DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1972, n. 653

Type DPR
Publication 1972-09-26
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, concernente "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato" e il relativo regolamento di esecuzione;

Considerata la necessita' di disciplinare con regolamento, da emanarsi ai sensi dell'art. 8 del sopra citato regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, le spese da farsi in economia da parte del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il bilancio e la programmazione economica, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Articolo unico

E' approvato il "Regolamento delle spese da farsi in economia da parte del Ministero del bilancio e della programmazione economica" annesso al presente decreto e vistato dal Ministro proponente.

LEONE ANDREOTTI - TAVIANI - MALAGODI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 novembre 1972

Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 3. - CARUSO

Regolamento delle spese del Ministero del bilancio e della programmazione economica-art. 1

Regolamento delle spese da farsi in economia da parte del Ministero del bilancio e della programmazione economica. Art. 1. Possono eseguirsi in economia, da parte del Ministero del bilancio e della programmazione economica, fino al limite massimo dell'importo per il quale non occorre sentire il parere del Consiglio di Stato, a norma dell'art. 8, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, i seguenti servizi: a) ordinari lavori di riparazione e manutenzione dei locali in uso all'amministrazione e relativi impianti; b) acquisto, manutenzione e riparazione di mobili e di macchine d'ufficio, qualora la competenza non sia del Provveditorato generale dello Stato; c) acquisto e abbonamento a giornali e riviste, acquisto e rilegatura di libri, acquisto di stampe, di materiale di cancelleria, cartografico, per disegno e fotografie, qualora la fornitura di detti materiali non rientri nelle competenze del Provveditorato generale dello Stato; d) manutenzione ordinaria, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto con l'osservanza delle disposizioni contenute nel regio decreto 3 aprile 1926, n. 746; e) lavori di stampa, tipografia, litografia; riproduzioni fotografiche e fotostatiche di pubblicazioni, bollettini e circolari, in quanto non di competenza del Provveditorato generale dello Stato; f) lavori di traduzione, da liquidarsi comunque su presentazione di fattura, qualora l'amministrazione non possa provvedervi con il proprio personale, e lavori di copia da liquidarsi dietro presentazione di apposita fattura e da affidare unicamente a ditte commerciali nei casi in cui l'amministrazione non possa provvedervi con il proprio personale; g) spese per trasporti, spedizioni, imballaggio e facchinaggio; h) acquisto di coppe, medaglie, diplomi ed altri oggetti per premi; i) spese relative all'organizzazione di mostre, conferenze, convegni e riunioni, nonche' al fitto dei locali occorrenti, sempre che non si possa disporre di locali demaniali; l) spese di rappresentanza.

Regolamento delle spese del Ministero del bilancio e della programmazione economica-art. 2

Art. 2. Per i lavori di riparazione, manutenzione e modifiche di cui all'art. 1, il cui importo si prevede superiore alle lire 480.000, saranno richiesti ad idonee ditte i preventivi dei lavori e della spesa occorrente.

Regolamento delle spese del Ministero del bilancio e della programmazione economica-art. 3

Art. 3. I lavori e le forniture di cui al precedente art. 1 che comportino, rispettivamente, una spesa superiore a lire 480.000 ed a lire 1.000.000 dovranno essere collaudati prima che se ne disponga il pagamento. Il collaudo sara' fatto dagli uffici tecnici e dal consegnatario del Ministero e comunque da persona diversa da quelle che hanno avuto ingerenza nell'ordinazione, direzione o sorveglianza dei lavori e delle forniture.

Regolamento delle spese del Ministero del bilancio e della programmazione economica-art. 4

Art. 4. Le fatture e le note dei lavori dovranno essere esibite in duplice esemplare: l'originale da allegare al titolo di spesa e la copia da conservare in atti. Per disporre il pagamento, le fatture e le note dei lavori dovranno essere munite del visto di regolarita' del competente ufficio amministrativo, oltre che della dichiarazione di collaudo, nei casi previsti dal precedente art. 3 e corredate, ove occorra, della prescritta presa in carico o bolletta di inventario.

Regolamento delle spese del Ministero del bilancio e della programmazione economica-art. 5

Art. 5. Al pagamento delle spese di cui al presente regolamento si provvede con ordinativi diretti sulle Tesorerie ovvero - qualora le esigenze del servizio e l'interesse dell'amministrazione lo richiedano - mediante aperture di credito a favore del consegnatario-cassiere, ai sensi dell'[art. 3, quarto comma, del regio decreto 20 ottobre 1924, n. 1796](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1924-10-20;1796~art3-com4). Per i rendiconti delle somme erogate sulle aperture di credito si applicano le norme contenute negli [articoli 60](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-11-18;2440~art60) e [61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-11-18;2440~art61) e negli [articoli 333 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827~art333), e successive modificazioni. Visto, il Ministro per il bilancio e la programmazione economica TAVIANI

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