DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 634
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;
Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 1972, n. 321;
Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 17, comma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta:
TITOLO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Oggetto dell'imposta
L'imposta di registro si applica, nella misura indicata nella tariffa allegato A al presente decreto, agli atti soggetti a registrazione o registrati volontariamente.
Art. 2
Atti soggetti a registrazione
Sono soggetti a registrazione, a norma degli articoli seguenti: 1) gli atti indicati nella tariffa, se formati per iscritto nel territorio dello Stato; 2) i contratti verbali indicati nell'art. 3; 3) le operazioni delle societa' ed enti esteri indicate nell'art. 4; 4) gli atti formati all'estero, comprese le sentenze pronunziate dai consoli italiani, che importano trasferimento della proprieta' ovvero costituzione o trasferimento di altri diritti reali su beni immobili esistenti nel territorio dello Stato e quelli che hanno per oggetto la locazione o l'affitto di tali beni.
Art. 3
Contratti verbali
Sono soggetti a registrazione i contratti verbali: 1) di locazione o affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite; 2) di trasferimento e di affitto di aziende esistenti nel territorio dello Stato e di costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento sulle stesse e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite. Gli altri contratti verbali sono soggetti a registrazione quando siano enunciati in atti presentati per la registrazione, a norma dell'art. 21.
Art. 4
Operazioni di societa' ed enti esteri
Sono soggetti a registrazione: a) l'istituzione nel territorio dello Stato della sede amministrativa di societa' di ogni tipo e oggetto costituite all'estero ovvero della sede amministrativa di associazioni, enti pubblici e privati, consorzi ed altre organizzazioni di persone o di beni con o senza personalita' giuridica, aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali, parimenti costituiti all'estero; b) l'istituzione nel territorio dello Stato della sede legale di uno dei soggetti di cui alla lettera a) avente la sede amministrativa in uno Stato non facente parte della Comunita' economica europea; c) il trasferimento nel territorio dello Stato, da uno Stato non facente parte della Comunita' economica europea, della sede amministrativa o della sede legale di uno dei soggetti di cui alla lettera a) qualora la sede legale o rispettivamente quella amministrativa non si trovi in uno Stato della Comunita' economica europea; d) il trasferimento nel territorio dello Stato, da altro Stato della Comunita' europea, della sede amministrativa di uno dei soggetti di cui alla lettera a) non assoggettabile nello Stato di provenienza all'imposta prevista dalla direttiva della Comunita' economica europea 17 luglio 1969, n. 335; e) il trasferimento nel territorio dello Stato, da altro Stato della Comunita' economica europea, della sede legale di uno dei soggetti di cui alla lettera a) non assoggettabile nello Stato di provenienza all'imposta prevista dalla direttiva di cui alla lettera d) ed avente la sede amministrativa in uno Stato non facente parte della Comunita' economica europea; f) la istituzione o il trasferimento nel territorio dello Stato di sedi secondarie di uno dei soggetti di cui alla lettera a), non avente la sede amministrativa ne' quella legale in uno Stato della Comunita' economica europea, sempreche', in caso di trasferimento, non sia stata assolta, in un altro Stato della Comunita' l'imposta prevista dalla direttiva di cui alla lettera d); g) l'aumento dei capitali destinati alle sedi secondarie stabilite nel territorio dello Stato dai soggetti di cui alla lettera a). Per sede amministrativa si intende la sede della direzione effettiva.
Art. 5
Registrazione in termine fisso e registrazione in caso d'uso
Sono soggetti a registrazione in termine fisso gli atti indicati nella parte prima della tariffa e in caso d'uso quelli indicati nella parte seconda. Le scritture private non autenticate relative a cessioni di beni o prestazioni di servizi soggette all'imposta sul valore aggiunto sono soggette a registrazione in caso d'uso. Si considerano soggette all'imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni di cui al sesto comma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ad eccezione delle locazioni non finanziarie e degli affitti di cui all'art. 10, primo comma, n. 1), del decreto stesso.
Art. 6
Caso d'uso
Si ha caso d'uso quando un atto si deposita, per essere acquisito agli atti, presso le cancellerie giudiziarie nell'esplicazione di attivita' amministrative o presso le amministrazioni dello Stato o gli enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo, salvo che il deposito avvenga ai fini dell'adempimento di una obbligazione dell'amministrazione o dell'ente.
Art. 7
Atti non soggetti a registrazione
Per gli atti indicati nella tabella allegato B non vi e' obbligo di chiedere la registrazione neanche in caso d'uso; se presentati volontariamente alla registrazione l'imposta e' dovuta in misura fissa.
Art. 8
Registrazione volontaria
Chiunque vi abbia interesse puo' chiedere in qualsiasi momento, pagando la relativa imposta, la registrazione di un atto.
TITOLO SECONDO REGISTRAZIONE DEGLI ATTI
Art. 9
Ufficio competente
Competente a registrare gli atti pubblici, le scritture private autenticate e gli atti degli organi giurisdizionali e' l'ufficio del registro nella cui circoscrizione risiede il pubblico ufficiale obbligato a richiedere la registrazione a norma dell'art. 10. La registrazione di tutti gli altri atti puo' essere eseguita da qualsiasi ufficio del registro.
Art. 10
Soggetti obbligati a richiedere la registrazione
La registrazione deve essere richiesta: 1) dalle parti contraenti per le scritture private non autenticate, per i contratti verbali e per gli atti pubblici e privati formati all'estero; 2) dai notai, dagli ufficiali giudiziari, dai segretari o delegati della pubblica amministrazione e dagli altri pubblici ufficiali per gli atti da essi compiuti, ricevuti o autenticati; 3) dai cancellieri e segretari, per le sentenze, i decreti e gli altri atti degli organi giurisdizionali, alla cui formazione hanno partecipato nell'esercizio delle loro funzioni.
Art. 11
Richiesta di registrazione degli atti scritti
Per la registrazione degli atti pubblici e delle scritture private autenticate i notai e gli altri soggetti di cui al n. 2) dell'art. 10 devono presentare, oltre l'atto del quale chiedono la registrazione, una copia certificata conforme. I funzionari indicati al n. 3) dello stesso articolo devono presentare unicamente l'originale dello atto. Per la registrazione degli atti che importano trasferimento, divisione o attribuzione di beni immobili o di diritti reali di godimento su beni immobili o costituzione dei diritti stessi deve essere presentata anche una copia in carta libera. Chi richiede la registrazione di un atto diverso da quelli previsti dal precedente comma deve presentarne all'ufficio del registro due originali ovvero un originale e una fotocopia. Se dell'atto siano stati formati piu' originali, il richiedente puo' ((presentarne)) anche piu' di due e chiedere che su tutti venga apposta la notazione di cui al quarto comma dell'art. 16. Agli atti scritti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana eseguita da un perito iscritto presso il tribunale ed asseverata conforme con giuramento avanti il pretore. In mancanza di periti traduttori iscritti presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio del registro competente la traduzione e' effettuata da persona all'uopo incaricata dal presidente del tribunale. La disposizione di cui al precedente comma non si applica agli atti che, con l'osservanza delle norme sulla competenza, vengono presentati agli uffici compresi nei territori dello Stato nei quali e' ammesso, per legge, l'uso della lingua straniera adoperata nella redazione dell'atto. La richiesta di registrazione di un atto vale anche per gli atti ad esso allegati.
Art. 12
Richiesta di registrazione dei contratti verbali e delle operazioni di societa' ed enti esteri
La registrazione dei contratti verbali che vi sono soggetti in termine fisso deve essere richiesta presentando all'ufficio una denuncia in doppio originale redatta sui modelli forniti dall'ufficio stesso. La denuncia deve essere sottoscritta da almeno una delle parti contraenti e deve indicare le generalita' ed il domicilio di queste, il luogo e la data di stipulazione, l'oggetto, il corrispettivo pattuito e la durata del contratto. Per le operazioni di cui all'art. 4, quando non risultino da atto scritto la denuncia deve essere firmata dal rappresentante della societa' o ente estero ovvero da uno dei soggetti che rispondono delle obbligazioni della societa' o ente. Ai fini del presente decreto la denuncia assume qualita' di atto.
Art. 13
Termini per la richiesta di registrazione
La registrazione degli atti che vi sono soggetti in termine fisso deve essere richiesta entro venti giorni dalla data dell'atto se formati in Italia, entro sessanta giorni se formati all'estero. Per gli inventari, le ricognizioni e le descrizioni dello stato di cose o di luoghi e in genere per tutti gli atti che non sono stati formati in un solo giorno il termine decorre dalla data di chiusura dell'atto; per le scritture private autenticate il termine decorre dalla data dell'ultima autenticazione e per i contratti verbali dell'inizio della loro esecuzione. Per i provvedimenti e gli atti di cui al n. 3) dell'art. 10, diversi dai decreti di trasferimento e dagli atti da essi ricevuti, i cancellieri devono richiederne la registrazione entro cinque giorni da quello in cui il provvedimento e' stato pubblicato o emanato. Nelle ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 12 la registrazione deve essere richiesta entro venti giorni dalla iscrizione nel registro delle imprese, prevista dagli articoli 2505 e seguenti del codice civile, e in ogni caso non oltre sessanta giorni dalla istituzione della sede amministrativa, legale o secondaria ovvero dal trasferimento della sede amministrativa o legale nel territorio dello Stato.
Art. 14
Termine per la richiesta di registrazione degli atti soggetti ad approvazione od omologazione
Per gli atti soggetti ad approvazione od omologazione da parte della pubblica amministrazione o dell'autorita' giudiziaria ordinaria o per quelli che non possono avere esecuzione senza che sia trascorso un intervallo di tempo fissato dalla legge, il termine di cui allo articolo precedente decorre dal giorno in cui i soggetti tenuti a richiedere la registrazione hanno avuto notizia a norma del comma successivo del provvedimento di approvazione o di omologazione ovvero dal giorno in cui l'atto e' divenuto altrimenti eseguibile. Agli effetti del presente articolo i funzionari e i cancellieri preposti all'ufficio che ha provveduto all'approvazione od omologazione dell'atto devono, entro cinque giorni dall'emanazione del provvedimento, darne notizia alle parti ovvero ai notai o funzionari che hanno rogato l'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. All'atto da registrare devono essere uniti in originale o copia autentica, a cura del richiedente, il provvedimento di approvazione o di omologazione e la lettera di cui al comma precedente.
Art. 15
Registrazione d'ufficio
In mancanza di richiesta da parte dei soggetti indicati nell'art. 10 la registrazione e' eseguita d'ufficio, previa riscossione dell'imposta dovuta: 1) per gli atti pubblici e per le scritture private autenticate conservati presso il pubblico ufficiale che li ha formati o le ha autenticate; qualora non si rinvenga un atto pubblico o una scrittura privata iscritti nel repertorio, la registrazione e' eseguita sulla base degli elementi da questo desumibili; 2) per le scritture private non autenticate soggette a registrazione in termine fisso quando siano depositate presso pubblici uffici o quando l'amministrazione finanziaria ne sia venuta legittimamente in possesso; 3) per i contratti verbali di cui al n. 1) del primo comma dell'art. 3 e per le operazioni di cui all'art. 4 quando il contratto o l'operazione, in difetto di prova diretta, risulti da presunzioni gravi, precise e concordanti; 4) per i contratti verbali di cui al n. 2) del primo comma dell'art. 3 quando, in difetto di prova diretta, la loro esistenza risulti, continuando nello stesso locale o in parte di esso, la stessa attivita' commerciale, da cambiamenti nella ditta, nell'insegna o nella titolarita' dell'esercizio ovvero da altre presunzioni gravi precise e concordanti. Nelle ipotesi previste dai numeri 3) e 4) del comma precedente e' ammessa la prova contraria ad esclusione di quella testimoniale.
Art. 16
Esecuzione della registrazione
La registrazione e' eseguita, previo pagamento dell'imposta liquidata dall'ufficio, con la data del giorno in cui e' stata richiesta. L'ufficio puo' differire la liquidazione dell'imposta per non piu' di tre giorni; il differimento non e' consentito qualora ritardi o impedisca l'adozione di un provvedimento ovvero il deposito dell'atto entro un termine di decadenza. ((La registrazione consiste nell'annotazione degli atti e delle denunce in appositi registri con l'indicazione del numero progressivo annuale, della data della registrazione, del nome del richiedente, della natura dell'atto, delle parti e delle somme riscosse; sono conservate in appositi volumi rilegati le richieste di registrazione, previste dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, cosi' come sostituito dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, sulle quali viene apposto il numero e la data di registrazione)). ((L'ufficio in calce o a margine degli originali e delle copie dell'atto o della denuncia, annota la data ed il numero della registrazione ed appone la quietanza della somma riscossa ovvero dichiara che la registrazione e' stata eseguita a debito; l'annotazione dell'avvenuta registrazione deve essere fatta anche sugli atti eventualmente allegati)). L'ufficio, in calce o a margine degli originali e delle copie dell'atto o della denuncia, annota la data e il numero della registrazione, la persona nei cui interesse e' stata richiesta ed il foglio e' il numero del registro, trascrive la liquidazione dell'imposta ed appone la quietanza della somma riscossa ovvero dichiara che la registrazione e' stata eseguita a debito. L'annotazione deve essere apposta anche sugli atti eventualmente allegati, specificando la somma riscossa per la loro registrazione. Quando la registrazione e' stata eseguita con il pagamento dell'imposta in misura fissa a norma dell'art. 26 deve esserne fatta espressa menzione. Eseguita la registrazione, l'ufficio restituisce al richiedente l'originale dell'atto pubblico o un originale della scrittura privata o della denuncia. Per, le scritture private presentate in unico originale, l'ufficio restituisce la fotocopia da esso certificata conforme.
Art. 16-bis
((Registrazione delle denunce dei contratti verbali di locazione. In deroga alle disposizioni dell'articolo precedente l'imposta dovuta sulle denunce di contratti verbali di locazione ed affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, e' liquidata dallo stesso denunciante ed assolta entro venti giorni mediante versamento del relativo importo in un conto corrente postale, intestato all'ufficio del registro affitti di Roma. Il termine predetto decorre dall'inizio della esecuzione del contratto o dalla data in cui e' attuata la cessione o ha effetto la risoluzione o la proroga. La disposizione del comma precedente si applica anche alle denunce di cui all'art. 34, qualora si riferiscano a contratti scritti, gia' registrati, di locazione ed affitto di beni immobili esistenti nello Stato. Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, e' stabilito il numero del conto corrente postale di cui al primo comma ed approvato lo speciale modello di versamento sul quale devono essere indicati il nome del richiedente, la natura dell'atto, le parti fra le quali questo e' stato posto in essere. L'apposizione da parte dell'ufficio postale del bollo a data e la conservazione presso l'ufficio del registro della parte del modello ad esso riservata sostituiscono la registrazione))
Art. 17
Effetti della registrazione
La registrazione attesta l'esistenza degli atti, attribuisce ad essi data certa di fronte ai terzi a norma dell'art. 2704 del codice civile e ne assicura la conservazione. L'ufficio del registro conserva gli originali e le copie trattenute ai sensi dell'art. 16 e, trascorsi dieci anni, li trasmette all'archivio notarile, ad eccezione delle denuncie di contratti verbali che vengono distrutte. Su richiesta delle parti contraenti, dei loro aventi causa o di coloro nel cui interesse la registrazione e' stata eseguita, l'ufficio del registro rilascia copia delle scritture private, delle denuncie e degli atti formati all'estero dei quali sia ancora in possesso, nonche' delle note di registrazione di qualunque atto pubblico o privato. Il rilascio di copie ad altre persone puo' avvenire soltanto su autorizzazione del pretore competente.
Art. 18
Denuncia di eventi successivi alla registrazione
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