alla Corte dei conti entro i due mesi successivi alla data della loro ricezione ovvero a quella della ricezione dei chiarimenti o dei documenti richiesti.
Art. 2
Gli articoli 3, 12, 36, 49, 50 e 51 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sono modificati come segue: Art. 3. - Il primo comma e' sostituito dai seguenti: "I contratti dai quali derivi un'entrata per lo Stato debbono essere preceduti da pubblici incanti, salvo che per particolari ragioni, delle quali dovra' farsi menzione nel decreto di approvazione del contratto, e limitatamente ai casi da determinare con il regolamento, l'amministrazione non intenda far ricorso alla licitazione ovvero nei casi di necessita' alla trattativa privata. I contratti dai quali derivi una spesa per lo Stato debbono essere preceduti da gare mediante pubblico incanto o licitazione privata, a giudizio discrezionale dell'amministrazione". Art. 12. - All'art. 12 sono aggiunti i seguenti commi: "Per esigenze connesse con la situazione economica del Paese, con decreto del Ministro per il tesoro puo' consentirsi, per periodi di durata determinata che, in deroga a quanto disposto dal precedente quarto comma, le amministrazioni dello Stato, comprese quelle autonome, anticipino fino alla meta' del prezzo prima dell'inizio della esecuzione del contratto, a fronte della prestazione di idonee garanzie bancarie o equivalenti da parte del fornitore o dell'imprenditore. La misura della anticipazione, il graduale recupero della medesima e il grado delle garanzie sono stabilite con il suddetto decreto. Con le medesime modalita' e garanzie la prima anticipazione puo' essere seguita da altre in relazione allo stato di avanzamento dei lavori fino ad un massimo del settantacinque per cento del prezzo. Le anticipazioni sono revocate ove l'esecuzione del contratto non abbia inizio nei termini stabiliti o lo possono essere ove l'esecuzione non sia proseguita secondo gli obblighi contrattuali. In entrambi i casi spettano all'amministrazione anche gli interessi legali sulle somme anticipate. Le disposizioni di cui ai precedenti commi sesto e settimo si applicano agli enti locali e agli altri enti pubblici nonche' agli istituti ed aziende operanti comunque nell'ambito della pubblica amministrazione". Art. 36. - Il primo ed il secondo comma sono sostituiti dai seguenti: "I residui delle spese correnti (o di funzionamento o di mantenimento) non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello cui si riferiscono si intendono perenti agli effetti amministrativi; quelli relativi a spese per lavori, forniture e servizi possono essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello cui si riferiscono. Le somme eliminate ai sensi del presente comma possono pero' riprodursi in uno speciale capitolo degli esercizi successivi. I residui delle spese in conto capitale (o di investimento) possono essere mantenuti in bilancio fino a che permanga la necessita' delle spese per cui gli stanziamenti vennero istituiti e in ogni caso non oltre il quinto esercizio successivo a quello in cui fu inscritto l'ultimo stanziamento. Per le spese in annualita' il periodo di conservazione decorre, invece, dall'esercizio successivo a quello di inscrizione in bilancio di ciascun limite di impegno. Le somme eliminate non possono essere riprodotte negli esercizi successivi". Art. 49. - Dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: "Per le spese da erogarsi per legge in annualita', il primo di ciascun stanziamento da inscrivere in bilancio in dipendenza di autorizzazione legislativa costituisce il limite massimo a carico del quale possono essere assunti impegni ed eseguiti pagamenti relativi alla prima annualita'. Gli impegni, cosi' assunti si estendono per tanti esercizi quante sono le annualita' da pagare sugli stanziamenti di bilancio degli esercizi successivi". Art. 50. - Dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: "Per gli stipendi, le pensioni e le spese fisse similari la registrazione dell'impegno puo' essere effettuata con frequenza periodica con le modalita' stabilite dal Ministro per il tesoro". Art. 51. - E' aggiunto il seguente comma: "Per le spese indicate nel precedente comma, pagabili ai sensi del successivo art. 56 sulla base di aperture di credito, e' consentita l'emissione di ordini di accreditamento per importi corrispondenti al fabbisogno trimestrale, con l'obbligo per il funzionario delegato di disporre i pagamenti per importi non superiori alla quota corrispondente al periodo di tempo cui la spesa si riferisce".
Art. 3
Al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono aggiunti i seguenti articoli: 5-bis, 59-bis, 61-bis, 67-bis e 68-bis. Art. 5-bis. - Per l'acquisto di autoveicoli, motoveicoli, mezzi di trasporto in genere e loro parti di ricambio, prodotti dall'industria nazionale, nonche' per l'acquisto di carburanti e lubrificanti destinati alle forze armate e forniti dall'industria nazionale, non si applica il disposto del precedente art. 5 e quello del successivo articolo 6, secondo comma. Art. 59-bis. - I funzionari delegati hanno l'obbligo di utilizzare interamente i fondi di ciascuna apertura di credito prima di emettere ordinativi o buoni sulle successive aperture di credito. I medesimi funzionari delegati, qualora accertino al 20 gennaio una rimanenza di importi non superiore alle lire 10.000 su singoli ordini di accreditamento relativi all'anno decorso, provvedono entro il 31 dello stesso mese ad estinguere tali ordini mediante versamento della detta rimanenza in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata. Art. 61-bis. - Gli ordini di accreditamento riguardanti le spese in conto capitale, emessi sia in conto competenze che in conto residui, rimasti in tutto o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio, possono essere trasportati interamente o per la parte inestinta all'esercizio successivo, su richiesta del funzionario delegato. La disposizione di cui al precedente comma non si applica agli ordini di accreditamento emessi sui residui che, ai sensi dell'art. 36, secondo comma, del presente decreto, devono essere eliminati alla chiusura dell'esercizio. Art. 67-bis. - In deroga al disposto del secondo comma del precedente articolo, i titoli di spesa emessi a favore di persone giuridiche pubbliche e di persone giuridiche private, di cui agli articoli 11 e 12 del codice civile nonche' di enti, associazioni ed istituzioni non riconosciuti giuridicamente - sottoposti o non a vigilanza e tutela governativa - sono estinti, senza presentazione, qualora prescritta, della bolletta di riscossione, mediante accreditamento in conto corrente postale intestato ai medesimi. L'accreditamento al conto corrente postale deve essere eseguito non oltre il quinto giorno dalla data di ricezione del titolo di spesa da parte della tesoreria, qualora non ostino ragioni di compensazione con crediti dello Stato. Art. 68-bis. - Gli ordinativi diretti, gli ordinativi su ordini di accreditamento, gli ordinativi su contabilita' speciali e gli ordini di pagamento su ruoli di spesa fissa, non pagati entro il mese di gennaio successivo all'esercizio in cui sono stati emessi, sono commutati di ufficio, a favore delle persone autorizzate a riscuotere ed a quietanzare, in vaglia cambiari non trasferibili dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria. I titoli di spesa di cui al precedente comma commutati in vaglia cambiari si considerano, agli effetti del rendiconto generale dello Stato, titoli pagati. Con decreto del Ministro per il tesoro saranno stabiliti l'importo minimo dei vaglia cambiari, le modalita' per l'invio e la consegna di essi, i rapporti tra il Tesoro e l'istituto incaricato del servizio di tesoreria in relazione all'accertamento dell'effettivo pagamento dei vaglia medesimi, nonche' i casi in cui non e' ammessa la commutazione di ufficio di cui al primo comma.
Art. 4
L'art. 38-bis del regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440, e successive modificazioni, e' soppresso.
Art. 5
Alla gestione dei fondi occorrenti ai provveditorati alle opere pubbliche per la Sicilia e per la Sardegna, nonche' al Magistrato per il Po in Parma ed al Magistrato alle acque di Venezia per lo svolgimento delle rispettive attivita' istituzionali, si applicano le disposizioni della legge 17 agosto 1960, n. 908.
Art. 6
Le disposizioni contenute nei precedenti articoli 4 e 5 hanno effetto dal primo esercizio finanziario successivo alla pubblicazione del presente decreto.
LEONE ANDREOTTI - GAVA - MALAGODI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 novembre 1972
Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 2. - CARUSO.
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