DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 645
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;
Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito con modificazioni, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;
Visto l'art. 161 del regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185;
Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 17, comma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'interno, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta:
Art. 1
Per i servizi relativi all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, di cui agli articoli 1 e 5 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, sono istituiti, nell'ambito della Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, uffici periferici con competenza territoriale a base provinciale e con sede nei capoluoghi di provincia. Ai suddetti uffici sara' destinato, in quanto possibile, personale in servizio nell'Amministrazione delle tasse e imposte indirette sugli affari. ((Nelle province di Bologna, Brescia, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino possono essere istituiti due uffici imposta sul valore aggiunto di cui uno anche con sede diversa dal capoluogo. La sede dell'ufficio da istituirsi in aggiunta al primo, nonche' la ripartizione delle competenze e dei servizi tra i due uffici sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze.))
Art. 2
Gli uffici di cui all'articolo precedente assumono la denominazione di "Ufficio imposta sul valore aggiunto" e sono ordinati in reparti amministrativi, secondo le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1965, n. 691; presso i medesimi e' istituito il servizio autonomo di cassa, previsto dalla legge 15 maggio 1954, n. 270, al quale sono destinati funzionari del ruolo istituito con tale legge. ((I due uffici IVA aventi sede nella stessa provincia assumeranno, rispettivamente, la denominazione di "Primo ufficio imposta sul valore aggiunto" e di "Secondo ufficio imposta sul valore aggiunto" e saranno diretti da primi dirigenti. Presso uno dei due uffici potra' non essere istituito o potra' essere soppresso il servizio autonomo di cassa.))
Art. 3
Gli uffici imposta sul valore aggiunto sono classificati tra gli uffici di prima categoria per il periodo corrente fino al 31 dicembre 1974; per i periodi successivi, la classificazione avra' luogo con le modalita' di cui all'art. 161 del regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185.
Art. 4
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
LEONE ANDREOTTI - VALSECCHI - RUMOR - MALAGODI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 novembre 1972
Atti del Governo, registro n. 252, foglio n. 15. - CARUSO
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.