DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 635
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;
Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 1972, n. 321;
Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 17, comma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta:
TITOLO I IMPOSTE IPOTECARIE
Art. 1
Oggetto dell'imposta
Le formalita' di trascrizione, iscrizione, rinnovazione, cancellazione e annotamento eseguite nei pubblici registri immobiliari sono soggette alle imposte proporzionali e fisse previste dal presente decreto.
Art. 2
Competenza territoriale
Le formalita' previste nel precedente articolo 1 devono essere eseguite presso gli uffici dei registri immobiliari indicati negli articoli 2663 e 2827 del codice civile.
Art. 3
Imponibile per la trascrizione
L'imposta di trascrizione e' commisurata all'imponibile determinato ai fini dell'imposta di registro o dell'imposta sulle successioni e donazioni. Se l'atto o la successione e' esente dall'imposta di registro o dall'imposta sulle successioni e donazioni l'imponibile e' determinato secondo le disposizioni relative a tali imposte.
Art. 4
Imponibile per le iscrizioni e rinnovazioni
Per la determinazione dell'imposta dovuta sulle iscrizioni e sulle rinnovazioni si tiene conto dell'ammontare del capitale e degli accessori per cui l'ipoteca e' iscritta o rinnovata. Gli interessi debbono aggiungersi nell'ammontare dichiarato nella nota prescritta dall'art. 2839 del codice civile; se essi sono indicati soltanto nella misura, l'imponibile si determina cumulando le annualita' degli interessi ai quali per legge si estende la iscrizione o la rinnovazione. Se l'ipoteca e' iscritta per una rendita o pensione, l'imponibile si determina con i criteri stabiliti ai fini dell'imposta di registro.
Art. 5
Soggetti obbligati al pagamento
Sono tenuti al pagamento delle imposte ipotecarie oltre ai pubblici ufficiali che hanno ricevuto o autenticato l'atto soggetto a trascrizione, coloro che richiedano le formalita' previste nell'art. 1. Sono altresi' solidamente tenuti al pagamento delle imposte medesime tutti coloro nel cui interesse e' stata fatta la richiesta e nel caso di iscrizioni e rinnovazioni, anche i debitori contro i quali e' stata iscritta o rinnovata l'ipoteca.
Art. 6
Imposta relativa a piu' formalita'
E' soggetta ad imposta proporzionale una sola formalita' quando per lo stesso credito ed in virtu' dello stesso atto debbono eseguirsi piu' iscrizioni o piu' rinnovazioni; per ciascuna delle altre iscrizioni o rinnovazioni e' dovuta l'imposta fissa. Se le formalita' sono da eseguirsi in diversi uffici dei registri immobiliari, debbono presentarsi all'ufficio presso il quale si paga l'imposta proporzionale, oltre le note prescritte, altrettante note quanti sono gli uffici in cui la formalita' deve essere ripetuta e sopra ciascuna di esse l'ufficio medesimo deve annotare gli estremi della ricevuta rilasciata ai sensi dell'art. 8 del presente decreto per l'imposta proporzionale ed apporre la dichiarazione di eseguita formalita'. Le stesse disposizioni si applicano alle cancellazioni ed agli altri annotamenti soggetti ad imposta proporzionale. E' dovuta l'imposta in misura fissa per le formalita' di conferma, di esecuzione o di rettifica quando per le relative trascrizioni, iscrizioni o rinnovazioni e' stata corrisposta l'imposta proporzionale.
Art. 7
Uffici competenti per l'accertamento e la riscossione
Le imposte previste dagli articoli 5 e 6 della tariffa annessa al presente decreto devono corrispondersi agli uffici del registro nel termine stabilito per il pagamento delle imposte di registro o di successione. Agli stessi uffici devono corrispondersi anche le imposte fisse dovute per trascrizioni obbligatorie, in forza del medesimo atto o sentenza assoggettati all'imposta proporzionale, nonche' la soprattassa eventualmente applicabile a termini del primo comma dell'art. 17 del presente decreto. Le altre imposte, pene pecuniarie e soprattasse debbono essere pagate alle conservatorie dei registri immobiliari, contemporaneamente alla richiesta della iscrizione, della rinnovazione, della trascrizione e dell'annotamento nei registri immobiliari.
Art. 8
Prova del pagamento dell'imposta
La prova dell'avvenuto pagamento delle imposte deve essere data solo con le certificazioni stabilite nei commi successivi. Nel caso in cui le imposte vengano pagate agli uffici dei registri immobiliari questi sulla certificazione che rilasciano a prova della eseguita formalita', nonche' sulla nota che rimane presso l'ufficio indicheranno in lettere e in cifre le somme pagate. Nel caso previsto dall'art. 6 del presente decreto, l'ufficio presso il quale e' stata eseguita la formalita' col pagamento dell'imposta fissa, ritira dalla parte la nota ipotecaria sulla quale fu trascritta la ricevuta della imposta proporzionale pagata. Le imposte di trascrizione, riscosse dagli uffici del registro, debbono essere distintamente menzionate sugli atti, sulle sentenze, sulle denunzie e sulle quietanze rilasciate in prova dell'eseguito pagamento delle imposte di registro e di successione. L'ammontare delle imposte ipotecarie deve risultare distinto anche sulle copie dei titoli registrati prodotte al conservatore da notai, cancellieri ed altri pubblici ufficiali ai fini della trascrizione.
Art. 9
Riscossione e restituzione delle imposte e delle soprattasse - Privilegio
Per la riscossione e la restituzione delle imposte e delle soprattasse stabilite dal presente decreto sono applicabili le disposizioni in materia di imposte di registro e di successione. Le imposte ipotecarie, oltre che dai privilegi stabiliti dal codice civile, sono garantite dal credito iscritto e sono privilegiate sopra tutte le altre ragioni che possono spettare ad altri sul credito medesimo. Il privilegio si estingue con il decorso di cinque anni dalla data della registrazione dell'atto o della eseguita formalita'.
Art. 10
Esecuzione di formalita' senza contemporaneo pagamento dell'imposta
Possono essere eseguite anche senza l'obbligo del contemporaneo pagamento delle imposte: 1) le iscrizioni, rinnovazioni ed annotamenti che sono richiesti dal pubblico ministero nell'interesse dei privati, da pubblici ufficiali ed anche da privati in virtu' di un obbligo loro imposto per legge; 2) le formalita' richieste nell'interesse delle amministrazioni dello Stato. Il conservatore deve indicare il debito dell'imposta nel certificato attestante l'eseguita formalita' e deve promuovere contro i debitori gli atti per la riscossione.
Art. 11
Formalita' da eseguirsi a debito
Sono eseguite a debito, salvo il recupero secondo le disposizioni delle rispettive leggi: 1) le iscrizioni richieste ai sensi dell'art. 616 del codice di procedura penale, nonche' quelle comunque relative a crediti dello Stato dipendenti dall'amministrazione della giustizia penale; 2) le iscrizioni di cui all'art. 26 della legge 7 gennaio 1929, n. 4; 3) le formalita' richieste nei procedimenti civili nell'interesse delle amministrazioni dello Stato e di persone o di enti morali ammessi al gratuito patrocinio; 4) le formalita' necessarie nelle procedure di fallimento. Nei casi di cui ai numeri 1) e 2) del comma precedente l'imposta prenotata e' riscossa in ragione della somma che risulta definitivamente dovuta.
Art. 12
Formalita' da eseguirsi gratuitamente
Non sono soggette alle imposte le formalita' e le certificazioni eseguite nell'interesse delle amministrazioni dello Stato.
Art. 13
Trascrizione del certificato di denunziata successione
Oltre gli atti previsti dal codice civile, dal codice di procedura civile e dalle altre leggi speciali, deve rendersi pubblico col mezzo della trascrizione agli effetti stabiliti dal presente decreto, il certificato di denunziata successione, quando contiene disposizioni relative a beni immobili. Tale certificato deve essere redatto a cura del capo dell'Ufficio del registro, in dipendenza di successioni ereditarie, testate od intestate, a chiunque siano devoluti i beni e qualunque sia il loro valore, indipendentemente dalle passivita' che li gravano.
Art. 14
Termini per la trascrizione
Fermi gli obblighi imposti dall'art. 2671 del codice civile a carico dei notai ed altri pubblici ufficiali, la trascrizione degli atti e provvedimenti ricevuti dal cancelliere, che vi sono soggetti, deve essere richiesta a cura del cancelliere medesimo entro il termine di trenta giorni dalla data della redazione o della pubblicazione. Quando presso la cancelleria non esista deposito per le spese, la trascrizione puo' essere eseguita con la prenotazione delle imposte a debito, per il recupero delle quali il conservatore procede contro le parti interessate a norma dell'art. 9 del presente decreto. La trascrizione del certificato di denunziata successione deve essere richiesta, per conto delle parti, nel termine di trenta giorni dalla data di pagamento della relativa imposta, dal capo dell'ufficio del registro, il quale provvedera' a redigere, a spese delle parti, la nota in doppio esemplare per la trascrizione quando la stessa non e' stata presentata dagli interessati. Le note conservano il carattere di atto di parte e lo Stato non ne assume alcuna responsabilita'.
Art. 15
Termini per gli annotamenti
Gli annotamenti disposti dagli articoli 2654, 2655 del codice civile devono essere richiesti, a cura delle parti o dei loro procuratori, entro il termine di trenta giorni dalla data degli atti o della notificazione delle domande giudiziali o della pubblicazione delle sentenze o della pronunzia del decreto. Il notaio od altro pubblico ufficiale che ha ricevuto od autenticato l'atto soggetto a trascrizione, ha l'obbligo di richiederne la formalita' nel termine di trenta giorni dalla data dell'atto ricevuto od autenticato.
Art. 16
Scadenza dei termini in giorno festivo
Se l'ultimo giorno utile per la richiesta della formalita' o per il pagamento della imposta e' festivo, la scadenza e' prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.
Art. 17
Sanzioni
Per l'omissione della richiesta di trascrizione degli atti e sentenze e di ogni altra trascrizione obbligatoria si applica la pena pecuniaria da una a tre volte l'imposta. Per l'omissione della richiesta della formalita' di trascrizione o di annotamento soggetta ad imposta fissa o non soggetta ad imposta o da eseguirsi a debito si applica la pena pecuniaria da lire diecimila a lire centomila. Per l'omissione della richiesta di trascrizione del certificato di successione si applica la pena pecuniaria da lire diecimila a lire centomila. Per ogni altra inosservanza delle norme del presente decreto nonche' del disposto dei commi primo, terzo e quarto dell'art. 26 della legge 25 giugno 1943, n. 540, si applica la pena pecuniaria da lire diecimila a lire cinquantamila. Se l'imposta di trascrizione di cui all'art. 5 della tariffa annessa al presente decreto e' pagata dopo la scadenza del termine stabilito dall'art. 14 si applica una soprattassa pari al venti per cento dell'imposta con il minimo di lire duemila.
Art. 18
Irrogazione e riscossione delle pene pecuniarie
Gli uffici dei registri immobiliari procedono alla irrogazione delle pene pecuniarie ed alla loro riscossione secondo le norme stabilite in materia di imposte di registro e di successione.
Art. 19
Decadenza
Le imposte, soprattasse e pene pecuniarie previste dal presente decreto devono essere richieste, a pena di decadenza, entro tre anni dal giorno in cui e' stata eseguita o doveva essere eseguita la relativa formalita'. Nello stesso termine di decadenza, decorrente dal giorno del pagamento, deve essere richiesta la restituzione delle imposte, soprattasse e pene pecuniarie indebitamente pagate.
Art. 20
Emolumenti e diritto di scritturato
Restano ferme le norme di cui alla legge 23 ottobre 1969, n. 789 e alla legge 25 luglio 1971, n. 545 e tariffa annessa.
TITOLO II IMPOSTE CATASTALI
Art. 21
Presupposto e misura del tributo
((L'esecuzione delle volture catastali e' soggetta alla imposta del 4 per mille sul valore dei beni immobili, rustici ed urbani, accertato agli effetti delle imposte di registro e di successione o determinato a norma del precedente art. 3. Per gli atti di trasferimento immobiliare soggetti alla imposta sul valore aggiunto, l'imposta di cui al primo comma e' dovuta nella misura fissa di lire ventimila)).
Art. 22
Accertamento e riscossione
Per l'accertamento e la riscossione delle imposte catastali e delle relative soprattasse e pene pecuniarie sono applicabili le disposizioni in materia di imposte di registro e di successione.
TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 23
Disposizioni transitorie in materia di esenzioni e di agevolazioni
Per le esenzioni e le agevolazioni in materia di imposte ipotecarie, nonche' i regimi tributari sostitutivi di tale tributo previsti dalle leggi vigenti alla data del 31 dicembre 1972, si applicano le norme di cui all'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, concernente l'imposta di registro.
Art. 24
Norme abrogate
Sono abrogate le norme previste dai titoli dal I al VI della legge 25 giugno 1943, n. 540, nonche' tutte le disposizioni contrarie al presente decreto. Rimangono in vigore le norme previste dai titoli VII ed VIII della legge 25 giugno 1943, n. 540, e successive modificazioni ed integrazioni, e tutte le norme riguardanti la conservazione del catasto terreni e del catasto edilizio urbano non in contrasto con le disposizioni del presente decreto. Sono soppressi i diritti da corrispondersi allo Stato di cui alle tabelle allegate al regolamento per la conservazione del catasto terreni approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153. Con decorrenza dal 1 gennaio 1973 cessa di avere applicazione l'addizionale all'imposta ipotecaria istituita con il decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 614, e successive modificazioni. Restano ferme le esenzioni e le agevolazioni vigenti alla data del 31 dicembre 1972 a favore delle cooperative e loro consorzi e dei trasferimenti di terreni destinati alla formazione di imprese agricole diretto-coltivatrici e all'arrotondamento dei fondi da essi posseduti.
Art. 25
Il presente decreto entra in vigore il 1 gennaio 1973.
LEONE ANDREOTTI - RUMOR - VALSECCHI - MALAGODI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 novembre 1972
Atti del Governo, registro n. 252, foglio n. 3. - CARUSO
Tariffa
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