DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1972, n. 652
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto ii testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modifiche;
Veduto il decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, n. 465;
Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:
Art. 1
E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata a Bologna il 12 novembre 1971, tra l'Universita' di Bologna e la locale camera di commercio, per il finanziamento di un posto di assistente ordinario alla cattedra di "Patologia vegetale" della facolta' di agraria dell'Universita' di Bologna.
Art. 2
E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (sub. art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli gia' assegnati alla facolta' di agraria dell'Universita' di Bologna.
Art. 3
I contributi annui a carico della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia di Bologna, vengono determinati in L. 2.800.000 (duemilioniottocentomila) per il mantenimento del posto di cui al precedente art. 2 e in L. 560.000 (cinquecentosessantamila) da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.
Art. 4
L'Universita' di Bologna si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare del posto nel loro importo lordo, sia il contributo, di cui al precedente art. 3, da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.
Art. 5
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente art. 2 sara' senz'altro soppresso e il titolare cessera' immediatamente dal servizio.
LEONE MISASI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 ottobre 1972
Atti del Governo, registro n. 251, foglio n. 129. - CARUSO
Convenzione istituzione di un posto di assistente facolta' di agraria Università Bologna-art. 1
Repertorio n. 2061 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA Convenzione con la camera di commercio di Bologna per la istituzione di un posto di ruolo di assistente alla prima cattedra di patologia vegetale della facolta' di agraria. REPUBBLICA ITALIANA L'anno 1971 (millenovecentosettantuno), oggi 12 (dodici) del mese di novembre, alle ore 16; 12 novembre 1971 in comune e citta' di Bologna, in una sala del rettorato dell'Universita' degli studi di Bologna, via Zamboni n. 33; davanti a me, dott. Sebastiano Mazzaracchio, nato a Castellaneta (Taranto) il 6 aprile 1910, e domiciliato a Bologna, direttore amministrativo dell'universita' stessa, abilitato a rogare gli atti ed i contratti in forma pubblica amministrativa per conto dell'universita' predetta, in virtu' e ai sensi dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, e delegato con decreto rettorale in data 21 aprile 1948, registrato a pagina 448, volume V della Raccolta; alla presenza dei testimoni noti ed idonei, a termini di legge, signori: Fiore dott. Adriano, nato il 1 novembre 1931 a Bologna ed ivi residente, impiegato; Fantini Gino, nato il 18 maggio 1923 a Bologna ed ivi residente, impiegato; si sono personalmente costituiti i signori: Carnacini prof. Tito, nato a Bologna il 29 giugno 1909, e domiciliato a Bologna, docente universitario, il quale interviene al presente atto esclusivamente nella sua veste e qualita' di rettore dell'Universita' degli studi di Bologna, presidente del consiglio di amministrazione della medesima, e come tale suo legale rappresentante, a cio' espressamente autorizzato dal consiglio stesso con delibera in data 18 ottobre 1971, che, in copia autentica, si allega al presente atto sotto la lettera A); Stagni prof. Ernesto, nato a Bologna il 21 luglio 1914, docente universitario, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua veste e qualita' di presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della provincia di Bologna, al presente atto espressamente autorizzato con delibera della giunta camerale in data 23 novembre 1970, n. 544, approvata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 16 luglio 1971 n. 297713, che, in copia autentica, si allega al presente atto sotto la lettera B); tutti di piena capacita' giuridica e della cui identita' personale io, ufficiale rogante, sono certo e faccio fede; Premesso che il consiglio della facolta' di agraria, il senato accademico e il consiglio di amministrazione dell'universita', con deliberazioni in data 18 ottobre, 21 ottobre e 18 ottobre 1971, allegate in copia conforme al presente atto sotto le lettere C), D) ed A) gia' citata, ebbero ad esprimere, ciascuno per quanto di sua competenza, parere favorevole all'istituzione del posto di ruolo di assistente alla I cattedra di patologia vegetale; che i consigli di amministrazione dell'universita' e dell'ente finanziatore, con deliberazioni rispettivamente in data 18 ottobre 1971 e 23 novembre 1970, gia' allegate al presente atto rispettivamente sotto le lettere A) e B), hanno approvato la stipulazione del presente atto, ciascuno nell'ambito della propria competenza; Mentre confermano le premesse di cui sopra, che formano parte integrante del presente atto, le parti, come sopra rappresentate e costituite; Convengono e stipulano quanto segue: Art. 1. Presso la I cattedra di patologia vegetale della facolta' di agraria dell'Universita' degli studi di Bologna e' istituito, con il decreto del Capo dello Stato che approva e rende esecutiva la presente convenzione, ai sensi dell'art. 1 (sub 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di ruolo di assistente destinato all'attivita' del Centro di conservazione e trasformazione dei prodotti ortofrutticoli (CRIOF), in aggiunta ai posti gia' assegnati alla cattedra stessa.
Convenzione istituzione di un posto di assistente facolta' di agraria Università Bologna-art. 2
Art. 2. L'ente finanziatore si impegna ed obbliga a versare annualmente all'Universita' degli studi di Bologna, per il finanziamento ed il mantenimento del posto di ruolo di cui all'art. 1, le seguenti somme: a) lire 2.800.000 (duemilioniottocentomila), pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, di un assistente universitario di ruolo; b) lire 560.000 (cinquecentosessantamila), pari al 20% del contributo di cui alla lettera a) del presente articolo, per la copertura degli oneri inerenti al trattamento di quiescenza e previdenza che possono eventualmente spettare al titolare del posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nella ipotesi di cessazione del servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 7, nonche' per il rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria.
Convenzione istituzione di un posto di assistente facolta' di agraria Università Bologna-art. 3
Art. 3. Qualora il costo medio di un assistente di ruolo risulti, per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera a) del precedente art. 2, sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di assistente di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, l'Ente finanziatore si impegna ed obbliga ad elevare il relativo contributo sino ad adeguarlo al nuovo costo medio e conseguentemente, ed in proporzione, ad elevare anche il contributo di cui alla lettera b) dello stesso art. 2. Qualora siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e di previdenza a favore degli assistenti universitari, l'Ente finanziatore predetto si impegna ed obbliga altresi' ad adeguare proporzionalmente, ed in corrispondenza, l'aliquota del 20% indicata nella stessa lettera b) dell'art. 2. L'aumento dei contributi suindicati ha effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.
Convenzione istituzione di un posto di assistente facolta' di agraria Università Bologna-art. 4
Art. 4. I contributi di cui ai precedenti articoli 2 e 3 devono essere versati in unica soluzione dall'ente finanziatore all'Universita' degli studi di Bologna, la prima volta entro un mese dalla data di nomina del titolare del posto e le successive entro il mese di novembre di ciascun anno.
Convenzione istituzione di un posto di assistente facolta' di agraria Università Bologna-art. 5
Art. 5. L'Universita' degli studi di Bologna, in esecuzione dei sopracitati accordi, si impegna ed obbliga a versare annualmente allo Stato l'importo lordo degli emolumenti effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di assistente di cui alla presente convenzione. L'Universita' degli studi di Bologna si impegna ed obbliga altresi', con esonero da ogni altro obbligo o responsabilita', a versare annualmente allo Stato la somma prevista dal precedente art. 2, comma b), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, secondo comma.
Convenzione istituzione di un posto di assistente facolta' di agraria Università Bologna-art. 6
Art. 6. La presente convenzione ha la durata di anni 10 (dieci), decorrenti dalla data di nomina presso l'Universita' degli studi di Bologna del primo titolare del posto di ruolo di assistente alla I cattedra di patologia vegetale e si intende tacitamente rinnovata di dieci anni in dieci anni, qualora non venga disdettata, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.
Convenzione istituzione di un posto di assistente facolta' di agraria Università Bologna-art. 7
Art. 7. La presente convenzione si intende automaticamente decaduta: a) qualora non venga disdettata ai sensi dell'art. 6; b) qualora vengano a cessare in tutto o in parte, per qualsiasi motivo o in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti; c) qualora non vengano aumentati i predetti contributi, ai sensi del precedente art. 3. Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di ruolo di assistente di cui alla presente convenzione si intende senz'altro soppresso ed il relativo titolare cessera' immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilita' che potranno derivare all'Ente finanziatore, per il mancato adempimento, dai casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.
Convenzione istituzione di un posto di assistente facolta' di agraria Università Bologna-art. 8
Art. 8. La presente convenzione e' esente da tassa di registro, ai sensi dell'[art. 94 della legge 30 dicembre 1923, n. 3269](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1923-12-30;3269~art94), perche' fatta nell'interesse dell'Universita' degli studi di Bologna, equiparata allo Stato a tutti gli effetti tributari, a norma dell'[art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073~art45). Richiesto io, ufficiale rogante, ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia, con nastro indelebile corrispondente alle caratteristiche stabilite dalla [legge 14 aprile 1957, n. 251, decreto](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1957-04-14;251) della Presidenza del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1959, e da me letto, in continua presenza dei testimoni, ai signori comparenti i quali, a mia interpellanza, lo hanno dichiarato pienamente conforme alle volonta' loro e degli enti che rispettivamente rappresentano, e lo sottoscrivono nelle forme di legge assieme ai testimoni medesimi ed a me, funzionario delegato a ricevere atti e contratti in forma pubblica amministrativa per conto dell'Universita' degli studi di Bologna. Omessa la lettura degli allegati per espressa e concorde volonta' delle parti. Il presente atto consta di n. 2 (due) fogli di carta bollata, scritti su n. 7 (sette) facciate e meta' dell'ottava. Tito CARNACINI Ernesto STAGNI Adriano FIORE, teste Gino FANTINI, teste dott. Sebastiano MAZZARACCHIO, Ufficiale rogante Registrato a Bologna il 18 novembre 1971. Atti pubblici n. 2861. - Gratis. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione MISASI
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