DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 648

Type DPR
Publication 1972-10-26
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;

Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modifiche, nella legge 24 luglio 1972, numero 321;

Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 17, comma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta:

Art. 1

(Tabella A dei tributi speciali)

La tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni, e' sostituita da quella allegata al presente decreto. ((COMMA ABROGATO DALLA 15 NOVEMBRE 1973, N.734)).

Art. 2

((ARTICOLO ABROGATO DALLA 15 NOVEMBRE 1973, N.734)).

Art. 3

((ARTICOLO ABROGATO DALLA 15 NOVEMBRE 1973, N.734)).

Art. 4

((ARTICOLO ABROGATO DALLA 15 NOVEMBRE 1973, N.734)).

Art. 5

(Fondo di previdenza per il personale dell'amministrazione periferica delle imposte dirette)

E' istituito il fondo di previdenza per il personale dell'amministrazione periferica delle imposte dirette. Al detto fondo sono iscritti di diritto tutti gli impiegati dei ruoli periferici delle imposte dirette, nonche' gli impiegati non di ruolo della stessa amministrazione.((1a))

Art. 6

(Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze e delle intendenze di finanza)

E' istituito il fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze e delle intendenze di finanza. Al predetto fondo e' iscritto di diritto il personale indicato al n. 4) del secondo comma del precedente art. 1, purche' non iscritto ad altri fondi di previdenza e con esclusione degli altri dipendenti civili dello Stato non appartenenti ai ruoli del Ministero delle finanze di cui all'ultima parte del detto n. 4).((1a))

Art. 7

(Regolamenti dei fondi di previdenza)

Con apposito regolamento, da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, saranno stabilite le norme per l'amministrazione e per l'erogazione di ciascuno dei fondi istituiti con i precedenti articoli 5 e 6. In particolare saranno determinate: a) le finalita' mutualistiche e previdenziali; b) la composizione degli organi di amministrazione e di revisione dei conti, con l'osservanza del principio dell'elettivita' almeno parziale dei componenti degli organi Stessi.

Art. 8

(Fondo di previdenza a favore del personale periferico delle tasse e imposte indirette sugli affari)

E' riconosciuta l'istituzione del fondo di previdenza a favore del personale periferico delle tasse e imposte indirette sugli affari di cui al decreto ministeriale 11 febbraio 1952 modificato con decreto ministeriale del 22 giugno 1965. Con decreto del Presidente della Repubblica sara' approvato un nuovo regolamento, in conformita' alle disposizioni di cui al precedente art. 7, per l'amministrazione e l'erogazione del fondo suddetto.((1a))

Art. 9

((ARTICOLO ABROGATO DALLA 15 NOVEMBRE 1973, N.734)).

Art. 10

(Ritenute sugli emolumenti del personale delle conservatorie dei registri immobiliari)

Sul totale lordo degli emolumenti spettanti ai conservatori ed al personale di collaborazione delle conservatorie dei registri immobiliari viene operata una ritenuta con la stessa aliquota stabilita col decreto ministeriale di cui al secondo comma del precedente art. 2. L'importo della predetta ritenuta viene devoluto direttamente al fondo di previdenza a favore del personale periferico delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

Art. 11

(Norme abrogative)

E' abrogato l'ultimo comma dell'art. 3 della legge 28 ottobre 1970, n. 777. Sono, altresi', abrogate tutte le disposizioni che prevedono ritenute a carico dei proventi per tributi speciali in favore del fondo di previdenza per il personale provinciale dell'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, del fondo di previdenza a favore del personale periferico delle tasse e delle imposte indirette sugli affari nonche' della Cassa nazionale di previdenza e mutualita' fra il personale periferico delle imposte dirette.

Art. 12

Il presente decreto entra in vigore il 1 gennaio 1973.

LEONE ANDREOTTI - RUMOR - VALSECCHI - MALAGODI - TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 novembre 1972

Atti del Governo, registro n. 252, foglio n. 10. - CARUSO

Tabella A

TABELLA A Tributi speciali per servizi resi dal Ministero delle finanze ((Parte di provvedimento in formato grafico)) ((2)) ---------------------- AGGIORNAMENTO (1b) Il D.L. 30 settembre 1989, n. 332, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 1989, n. 384, ha disposto (con l'art. 8, comma 3) che " Le tariffe fisse e quelle proporzionali di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, esclusa quella di cui al n. 7 del titolo secondo della medesima tabella, sono sestuplicate." ---------------------- AGGIORNAMENTO (1c) La L. 24 dicembre 1993, n. 537, ha disposto (con l'art. 16, comma 2) che "l titolo III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, e' sostituito da quello di cui alla Tabella C allegata alla presente legge." ---------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 20 giugno 1996, n. 323 convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1996, n. 425 ha disposto (con l'art. 10, comma 13) che "Il titolo III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, e' sostituito da quello di cui alla tabella B allegata al presente decreto".

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