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LEGGE 6 novembre 1972, n. 660

Current text a fecha 1972-12-02

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico La legge 13 marzo 1969, n. 136, è prorogata al 30 settembre

1974.Il Ministero, della pubblica istruzione è autorizzato a rinnovare o stipulare convenzioni con efficacia fino al 30 settembre 1974 con enti dotati di personalità giuridica che istituzionalmente perseguano finalità sociali o di assistenza nei settori della sperimentazione didattica, dell'orientamento scolastico, del servizio sociale, dell'assistenza e vigilanza sanitaria e delle attività integrative e complementari nell'ambito della scuola dell'obbligo, ovvero che perseguano istituzionalmente finalità sociali o di assistenza a favore del personale insegnante e direttivo della scuola elementare. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 6 novembre 1972 LEONE ANDREOTTI - SCALFARO Visto, il Guardasigilli: GONELLA