DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1972, n. 670

Type DPR
Publication 1972-08-31
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 66 della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, che prevede l'emanazione del nuovo testo dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, quale risulta dalle disposizioni contenute nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, con le modificazioni apportate dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1777, e dalle leggi costituzionali 10 novembre 1971, n. 1 e 23 febbraio 1972, n. 1;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio; Decreta:

Articolo unico

E' approvato il testo unificato delle leggi concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, allegato al presente decreto e vistato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

LEONE ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 novembre 1972

Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 6. - CARUSO

Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 1

Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige Art. 1. Il Trentino-Alto Adige, comprendente il territorio delle province di Trento e di Bolzano, e' costituito in regione autonoma, fornita di personalita' giuridica, entro l'unita' politica della Repubblica italiana, una e indivisibile, sulla base dei principi della Costituzione e secondo il presente statuto. La regione Trentino-Alto Adige ha per capoluogo la citta' di Trento.

Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 2

Art. 2. Nella regione e' riconosciuta parita' di diritti ai cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico ai quale appartengono, e sono salvaguardate le rispettive caratteristiche etniche e culturali.

Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 3

Art. 3. La regione comprende le province di Trento e di Bolzano. I comuni di Proves, Senale, Termeno, Ora, Bronzolo, Valdagno, Lauregno, San Felice, Cortaccia, Egna, Montagna, Trodena, Magre', Salorno, Anterivo e la frazione di Sinabiana del comune di Rumo della provincia di Trento sono aggregati alla provincia di Bolzano. Alle province di Trento e di Bolzano sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo il presente statuto. Ferme restando le disposizioni sull'uso della bandiera nazionale, la regione, la provincia di Trento e quella di Bolzano hanno un proprio gonfalone ed uno stemma, approvati con decreto del Presidente della Repubblica.

Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 4

Art. 4. In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico ((della Repubblica)) e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali-tra i quali e' compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali - nonche' delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la regione ha la potesta' di emanare norme legislative nelle seguenti materie: 1) ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto; 2) ordinamento degli enti para-regionali; 3) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni; 4) espropriazione per pubblica utilita' non riguardante opere a carico prevalente e diretto dello Stato e le materie di competenza provinciale; 5) impianto e tenuta dei libri fondiari; 6) servizi antincendi; 7) ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri; 8) ordinamento delle camere di commercio; 9) sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative; 10) contributi di miglioria in relazione ad opere pubbliche eseguite dagli altri enti pubblici compresi nell'ambito del territorio regionale.

Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 5

Art. 5. La regione, nei limiti del precedente articolo e dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, emana norme legislative nelle seguenti materie: 1) ((NUMERO ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 23 SETTEMBRE 1993, N.2)); 2) ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza; 3) ordinamento dagli enti di credito fondiario e di Credito agrario, delle Casse di risparmio e delle Casse rurali, nonche' delle aziende di credito a carattere regionale.

Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 6

Art. 6. Nelle materie concernenti la previdenza e le assicurazioni sociali, la regione ha facolta' di emanare norme legislative allo scopo di integrare le disposizioni delle leggi dello Stato, ed ha facolta' di costituire appositi istituti autonomi o agevolarne la istituzione. Le casse mutue malattia esistenti nella regione, che siano state fuse nell'Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori, possono essere ricostituite dal Consiglio regionale, salvo il regolamento dei rapporti patrimoniali. Le prestazioni di dette casse mutue a favore degli interessati non possono essere inferiori a quelle dell'istituto predetto.

Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 7

Art. 7. Con leggi della regione, sentite le popolazioni interessate, possono essere istituiti nuovi comuni e modificate le loro circoscrizioni e denominazioni. Tali modificazioni, qualora influiscano sulla circoscrizione territoriale di uffici statali, non hanno effetto se non due mesi dopo la pubblicazione del provvedimento nel "Bollettino Ufficiale" della Regione.

Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 8

Art. 8. Le province hanno la potesta' di emanare norme legislative entro i limiti indicati dall'art. 4, nelle seguenti materie: 1) ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto; 2) toponomastica, fermo restando l'obbligo della bilinguita' nel territorio della provincia di Bolzano; 3) tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare; 4) usi e costumi locali ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi carattere provinciale; manifestazioni ed attivita' artistiche, culturali ed educative locali, e, per la provincia di Bolzano, anche con i mezzi radiotelevisivi, esclusa la facolta' di impiantare stazioni radiotelevisive; 5) urbanistica e piani regolatori; 6) tutela del paesaggio; 7) usi civici; 8) ordinamento delle minime proprieta' culturali, anche agli effetti dell'[art. 847 del codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art847); ordinamento dei "masi chiusi" e delle comunita' familiari rette da antichi statuti o consuetudini; 9) artigianato; 10) edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente, da finanziamenti a carattere pubblico, comprese le agevolazioni per la costruzione di case popolari in localita' colpite da calamita' e le attivita' che enti a carattere extra provinciale, esercitano nelle province con finanziamenti pubblici; 11) porti lacuali; 12) fiere e mercati; 13) opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamita' pubbliche; 14) miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere; 15) caccia e pesca; 16) alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna; 17) viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale; 18) comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, compresi la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia; 19) assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali; 20) turismo e industria alberghiera, compresi le guide, i portatori alpini, i maestri e le scuole di sci; 21) agricoltura, foreste e Corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica; 22) espropriazione per pubblica utilita' per tutte le materie di competenza provinciale; 23) costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali per l'assistenza e l'orientamento dei lavoratori nel collocamento; 24) opere idrauliche della terza, quarta e quinta categoria; 25) assistenza e beneficenza pubblica; 26) scuola materna; 27) assistenza scolastica per i settori di istruzione in cui le province hanno competenza legislativa; 28) edilizia scolastica; 29) addestramento e formazione professionale.

Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 9

Art. 9. Le province emanano norme legislative nelle seguenti materie nei limiti indicati dall'art. 5: 1) polizia locale urbana e rurale; 2) istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica); 3) commercio; 4) apprendistato; libretti di lavoro; categorie e qualifiche dei lavoratori; 5) costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali di controllo sul collocamento; 6) spettacoli pubblici per quanto attiene alla pubblica sicurezza; 7) esercizi pubblici, fermi restando i requisiti soggettivi richiesti dalle leggi dello Stato per ottenere le licenze, i poteri di vigilanza dello Stato, ai fini della pubblica sicurezza, la facolta' del Ministero dell'interno di annullare d'ufficio, ai sensi della legislazione statale, i provvedimenti adottati nella materia, anche se definitivi. La disciplina dei ricorsi ordinari avverso i provvedimenti stessi e' attuata nell'ambito dell'autonomia provinciale; 8) incremento della produzione industriale; 9) utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico; 10) igiene e sanita', ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera; 11) attivita' sportive e ricreative con i relativi impianti ed attrezzature.

Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 10

Art. 10. Allo scopo di integrare le disposizioni delle leggi dello Stato, le province hanno la potesta' di emanare norme legislative nella materia del collocamento e avviamento al lavoro, con facolta' di avvalersi - fino alla costituzione dei propri uffici - degli uffici periferici del Ministero del lavoro per l'esercizio dei poteri amministrativi connessi con le potesta' legislative spettanti alle province stesse in materia di lavoro. I collocatori comunali saranno scelti e nominati dagli organi statali, sentiti il ((Presidente della Provincia)) e i sindaci interessati. I cittadini residenti nella provincia di Bolzano hanno diritto alla precedenza nel collocamento al lavoro nel territorio della provincia stessa, esclusa ogni distinzione basata sulla appartenenza ad un gruppo linguistico o sull'anzianita' di residenza.

Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 11

Art. 11. La provincia puo' autorizzare l'apertura e il trasferimento di sportelli bancari di aziende di credito a carattere locale provinciale e regionale, sentito il parere del Ministero del tesoro. L'autorizzazione all'apertura e al trasferimento nella provincia di sportelli bancari delle altre aziende di credito e' data dal Ministero del tesoro sentito il parere della provincia interessata. La provincia nomina il presidente e il vice presidente della Cassa di risparmio, sentito il parere del Ministero del tesoro.

Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 12

Art. 12. Per le concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e le relative proroghe di termine, le province territorialmente competenti hanno facolta' di presentare le proprie osservazioni ed opposizioni in qualsiasi momento fino all'emanazione del parere definitivo del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Le province hanno altresi' facolta' di proporre ricorso al tribunale superiore delle acque pubbliche avverso il decreto di concessione e di proroga. I ((Presidenti delle Province)) territorialmente competenti o loro delegati sono invitati a partecipare con voto consultivo alle riunioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nelle quali sono esaminati i provvedimenti indicati nel primo comma. Il Ministero competente adotta i provvedimenti concernenti l'attivita' dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) nella regione, sentito il parere della provincia interessata.

Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 13

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