DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1972, n. 670

Type DPR
Publication 1972-08-31
Ultimo aggiornamento 2025-01-01
State In force
Source Normattiva
articles 118
Reform history JSON API

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 66 della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, che prevede l'emanazione del nuovo testo dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, quale risulta dalle disposizioni contenute nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, con le modificazioni apportate dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1777, e dalle leggi costituzionali 10 novembre 1971, n. 1 e 23 febbraio 1972, n. 1;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio; Decreta:

Articolo unico

E' approvato il testo unificato delle leggi concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, allegato al presente decreto e vistato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

LEONE ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 novembre 1972

Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 6. - CARUSO

Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 1

Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige Art. 1. Il Trentino-Alto Adige, comprendente il territorio delle province di Trento e di Bolzano, e' costituito in regione autonoma, fornita di personalita' giuridica, entro l'unita' politica della Repubblica italiana, una e indivisibile, sulla base dei principi della Costituzione e secondo il presente statuto. La regione Trentino-Alto Adige ha per capoluogo la citta' di Trento.

Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 2

Art. 2. Nella regione e' riconosciuta parita' di diritti ai cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico ai quale appartengono, e sono salvaguardate le rispettive caratteristiche etniche e culturali.

Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 3

Art. 3. La regione comprende le province di Trento e di Bolzano. I comuni di Proves, Senale, Termeno, Ora, Bronzolo, Valdagno, Lauregno, San Felice, Cortaccia, Egna, Montagna, Trodena, Magre', Salorno, Anterivo e la frazione di Sinabiana del comune di Rumo della provincia di Trento sono aggregati alla provincia di Bolzano. Alle province di Trento e di Bolzano sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo il presente statuto. Ferme restando le disposizioni sull'uso della bandiera nazionale, la regione, la provincia di Trento e quella di Bolzano hanno un proprio gonfalone ed uno stemma, approvati con decreto del Presidente della Repubblica.

Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 4

Art. 4. In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico ((della Repubblica)) e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali-tra i quali e' compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali - nonche' delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la regione ha la potesta' di emanare norme legislative nelle seguenti materie: 1) ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto; 2) ordinamento degli enti para-regionali; 3) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni; 4) espropriazione per pubblica utilita' non riguardante opere a carico prevalente e diretto dello Stato e le materie di competenza provinciale; 5) impianto e tenuta dei libri fondiari; 6) servizi antincendi; 7) ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri; 8) ordinamento delle camere di commercio; 9) sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative; 10) contributi di miglioria in relazione ad opere pubbliche eseguite dagli altri enti pubblici compresi nell'ambito del territorio regionale.

Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 5

Art. 5. La regione, nei limiti del precedente articolo e dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, emana norme legislative nelle seguenti materie: 1) ((NUMERO ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 23 SETTEMBRE 1993, N.2)); 2) ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza; 3) ordinamento dagli enti di credito fondiario e di Credito agrario, delle Casse di risparmio e delle Casse rurali, nonche' delle aziende di credito a carattere regionale.

Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 6

Art. 6. Nelle materie concernenti la previdenza e le assicurazioni sociali, la regione ha facolta' di emanare norme legislative allo scopo di integrare le disposizioni delle leggi dello Stato, ed ha facolta' di costituire appositi istituti autonomi o agevolarne la istituzione. Le casse mutue malattia esistenti nella regione, che siano state fuse nell'Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori, possono essere ricostituite dal Consiglio regionale, salvo il regolamento dei rapporti patrimoniali. Le prestazioni di dette casse mutue a favore degli interessati non possono essere inferiori a quelle dell'istituto predetto.

Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 7

Art. 7. Con leggi della regione, sentite le popolazioni interessate, possono essere istituiti nuovi comuni e modificate le loro circoscrizioni e denominazioni. Tali modificazioni, qualora influiscano sulla circoscrizione territoriale di uffici statali, non hanno effetto se non due mesi dopo la pubblicazione del provvedimento nel "Bollettino Ufficiale" della Regione.

Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 8

Art. 8. Le province hanno la potesta' di emanare norme legislative entro i limiti indicati dall'art. 4, nelle seguenti materie: 1) ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto; 2) toponomastica, fermo restando l'obbligo della bilinguita' nel territorio della provincia di Bolzano; 3) tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare; 4) usi e costumi locali ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi carattere provinciale; manifestazioni ed attivita' artistiche, culturali ed educative locali, e, per la provincia di Bolzano, anche con i mezzi radiotelevisivi, esclusa la facolta' di impiantare stazioni radiotelevisive; 5) urbanistica e piani regolatori; 6) tutela del paesaggio; 7) usi civici; 8) ordinamento delle minime proprieta' culturali, anche agli effetti dell'[art. 847 del codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art847); ordinamento dei "masi chiusi" e delle comunita' familiari rette da antichi statuti o consuetudini; 9) artigianato; 10) edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente, da finanziamenti a carattere pubblico, comprese le agevolazioni per la costruzione di case popolari in localita' colpite da calamita' e le attivita' che enti a carattere extra provinciale, esercitano nelle province con finanziamenti pubblici; 11) porti lacuali; 12) fiere e mercati; 13) opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamita' pubbliche; 14) miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere; 15) caccia e pesca; 16) alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna; 17) viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale; 18) comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, compresi la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia; 19) assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali; 20) turismo e industria alberghiera, compresi le guide, i portatori alpini, i maestri e le scuole di sci; 21) agricoltura, foreste e Corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica; 22) espropriazione per pubblica utilita' per tutte le materie di competenza provinciale; 23) costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali per l'assistenza e l'orientamento dei lavoratori nel collocamento; 24) opere idrauliche della terza, quarta e quinta categoria; 25) assistenza e beneficenza pubblica; 26) scuola materna; 27) assistenza scolastica per i settori di istruzione in cui le province hanno competenza legislativa; 28) edilizia scolastica; 29) addestramento e formazione professionale.

Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 9

Art. 9. Le province emanano norme legislative nelle seguenti materie nei limiti indicati dall'art. 5: 1) polizia locale urbana e rurale; 2) istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica); 3) commercio; 4) apprendistato; libretti di lavoro; categorie e qualifiche dei lavoratori; 5) costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali di controllo sul collocamento; 6) spettacoli pubblici per quanto attiene alla pubblica sicurezza; 7) esercizi pubblici, fermi restando i requisiti soggettivi richiesti dalle leggi dello Stato per ottenere le licenze, i poteri di vigilanza dello Stato, ai fini della pubblica sicurezza, la facolta' del Ministero dell'interno di annullare d'ufficio, ai sensi della legislazione statale, i provvedimenti adottati nella materia, anche se definitivi. La disciplina dei ricorsi ordinari avverso i provvedimenti stessi e' attuata nell'ambito dell'autonomia provinciale; 8) incremento della produzione industriale; 9) utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico; 10) igiene e sanita', ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera; 11) attivita' sportive e ricreative con i relativi impianti ed attrezzature.

Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 10

Art. 10. Allo scopo di integrare le disposizioni delle leggi dello Stato, le province hanno la potesta' di emanare norme legislative nella materia del collocamento e avviamento al lavoro, con facolta' di avvalersi - fino alla costituzione dei propri uffici - degli uffici periferici del Ministero del lavoro per l'esercizio dei poteri amministrativi connessi con le potesta' legislative spettanti alle province stesse in materia di lavoro. I collocatori comunali saranno scelti e nominati dagli organi statali, sentiti il ((Presidente della Provincia)) e i sindaci interessati. I cittadini residenti nella provincia di Bolzano hanno diritto alla precedenza nel collocamento al lavoro nel territorio della provincia stessa, esclusa ogni distinzione basata sulla appartenenza ad un gruppo linguistico o sull'anzianita' di residenza.

Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 11

Art. 11. La provincia puo' autorizzare l'apertura e il trasferimento di sportelli bancari di aziende di credito a carattere locale provinciale e regionale, sentito il parere del Ministero del tesoro. L'autorizzazione all'apertura e al trasferimento nella provincia di sportelli bancari delle altre aziende di credito e' data dal Ministero del tesoro sentito il parere della provincia interessata. La provincia nomina il presidente e il vice presidente della Cassa di risparmio, sentito il parere del Ministero del tesoro.

Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 12

Art. 12. Per le concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e le relative proroghe di termine, le province territorialmente competenti hanno facolta' di presentare le proprie osservazioni ed opposizioni in qualsiasi momento fino all'emanazione del parere definitivo del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Le province hanno altresi' facolta' di proporre ricorso al tribunale superiore delle acque pubbliche avverso il decreto di concessione e di proroga. I ((Presidenti delle Province)) territorialmente competenti o loro delegati sono invitati a partecipare con voto consultivo alle riunioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nelle quali sono esaminati i provvedimenti indicati nel primo comma. Il Ministero competente adotta i provvedimenti concernenti l'attivita' dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) nella regione, sentito il parere della provincia interessata.

Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 13

Art. 13. 1. Nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e degli accordi internazionali, nonche' dei principi fondamentali dell'ordinamento statale, le province disciplinano con legge provinciale le modalita' e le procedure di assegnazione delle concessioni per grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, stabilendo in particolare norme procedurali per lo svolgimento delle gare, i termini di indizione delle stesse, i criteri di ammissione e di aggiudicazione, i requisiti finanziari, organizzativi e tecnici dei partecipanti. La legge provinciale disciplina inoltre la durata delle concessioni, i criteri per la determinazione dei canoni di concessione per l'utilizzo e la valorizzazione del demanio idrico e dei beni patrimoniali costituiti dagli impianti afferenti le grandi derivazioni idroelettriche, i parametri di sviluppo degli impianti nonche' le modalita' di valutazione degli aspetti paesaggistici e di impatto ambientale, determinando le conseguenti misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario. 2. Alla scadenza delle concessioni disciplinate dal presente articolo, le opere di raccolta, di adduzione, di regolazione, le condotte forzate e i canali di scarico, in stato di regolare funzionamento, passano senza compenso in proprieta' delle province per il rispettivo territorio. Al concessionario che abbia eseguito, a proprie spese e nel periodo di validita' della concessione, investimenti sui beni di cui al primo periodo, purche' previsti dall'atto di concessione o comunque autorizzati dal concedente, spetta alla scadenza della concessione, o nei casi di decadenza o rinuncia, un indennizzo pari al valore della parte di bene non ammortizzato, secondo quanto previsto dalla legge provinciale di cui al comma 1. Per i beni diversi da quelli previsti dai periodi precedenti si applica la disciplina stabilita dall'articolo 25, secondo comma e seguenti, del testo unico di cui al [regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775), intendendosi sostituiti gli organi statali ivi indicati con i corrispondenti organi della provincia, nonche' dall'[articolo 1-bis, comma 13, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1977-03-26;235~art1bis-com13). 3. Nelle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, i concessionari hanno l'obbligo di fornire annualmente e gratuitamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, per servizi pubblici e categorie di utenti da determinare con legge provinciale, 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione, da consegnare alle province medesime con modalita' definite dalle stesse. 4. Le province stabiliscono altresi' con propria legge i criteri per la determinazione del prezzo dell'energia di cui al comma 3 ceduta alle imprese distributrici, nonche' i criteri per le tariffe di utenza, nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea. 5. I concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico corrispondono semestralmente alle province un importo determinato secondo quanto previsto dalla legge provinciale di cui al comma 1, tenendo conto della media del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica (PUN), nonche' della media delle voci di spesa legate alla fornitura della medesima energia elettrica per ogni kWh di energia da esse non ritirata. Il compenso unitario prima indicato varia proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5 per cento, dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica. 6. Le concessioni per grandi derivazioni a scopo idroelettrico accordate nelle province autonome di Trento e di Bolzano, in forza di disposizioni normative o amministrative che prevedono un termine di scadenza anteriore al ((31 dicembre 2024)) o a ((data successiva eventualmente individuata)) dallo Stato per analoghe concessioni di grandi derivazioni idroelettriche situate nel territorio nazionale, sono prorogate di diritto, ancorche' scadute, per il periodo utile al completamento delle procedure di evidenza pubblica e comunque non oltre la predetta data ed esercitate fino a tale data alle condizioni stabilite dalle norme provinciali e dal disciplinare di concessione vigenti alla data della loro scadenza. Le province e i concessionari possono, in tal caso, concordare eventuali modificazioni degli oneri e delle obbligazioni previsti dalle concessioni in corso, secondo quanto stabilito dalla legge provinciale di cui al comma 1. 7. In materia di sistema idrico, le province sono previamente consultate sugli atti dell'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) indirizzati ai soggetti esercenti i servizi di pubblica utilita' operanti nel rispettivo territorio, in ordine alla loro compatibilita' con il presente Statuto e con le relative norme di attuazione. Le modalita' di consultazione sono definite attraverso un protocollo di intesa stipulato tra la predetta Autorita' e le province, anche disgiuntamente. La raccolta delle informazioni e dei documenti necessari alle indagini conoscitive e alle attivita' svolte dall'Autorita' compete alle province, secondo procedure e modelli concordati con l'Autorita' stessa nell'ambito del predetto protocollo di intesa, nel rispetto delle competenze ad esse attribuite, anche con riguardo all'organizzazione dei servizi di pubblica utilita', al sistema tariffario ed all'esercizio dei relativi poteri ispettivi e sanzionatori. (8)

Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 14

Art. 14. E' obbligatorio il parere della provincia per le concessioni in materia di comunicazioni e trasporti riguardanti linee che attraversano il territorio provinciale. E' altresi' obbligatorio il parere della provincia per le opere idrauliche della prima e seconda categoria. Lo Stato e la provincia predispongono d'intesa un piano annuale di coordinamento delle opere idrauliche di rispettiva competenza. L'utilizzazione delle acque pubbliche da parte dello Stato e della provincia, nell'ambito della rispettiva competenza, ha luogo in base a un piano generale stabilito d'intesa tra i rappresentanti dello Stato e della provincia in seno a un apposito comitato.

Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 15

Art. 15. Salvo che le norme generali sulla programmazione economica dispongano un diverso sistema di finanziamento, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato assegna alle province di Trento e di Bolzano quote degli stanziamenti annuali iscritti nel bilancio dello Stato per la attuazione di leggi statali che prevedono interventi finanziari per l'incremento delle attivita' industriali. Le quote sono determinate sentito il parere della provincia e tenuto conto delle somme stanziate nel bilancio statale e del bisogno della popolazione della provincia stessa. Le somme assegnate sono utilizzate d'intesa tra lo Stato e la provincia. Qualora lo Stato intervenga con propri fondi nelle province di Trento e di Bolzano, in esecuzione dei piani nazionali straordinari di edilizia scolastica, l'impiego dei fondi stessi e' effettuato d'intesa con la provincia. La provincia di Bolzano utilizza i propri stanziamenti destinati a scopi assistenziali, sociali e culturali in proporzione diretta alla consistenza di ciascun gruppo linguistico e in riferimento alla entita' del bisogno del gruppo medesimo, salvo casi straordinari che richiedano interventi immediati per esigenze particolari. ((La Provincia di Trento assicura la destinazione di stanziamenti in misura idonea a promuovere la tutela e lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione ladina e di quelle mochena e cimbra residenti nel proprio territorio, tenendo conto della loro entita' e dei loro specifici bisogni.))

Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 16

Art. 16. Nelle materie e nei limiti entro cui la regione o la provincia puo' emanare norme legislative, le relative potesta' amministrative, che in base all'ordinamento preesistente erano attribuite allo Stato sono esercitate rispettivamente dalla regione e dalla provincia. Restano ferme le attribuzioni delle province ai sensi delle leggi in vigore, in quanto compatibili con il presente statuto. Lo Stato puo' inoltre delegare, con legge, alla regione, alla provincia e ad altri enti pubblici locali funzioni proprie della sua amministrazione. In tal caso l'onere delle spese per l'esercizio delle funzioni stesse resta a carico dello Stato. La delega di funzioni amministrative dello Stato, anche se conferita con la presente legge, potra' essere modificata o revocata con legge ordinaria della Repubblica.

Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 17

Art. 17. Con legge dello Stato puo' essere attribuita alla regione e alle province la potesta' di emanare norme legislative per servizi relativi a materie estranee alle rispettive competenze previste dal presente statuto.

Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 18

Art. 18. La regione esercita normalmente le funzioni amministrative delegandole alle province, ai comuni e ad altri enti locali o valendosi dei loro uffici. La delega alle province e' obbligatoria nella materia dei servizi antincendi. Le province possono delegare alcune loro funzioni amministrative ai comuni o ad altri enti locali o avvalersi dei loro uffici.

Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 19

Art. 19. Nella provincia di Bolzano l'insegnamento nelle scuole materne, elementari e secondarie e' impartito nella lingua materna italiana o tedesca degli alunni da docenti per i quali tale lingua sia ugualmente quella materna. Nelle scuole elementari, con inizio dalla seconda o dalla terza classe, secondo quanto sara' stabilito con legge provinciale su proposta vincolante del gruppo linguistico interessato, e in quelle secondarie e' obbligatorio l'insegnamento della seconda lingua che e' impartito da docenti per i quali tale lingua e' quella materna. La lingua ladina e' usata nelle scuole materne ed e' insegnata nelle scuole elementari delle localita' ladine. Tale lingua e' altresi' usata quale strumento di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado delle localita' stesse. In tali scuole l'insegnamento e' impartito su base paritetica di ore e di esito finale, in italiano e tedesco. L'iscrizione dell'alunno alle scuole della provincia di Bolzano avviene su semplice istanza del padre o di chi ne fa le veci. Contro il diniego di iscrizione e' ammesso ricorso da parte del padre o di chi ne fa le veci alla autonoma sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa. Per l'amministrazione della scuola in lingua italiana e per la vigilanza sulla scuola in lingua tedesca e su quella delle localita' ladine di cui al secondo comma, il Ministero della pubblica istruzione, sentito il parere della giunta provinciale di Bolzano, nomina un sovrintendente scolastico. Per l'amministrazione delle scuole materne, elementari e secondarie in lingua tedesca, la giunta provinciale di Bolzano, sentito il parere del Ministero della pubblica istruzione, nomina un intendente scolastico, su una terna formata dai rappresentanti del gruppo linguistico tedesco nel consiglio scolastico provinciale. Per l'amministrazione della scuola di cui al secondo comma del presente articolo, il Ministero della pubblica istruzione nomina un intendente scolastico, su una terna formata dai rappresentanti del gruppo linguistico ladino nel consiglio scolastico provinciale. Il Ministero della pubblica istruzione nomina, d'intesa con la provincia di Bolzano, i presidenti e i membri delle commissioni per gli esami di Stato nelle scuole in lingua tedesca. Al fine della equipollenza dei diplomi finali deve essere sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione sui programmi di insegnamento e di esame per le scuole della provincia di Bolzano. Il personale amministrativo del provveditorato agli studi, quello amministrativo delle scuole secondarie, nonche' il personale amministrativo degli ispettorati scolastici e delle direzioni didattiche passa alle dipendenze della provincia di Bolzano, restando addetto ai servizi della scuola corrispondente alla propria lingua materna. Ferma restando la dipendenza dallo Stato del personale insegnante, sono devoluti all'intendente per la scuola in lingua tedesca e a quello per la scuola di cui al secondo comma, i provvedimenti in materia di trasferimento, congedo, aspettativa, sanzioni disciplinari fino alla sospensione per un mese dalla qualifica con privazione dello stipendio, relativi al personale insegnante delle scuole di rispettiva competenza. Contro i provvedimenti adottati dagli intendenti scolastici ai sensi del comma precedente e' ammesso ricorso al Ministro per la pubblica istruzione che decide in via definitiva, sentito il parere del soprintendente scolastico. I gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino sono rappresentati nei consigli provinciali scolastico e di disciplina per i maestri. I rappresentanti degli insegnanti nel consiglio scolastico provinciale sono designati, mediante elezione, dal personale insegnante e in proporzione al numero degli insegnanti dei rispettivi gruppi linguistici. Il numero dei rappresentanti del gruppo ladino deve essere, comunque, non inferiore a tre. Il consiglio scolastico, oltre a svolgere i compiti previsti dalle leggi vigenti, esprime parere obbligatorio sull'istituzione e soppressione di scuole; sui programmi ed orari; sulle materie di insegnamento e loro raggruppamento. Per l'eventuale istituzione di universita' nel Trentino-Alto Adige, lo Stato deve sentire preventivamente il parere della regione e della provincia interessata.

Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 20

Art. 20. I ((Presidenti delle Province)) esercitano le attribuzioni spettanti all'autorita' di pubblica sicurezza, previste dalle leggi vigenti, in materia di industrie pericolose, di mestieri rumorosi ed incomodi, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, mestieri girovaghi, operai e domestici, di malati di mente, intossicati e mendicanti, di minori di anni diciotto. Ai fini dell'esercizio delle predette attribuzioni i ((Presidenti delle Province)) si avvalgono anche degli organi di polizia statale, ovvero della polizia locale, urbana e rurale. Le altre attribuzioni che le leggi di pubblica sicurezza vigenti devolvono al prefetto sono affidate ai questori. Restano ferme le attribuzioni devolute ai sindaci quali ufficiali di pubblica sicurezza o ai funzionari di pubblica sicurezza distaccati.

Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 21

Art. 21. I provvedimenti dell'autorita' statale adottati per motivi di ordine pubblico, che incidono, sospendono o comunque limitano l'efficacia di autorizzazioni dei ((Presidenti delle Province)) in materia di polizia o di altri provvedimenti di competenza della provincia, sono emanati sentito il ((Presidente della Provincia)) competente, il quale deve esprimere il parere nel termine indicato nella richiesta.

Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 22

Art. 22. Per l'osservanza delle leggi e dei regolamenti regionali e provinciali il ((Presidente della Regione)) e i ((Presidenti delle Province)) possono richiedere l'intervento e la assistenza della polizia dello Stato, ovvero della polizia locale urbana e rurale.

Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 23

Art. 23. La regione e le province utilizzano - a presidio delle norme contenute nelle rispettive leggi - le sanzioni penali che le leggi dello Stato stabiliscono per le stesse fattispecie.

Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 24

Art. 24. Sono organi della regione: il Consiglio regionale, la Giunta regionale ((e il Presidente della Regione)).

Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 25

Art. 25. ((Il Consiglio regionale e' composto dai membri dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano)). Per l'esercizio del diritto elettorale attivo ((in Provincia di Bolzano)) e' richiesto il requisito della residenza nel territorio regionale per un periodo ininterrotto di quattro anni. ((Per l'esercizio del diritto elettorale attivo in Provincia di Trento e' richiesto il requisito della residenza nel territorio provinciale per un periodo ininterrotto di un anno)). L'elettore che abbia maturato il periodo di residenza ininterrotta quadriennale nel territorio della regione e' iscritto, ai fini delle ((elezioni dei Consigli provinciali)), nelle liste elettorali del comune della provincia ove ha maturato il maggior periodo di residenza nel quadriennio, oppure, nel caso di periodi di pari durata, nel comune di sua ultima residenza. Per l'elezione dei Consigli ((...)) provinciali e per quella dei Consigli comunali prevista dall'art. 63, durante il quadriennio l'elettore esercita il diritto di voto nel comune di precedente residenza.

Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 26

Art. 26. Il Consiglio regionale esercita le potesta' legislative attribuite alla regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione, dal presente statuto e dalle altre leggi dello Stato.

Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 27

Art. 27. L'attivita' del Consiglio regionale si svolge in due sessioni di eguale durata tenute ciascuna ed alternativamente nelle citta' di Trento e di Bolzano. ((Possono svolgersi sessioni straordinarie riguardanti i diritti della minoranza linguistica ladina, del gruppo linguistico dei mocheni e del gruppo linguistico dei cimbri)). Il nuovo Consiglio si riunisce entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti dei consigli provinciali di Trento e di Bolzano su convocazione del Presidente della Regione in carica.

Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 28

Art. 28. I membri del Consiglio regionale rappresentano l'intera regione. Non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni. ((L'ufficio di consigliere provinciale e regionale e' incompatibile con quello di membro di una delle Camere, di un altro Consiglio regionale, ovvero del Parlamento europeo)).

Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 29

Art. 29. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 31 GENNAIO 2001, N.2))

Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 30

Art. 30. ((Il Consiglio regionale elegge tra i suoi componenti il Presidente, due vice Presidenti e i Segretari. Il Presidente e i vice Presidenti durano in carica due anni e mezzo. Nei primi trenta mesi di attivita' del Consiglio regionale il Presidente e' eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana. Per il successivo periodo il Presidente e' eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca. Puo' essere eletto un consigliere appartenente al gruppo linguistico ladino, previo assenso, per i rispettivi periodi, della maggioranza dei consiglieri del gruppo linguistico italiano o tedesco. I vice Presidenti sono eletti tra i consiglieri appartenenti a gruppi linguistici diversi da quello del Presidente. In caso di dimissioni, di morte o di cessazione dalla carica per altra causa del Presidente o dei vice Presidenti del Consiglio regionale, il Consiglio provvede alla elezione del nuovo Presidente o dei nuovi vice Presidenti secondo le modalita' previste dal terzo comma. L'elezione deve avvenire nella prima seduta successiva ed e' valida fino alla scadenza del periodo di due anni e mezzo in corso. I vice Presidenti coadiuvano il Presidente, il quale sceglie il vice Presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o di impedimento)).

Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 31

Art. 31. Le norme che disciplinano l'attivita' del Consiglio regionale sono stabilite da un regolamento interno approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri. Il regolamento interno stabilisce anche le norme per determinare l'appartenenza dei consiglieri ai gruppi linguistici.

Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 32

Art. 32. Il Presidente ed ((i vice Presidenti)) del Consiglio regionale che non adempiano agli obblighi del loro ufficio sono revocati dal Consiglio stesso a maggioranza dei suoi componenti. A tale scopo il Consiglio regionale puo' essere convocato di urgenza su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri. Ove il Presidente od ((i vice Presidenti)) del Consiglio regionale non provvedano alla convocazione entro quindici giorni dalla richiesta, il Consiglio regionale e' convocato dal ((Presidente della Regione)). Se il ((Presidente della Regione)) non convoca il Consiglio regionale entro 15 giorni dalla scadenza del termine prescritto nel comma precedente,la convocazione ha luogo a cura del commissario del Governo. ((COMMA ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 31 GENNAIO 2001, N.2)).

Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 33

Art. 33. Le cause di scioglimento di cui all'articolo 49-bis, primo e secondo comma, si estendono al Consiglio regionale. In caso di scioglimento del Consiglio regionale si procede, entro tre mesi, a nuove elezioni dei Consigli provinciali. Lo scioglimento e' disposto con le procedure previste dall'articolo 49-bis. Con il decreto di scioglimento e' nominata una commissione di tre membri, dei quali uno di lingua tedesca, scelti tra i cittadini eleggibili al Consiglio provinciale. I Consigli provinciali disciolti continuano ad esercitare le loro funzioni sino alla elezione dei nuovi Consigli provinciali)).

Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 34

Art. 34. Il Consiglio regionale e' convocato dal suo Presidente in sessione ordinaria nella prima settimana di ogni semestre e, in sessione straordinaria, a richiesta della giunta regionale o del presidente di questa, oppure a richiesta di almeno un quinto dei consiglieri in carica, nonche' nei casi previsti dal presente statuto.

Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 35

Art. 35. Nelle materie non appartenenti alla competenza della regione, ma che presentano per essa particolare interesse, il Consiglio regionale puo' emettere voti e formulare progetti. Gli uni e gli altri sono inviati dal ((Presidente della Regione)) al Governo per la presentazione alle Camere e sono trasmessi in copia al commissario del Governo.

Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 36

Art. 36. La giunta regionale e' composta del Presidente ((della Regione, che la presiede)), di due vice Presidenti e di assessori effettivi e supplenti. Il Presidente, i vice Presidenti e gli assessori sono eletti dal Consiglio regionale nel suo seno a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta. La composizione della giunta regionale deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio della regione. I vice Presidenti appartengono uno al gruppo linguistico italiano e l'altro al gruppo linguistico tedesco. ((Al gruppo linguistico ladino e' garantita la rappresentanza nella Giunta regionale anche in deroga alla rappresentanza proporzionale)). Il Presidente sceglie il vice Presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento. Gli assessori supplenti sono chiamati a sostituire gli effettivi nelle rispettive attribuzioni, tenendo conto del gruppo linguistico al quale appartengono i sostituiti.

Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 37

Art. 37. Il Presidente e i membri della giunta regionale restano in carica finche' dura il Consiglio regionale e dopo la scadenza di questo provvedono solo agli affari di ordinaria amministrazione fino alla nomina del Presidente e dei componenti la giunta da parte del nuovo Consiglio. ((I componenti la Giunta regionale appartenenti ad un Consiglio provinciale disciolto continuano ad esercitare il loro ufficio fino alla elezione del nuovo Consiglio provinciale)).

Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 38

Art. 38. Il ((Presidente della Regione)) o gli assessori che non adempiano agli obblighi stabiliti dalla legge sono revocati dal Consiglio regionale. ((COMMA ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 31 GENNAIO 2001, N.2)).

Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 39

Art. 39. Qualora per morte, dimissioni o revoca del ((Presidente della Regione)) o degli assessori occorra procedere alle loro sostituzioni, il Presidente del Consiglio regionale convoca il Consiglio entro quindici giorni.

Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 40

Art. 40. Il ((Presidente della Regione)) rappresenta la regione. Egli interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri; quando si trattano questioni che riguardano la regione.

Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 41

Art. 41. Il ((Presidente della Regione)) dirige le funzioni amministrative delegante dallo Stato alla regione, conformandosi alle istruzioni del Governo.

Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 42

Art. 42. Il ((Presidente della Regione)) determina la ripartizione degli affari tra i singoli assessori effettivi con proprio decreto da pubblicarsi nel Bollettino della Regione.

Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 43

Art. 43. Il ((Presidente della Regione)) emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta.

Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 44

Art. 44. La giunta regionale e' l'organo esecutivo della regione. Ad essa spettano: 1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio regionale; 2) l'attivita' amministrativa per gli affari di interesse regionale; 3) l'amministrazione del patrimonio della regione nonche' il controllo sulla gestione, a mezzo di aziende speciali, dei servizi pubblici regionali di natura industriale o commerciale; 4) le altre attribuzioni ad essa demandate dalla presente legge o da altre disposizioni; 5) l'adozione in caso di urgenza di provvedimenti di competenza del Consiglio, da sottoporsi per la ratifica al Consiglio stesso nella sua prima seduta successiva.

Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 45

Art. 45. La giunta regionale deve essere consultata ai fini della istituzione e regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e dei trasporti, che interessino in modo particolare la regione.

Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 46

Art. 46. Il Consiglio regionale puo' delegare alla giunta regionale la trattazione degli affari di propria competenza ad eccezione dell'emanazione di provvedimenti legislativi.

Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 47

Art. 47. Sono organi della provincia: il Consiglio provinciale, la giunta provinciale ((e il Presidente della Provincia)). ((In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con il rispetto degli obblighi internazionali e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Capo, la legge provinciale, approvata dal Consiglio provinciale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la forma di governo della Provincia e, specificatamente, le modalita' di elezione del Consiglio provinciale, del Presidente della Provincia e degli assessori, i rapporti tra gli organi della Provincia, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Provincia, i casi di ineleggibilita' e di incompatibilita' con le predette cariche, nonche' l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi provinciali e del referendum provinciale abrogativo, propositivo e consultivo. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parita' per l'accesso alle consultazioni elettorali. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio provinciale comportano lo scioglimento del Consiglio stesso e l'elezione contestuale del nuovo Consiglio e del Presidente della Provincia, se eletto a suffragio universale e diretto. Nel caso in cui il Presidente della Provincia sia eletto dal Consiglio provinciale, il Consiglio e' sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilita' di formare una maggioranza entro novanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso. Nella Provincia autonoma di Bolzano il Consiglio provinciale e' eletto con sistema proporzionale. Qualora preveda l'elezione del Presidente della Provincia di Bolzano a suffragio universale e diretto, la legge provinciale e' approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio provinciale. Le leggi provinciali di cui al secondo e al terzo comma non sono comunicate al Commissario del Governo ai sensi del primo comma dell'articolo 55. Su di esse il Governo della Repubblica puo' promuovere la questione di legittimita' costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione. Le leggi provinciali di cui al secondo comma sono sottoposte a referendum provinciale, la cui disciplina e' prevista da apposita legge di ciascuna Provincia, qualora entro tre mesi dalla loro pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori o un quinto dei componenti del Consiglio provinciale. La legge sottoposta a referendum non e' promulgata se non e' approvata dalla maggioranza dei voti validi. Se le leggi sono state approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio provinciale, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, la richiesta e' sottoscritta da un quindicesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio provinciale)).

Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 48

Art. 48. ((Ciascun Consiglio provinciale e' eletto a suffragio universale, diretto e segreto, e' composto di trentacinque consiglieri e dura in carica cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni. Le elezioni si svolgono contestualmente nella medesima giornata. Se un Consiglio provinciale e' rinnovato anticipatamente rispetto all'altro, esso dura in carica sino alla scadenza del quinquennio di quello non rinnovato. La legge per l'elezione del Consiglio provinciale di Bolzano garantisce la rappresentanza del gruppo linguistico ladino. Un seggio del Consiglio provinciale di Trento e' assegnato al territorio coincidente con quello dei comuni di Moena, Soraga, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Mazzin, Campitello di Fassa e Canazei, ove e' insediato il gruppo linguistico ladino-dolomitico di Fassa, ed e' attribuito secondo le norme stabilite con la legge di cui al secondo comma dell'articolo 47. Le elezioni del nuovo Consiglio provinciale sono indette dal Presidente della Provincia e hanno luogo a decorrere dalla quarta domenica antecedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del quinquennio. Il decreto che indice le elezioni e' pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione. La prima riunione del nuovo Consiglio provinciale ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della Provincia in carica)).

Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 48 bis

Art. 48-bis. ((I membri del Consiglio provinciale rappresentano l'intera Provincia. Prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni essi prestano giuramento di essere fedeli alla Costituzione. I membri del Consiglio provinciale non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni)).

Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 48 ter

Art. 48-ter. ((Il Consiglio provinciale di Trento elegge tra i suoi componenti il Presidente, un vice Presidente e i Segretari. Il Consiglio provinciale di Bolzano elegge tra i suoi componenti il Presidente, due vice Presidenti e i Segretari. I vice Presidenti sono eletti tra i consiglieri appartenenti a gruppi linguistici diversi da quello del Presidente. Il Presidente designa il vice Presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento. Nei primi trenta mesi di attivita' del Consiglio provinciale di Bolzano il Presidente e' eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca; per il successivo periodo il Presidente e' eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana. Puo' essere eletto un consigliere appartenente al gruppo linguistico ladino previo assenso, per i rispettivi periodi, della maggioranza dei consiglieri del gruppo linguistico tedesco o italiano)).

Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 49

Art. 49. Ai Consigli provinciali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli ((27,)) 31, 32, 34, 35 e 38.

Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 49 bis

Art. 49-bis. ((Il Consiglio provinciale puo' essere sciolto quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge o non sostituisca la Giunta o il suo Presidente che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni. Il Consiglio provinciale puo' altresi' essere sciolto per ragioni di sicurezza nazionale. Lo scioglimento e' disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica. Con lo stesso decreto di scioglimento e' nominata una commissione di tre membri, scelti tra i cittadini eleggibili al Consiglio provinciale. Per la Provincia di Bolzano la commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici che costituiscono la popolazione della Provincia stessa. La commissione elegge tra i suoi componenti il Presidente, il quale esercita le attribuzioni del Presidente della Provincia. La commissione indice le elezioni del nuovo Consiglio provinciale entro tre mesi e adotta i provvedimenti di competenza della Giunta provinciale e quelli di carattere improrogabile. Questi ultimi perdono la loro efficacia, ove non siano ratificati dal Consiglio provinciale entro un mese dalla sua convocazione. Il nuovo Consiglio provinciale e' convocato dalla commissione entro venti giorni dalle elezioni. Lo scioglimento del Consiglio provinciale non comporta lo scioglimento del Consiglio regionale. I componenti del Consiglio provinciale disciolto continuano ad esercitare le funzioni di consigliere regionale fino alla elezione del nuovo Consiglio provinciale. Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza delle forme di cui al terzo comma e' disposta la rimozione del Presidente della Provincia, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione puo' altresi' essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale)).

Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 50

Art. 50. La Giunta provinciale di Trento e' composta del Presidente, del vice Presidente e degli assessori. La Giunta provinciale di Bolzano e' composta del Presidente, ((di due o di tre vice Presidenti)) e degli assessori. ((La Giunta provinciale di Bolzano e' composta di tre vice Presidenti, di cui uno appartenente al gruppo linguistico ladino, quando uno dei suoi componenti appartiene a tale gruppo linguistico)). La composizione della Giunta provinciale di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio della Provincia. I componenti la Giunta provinciale di Bolzano che non appartengono al Consiglio sono eletti dal Consiglio provinciale stesso con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti su proposta di uno o piu' gruppi consiliari purche' vi sia il consenso dei consiglieri del gruppo linguistico dei designati, limitatamente ai consiglieri che costituiscono la maggioranza che sostiene la Giunta provinciale. ((I vice Presidenti appartengono uno al gruppo linguistico tedesco, uno al gruppo linguistico italiano e, nel caso di cui al terzo periodo del primo comma, uno al gruppo linguistico ladino)). Il Presidente sceglie il vice Presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento. Al gruppo linguistico ladino puo' essere riconosciuta la rappresentanza nella Giunta provinciale di Bolzano anche in deroga alla rappresentanza proporzionale. Nel caso in cui vi sia un solo rappresentante ladino nel Consiglio provinciale e questo venga eletto in Giunta, deve rinunciare all'incarico di Presidente o di vice Presidente del Consiglio provinciale. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Provincia eletto a suffragio universale e diretto, nonche' la rimozione o le dimissioni dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio provinciale.

Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 51

Art. 51. ((Si applicano al Presidente e agli assessori provinciali le disposizioni dell'articolo 37, in quanto compatibili)).

Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 52

Art. 52. Il ((Presidente della Provincia)) ha la rappresentanza della provincia. Adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sicurezza e di igiene pubblica nell'interesse delle popolazioni di due o piu' comuni. Il ((Presidente della Provincia)) determina la ripartizione degli affari fra i singoli assessori effettivi con proprio decreto da pubblicarsi nel "Bollettino Ufficiale" della Regione. Egli interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri, quando si trattano questioni che riguardano la provincia.

Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 53

Art. 53. Il ((Presidente della Provincia)) emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta.

Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 54

Art. 54. Alla giunta provinciale spetta: 1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale; 2) la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potesta' regolamentare delle province; 3) l'attivita' amministrativa riguardante gli affari di interesse provinciale; 4) l'amministrazione del patrimonio della provincia, nonche' il controllo sulla gestione di aziende speciali provinciali per servizi pubblici; 5) la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facolta' di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge. Nei suddetti casi e quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare spetta anche alla giunta provinciale la nomina di commissari, con l'obbligo di sceglierli, nella provincia di Bolzano, nel gruppo linguistico che ha la maggioranza degli amministratori in seno all'organo piu' rappresentativo dell'ente. Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui sopra allorche' siano dovuti a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscano a comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti; 6) le altre attribuzioni demandate alla provincia dal presente statuto o da altre leggi della Repubblica o della regione; 7) l'adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti di competenza del Consiglio da sottoporsi per la ratifica al Consiglio stesso nella sua prima seduta successiva.

Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 55

Art. 55. I disegni di legge approvati dal Consiglio regionale o da quello provinciale sono comunicati al commissario del Governo in Trento, se trattasi della regione o della provincia di Trento, e al commissario del Governo in Bolzano, se trattasi della provincia di Bolzano. I disegni di legge sono promulgati trenta giorni dopo la comunicazione, salvo che il Governo non li rinvii rispettivamente al Consiglio regionale od a quello provinciale col rilievo che eccedono le rispettive competenze o contrastano con gli interessi nazionali o con quelli di una delle due province nella regione. Ove il Consiglio regionale o quello provinciale li approvi nuovamente a maggioranza assoluta dei suoi componenti sono promulgati, se, entro quindici giorni dalla comunicazione, il Governo non promuove la questione di legittimita' davanti alla Corte costituzionale, o quella di merito, per contrasto di interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio la Corte decide di chi sia la competenza. Se una legge e' dichiarata urgente dal Consiglio regionale o da quello provinciale a maggioranza assoluta dei componenti rispettivi, la promulgazione e l'entrata in vigore, se il Governo consente, non sono subordinate ai termini indicati. Le leggi regionali e quelle provinciali sono promulgate rispettivamente dal ((Presidente della Regione)) o dal ((Presidente della Provincia)) e sono vistate dal commissario del Governo competente.

Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 56

Art. 56. Qualora una proposta di legge sia ritenuta lesiva della parita' dei diritti fra i cittadini dei diversi gruppi linguistici o delle caratteristiche etniche e culturali dei gruppi stessi, la maggioranza dei consiglieri di un gruppo linguistico nel Consiglio regionale o in quello provinciale di Bolzano puo' chiedere che si voti per gruppi linguistici. Nel caso che la richiesta di votazione separata non sia accolta, ovvero qualora la proposta di legge sia approvata nonostante il voto contrario dei due terzi dei componenti il gruppo linguistico che ha formulato la richiesta, la maggioranza del gruppo stesso puo' impugnare la legge dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione, per i motivi di cui al precedente comma. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 57

Art. 57. Le leggi regionali e provinciali ed i regolamenti regionali e provinciali sono pubblicati nel "Bollettino Ufficiale" della regione, nei testi italiano e tedesco, ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo diversa disposizione della legge. In caso di dubbi l'interpretazione della norma ha luogo sulla base del testo italiano. Copia del "Bollettino Ufficiale" e' inviata al commissario del Governo.

Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 58

Art. 58. Nel "Bollettino Ufficiale" della regione sono altresi' pubblicati in lingua tedesca le leggi ed i decreti della Repubblica che interessano la regione, ferma la loro entrata in vigore.

Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 59

Art. 59. Le leggi approvate dai Consigli regionali e provinciali ed i regolamenti emanati dalla giunta regionale e da quelle provinciali debbono essere pubblicati, per notizia, in una sezione apposita della Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 60

Art. 60. ((Con legge regionale sono regolati l'esercizio dell'iniziativa popolare e il referendum per le leggi regionali)).

Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 61

Art. 61. Nell'ordinamento degli enti pubblici locali sono stabilite le norme atte ad assicurare la rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici nei riguardi della costituzione degli organi degli enti stessi. Nei comuni della provincia di Bolzano ciascun gruppo linguistico ha diritto di essere rappresentato nella giunta municipale se nel Consiglio comunale vi siano almeno due consiglieri appartenenti al gruppo stesso.

Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 62

Art. 62. Le norme sulla composizione degli organi collegiali degli enti pubblici locali in provincia di Bolzano garantiscono la rappresentanza del gruppo linguistico ladino. ((Negli enti pubblici di rilevanza provinciale nei quali sono previsti due vice Presidenti, questi devono appartenere a gruppi linguistici diversi da quello a cui appartiene il Presidente. Negli enti locali intermedi dei quali fanno parte comuni in cui la maggioranza della popolazione appartiene al gruppo linguistico ladino, la carica di vice Presidente e' ricoperta da persona appartenente a questo gruppo linguistico, salvo che un appartenente a tale gruppo ricopra nel medesimo ente la carica di Presidente)).

Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 63

Art. 63. Per l'esercizio del diritto elettorale attivo nelle elezioni dei Consigli comunali della provincia di Bolzano si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 25.

Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 64

Art. 64. Spetta allo Stato la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento degli enti pubblici che svolgono la loro attivita' anche al di fuori del territorio della regione.

Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 65

Art. 65. L'ordinamento del personale dei comuni e' regolato dai comuni stessi, salva l'osservanza dei principi generali che potranno essere stabiliti da una legge regionale.

Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 66

Art. 66. Le strade, le autostrade, le strade ferrate e gli acquedotti che abbiano interesse esclusivamente regionale e che saranno determinati nelle norme di attuazione del presente statuto costituiscono il demanio regionale.

Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 67

Art. 67. Le foreste di proprieta' dello Stato nella regione, le miniere, le cave e torbiere, quando la disponibilita' ne e' sottratta al proprietario del fondo, gli edifici destinati a sedi di uffici pubblici regionali con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio regionale costituiscono il patrimonio indisponibile della regione. I beni immobili patrimoniali dello Stato situati nella regione sono trasferiti al patrimonio della regione. Nelle norme di attuazione della presente legge saranno determinate le modalita' per la consegna da parte dello Stato dei beni suindicati. I beni immobili situati nella regione che non sono proprieta' di alcuno spettano al patrimonio della regione.

Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 68

Art. 68. Le province, in corrispondenza delle nuove materie attribuite alla loro competenza, succedono, nell'ambito del proprio territorio, nei beni e nei diritti demaniali e patrimoniali di natura immobiliare dello Stato e nei beni e diritti demaniali e patrimoniali della regione, esclusi in ogni caso quelli relativi al demanio militare, a servizi di carattere nazionale e a materie di competenza regionale.

Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 69

Art. 69. 1. Sono devoluti alla regione i proventi delle imposte ipotecarie percette nel suo territorio, relative ai beni situati nello stesso. 2. Sono altresi' devolute alla regione le seguenti quote del ettito delle sottoindicate entrate tributarie dello Stato, percette nel territorio regionale: a) i nove decimi delle imposte sulle successioni e donazioni e sul valore netto globale delle successioni; b) ((un decimo)) dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'[articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art38bis), e successive modificazioni, determinata assumendo a riferimento i consumi finali; c) i nove decimi del provento del lotto, al netto delle vincite; d) LETTERA ABROGATA DALLA [L. 23 DICEMBRE 2009, N.191](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-12-23;191).

Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 70

Art. 70. ((1. E' devoluto alle province il provento dell'imposta erariale, riscossa nei rispettivi territori, sull'energia elettrica ivi consumata)).

Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 71

Art. 71. Per le concessioni di grande derivazione di acque pubbliche esistenti nella provincia, accordate o da accordarsi per qualunque scopo, lo Stato cede a favore della provincia i nove decimi dell'importo del canone annuale stabilito a norma di legge.

Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 72

Art. 72. ((1. Le province possono stabilire imposte e tasse sul turismo)).

Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 73

Art. 73. 1. La regione e le province hanno facolta' di istituire con leggi tributi propri in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato, nelle materie di rispettiva competenza. Le tasse automobilistiche istituite con legge provinciale costituiscono tributi propri. 1-bis. Le province, relativamente ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilita', possono in ogni caso modificare aliquote e prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni purche' nei limiti delle aliquote superiori definite dalla normativa statale. ((Le province possono, con apposita legge e nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, concedere incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici di qualsiasi genere, da utilizzare in compensazione ai sensi del Capo III del [decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-09;241). I fondi necessari per la regolazione contabile delle compensazioni sono posti ad esclusivo carico delle rispettive province, che provvedono alla stipula di una convenzione con l'Agenzia delle entrate, al fine di disciplinare le modalita' operative per la fruizione delle suddette agevolazioni)).

Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 74

Art. 74. ((1. La regione e le province possono ricorrere all'indebitamento solo per il finanziamento di spese di investimento, per una cifra non superiore alle entrate correnti. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dalle stesse contratti)).

Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 75

Art. 75. 1. Sono attribuite alle province le seguenti quote del gettito delle sottoindicate entrate tributarie dello Stato, percette nei rispettivi territori provinciali: a) i nove decimi delle imposte di registro e di bollo, nonche' delle tasse di concessione governativa; b) LETTERA ABROGATA DALLA [L. 23 DICEMBRE 2009, N.191](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-12-23;191); c) i nove decimi dell'imposta sul consumo dei tabacchi per le vendite afferenti ai territori delle due province; d) gli otto decimi dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'[articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art38bis), e successive modificazioni; e) i nove decimi dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione determinata assumendo a riferimento i consumi finali; f) i nove decimi del gettito dell'accisa sulla benzina, sugli oli da gas per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per autotrazione erogati dagli impianti di distribuzione situati nei territori delle due province ((...)); g) i nove decimi di tutte le altre entrate tributarie erariali, dirette o indirette, comunque denominate, inclusa l'imposta locale sui redditi, ad eccezione di quelle di spettanza regionale o di altri enti pubblici; nelle predette entrate sono comprese anche quelle derivanti dalla raccolta di tutti i giochi con vincita in denaro, sia di natura tributaria, sia di natura non tributaria, in quanto costituite, al netto delle vincite e degli aggi spettanti ai concessionari, da utile erariale. ((1-bis. Nelle quote di cui al comma 1, lettera g), non e' compresa l'accisa sui prodotti petroliferi di cui al comma 1, lettera f) utilizzati come combustibili per riscaldamento)). COMMA ABROGATO DALLA [L. 23 DICEMBRE 2009, N.191](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-12-23;191).

Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 75 bis

Art. 75-bis. 1. Nell'ammontare delle quote di tributi erariali devolute alla regione e alle province sono comprese anche le entrate afferenti all'ambito regionale e provinciale affluite, in attuazione di disposizioni legislative o amministrative, a uffici situati fuori del territorio della regione e delle rispettive province. 2. La determinazione delle quote di cui al comma 1 e' effettuata assumendo a riferimento indicatori od ogni altra documentazione idonea alla valutazione dei fenomeni economici che hanno luogo nel territorio regionale e provinciale. 3. Salvo quanto diversamente disposto con le disposizioni di cui all'articolo 107, i gettiti di spettanza provinciale dell'imposta sul reddito delle societa' e delle imposte sostitutive sui redditi di capitale, qualora non sia possibile la determinazione con le modalita' di cui al comma 2, sono quantificati sulla base dell'incidenza media dei medesimi tributi sul prodotto interno lordo (PIL) nazionale da applicare al PIL regionale o provinciale accertato dall'Istituto nazionale di statistica. ((3-bis. Il gettito derivante da maggiorazioni di aliquote o dall'istituzione di nuovi tributi, se destinato per legge alla copertura, ai sensi dell'[articolo 81 della Costituzione](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art81), di nuove specifiche spese di carattere non continuativo che non rientrano nelle materie di competenza della regione o delle province, ivi comprese quelle relative a calamita' naturali, e' riservato allo Stato, purche' risulti temporalmente delimitato, nonche' contabilizzato distintamente nel bilancio statale e quindi quantificabile. Non sono ammesse riserve di gettito destinate al raggiungimento di obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica. Sono abrogati gli [articoli 9](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-03-16;268~art9), [10](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-03-16;268~art10) e [10-bis del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-03-16;268~art10bis))).

Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 76

Art. 76. ((IL PRESENTE ARTICOLO E' SOSTITUITO DALLA [L. 30 NOVEMBRE 1989, N.386](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-11-30;386), CON L'ATTUALE ART. 75))

Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 77

Art. 77. ((IL PRESENTE ARTICOLO E' SOSTITUITO DALLA [L. 30 NOVEMBRE 1989, N.386](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-11-30;386), CON L'ATTUALE ART. 75))

Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 78

Art. 78. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 23 DICEMBRE 2009, N.191](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-12-23;191)))

Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 79

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.

Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio. Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)