DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 1972, n. 678

Type DPR
Publication 1972-08-01
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 143, 144, 145, 146 relativi al corso di perfezionamento in nipiologia sono soppressi con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Gli articoli 147, 148, 149, 150 relativi alla scuola di specializzazione in clinica delle malattie nervose e mentali, che muta la denominazione in quella di "Scuola di specializzazione in neurologia" sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in neurologia

Art. 147. - Il corso di studi della scuola di specializzazione in neurologia e' di quattro anni.

Art. 148. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno (internato di psichiatria):

Anatomia ed istologia del S.N.;

Fisiologia del S.N.;

Biochimica del S.N.;

Genetica (elementi);

Psicologia generale;

Psicopatologia;

Semeiotica psichiatrica.

2° Anno:

Anatomia ed istologia patologica del S.N.;

Semeiotica neurologica;

Patologia speciale e diagnostica neurologica (1°);

Neuro-radiologia;.

Endocrinologia e neurologia vegetativa.

3° Anno:

Patologia speciale e diagnostica neurologica (2°);

Clinica neurologica (1°);

Elettroencefalografia;

Elettromiografia, elettrodiagnostica ed elettroterapia;

Neuro-oftalmologia;

Neuro-otologia;

Esami di laboratorio.

4° Anno:

Clinica neurologica e terapia (2°);

Neurochirurgia;

Teoria e clinica della riabilitazione;

Neuro-traumatologia anche sotto l'aspetto della medicina legale;

Neurologia in rapporto alla patologia internistica.

Art. 149. - Internato obbligatorio per l'intero anno scolastico nel 2°, 3° e 4° anno in clinica neurologica sede della scuola. Tale internato potra' essere ridotto a non meno di mesi quattro per anno per i medici che prestino regolare servizio in reparto neurologico.

Internato obbligatorio per l'intero anno scolastico in psichiatria nel 1° anno.

Tale internato potra' essere ridotto a non meno di mesi sei per i medici che prestino servizio in reparto neurologico e a non meno di mesi quattro per coloro che prestino servizio in ospedale psichiatrico.

Esami obbligatori per il passaggio all'anno successivo.

Art. 150. - L'ammissione e' per titoli ed esami. - Il numero degli iscritti e' di ventiquattro per i quattro anni di corso (sei per ogni anno).

Un abbuono di anni due puo' essere concesso agli specialisti in psichiatria, neuropsichiatria infantile e neurochirurgia.

Un anno di abbuono per gli specialisti in altre materie affini (medicina interna, otorinolaringoiatria, oculistica, radiologia).

Gli abbuoni possono essere concessi solo superando un esame di ammissione.

Tutti gli abbuoni di cui sopra sono concessi a giudizio del direttore della scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 1 agosto 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 13 novembre 1972 Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 30. - CARUSO

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli 143, 144, 145, 146 relativi al corso di perfezionamento in nipiologia sono soppressi con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. Gli articoli 147, 148, 149, 150 relativi alla scuola di specializzazione in clinica delle malattie nervose e mentali, che muta la denominazione in quella di "Scuola di specializzazione in neurologia" sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in neurologia Art. 147. - Il corso di studi della scuola di specializzazione in neurologia e' di quattro anni. Art. 148. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno (internato di psichiatria): Anatomia ed istologia del S.N.; Fisiologia del S.N.; Biochimica del S.N.; Genetica (elementi); Psicologia generale; Psicopatologia; Semeiotica psichiatrica. 2° Anno: Anatomia ed istologia patologica del S.N.; Semeiotica neurologica; Patologia speciale e diagnostica neurologica (1°); Neuro-radiologia;. Endocrinologia e neurologia vegetativa. 3° Anno: Patologia speciale e diagnostica neurologica (2°); Clinica neurologica (1°); Elettroencefalografia; Elettromiografia, elettrodiagnostica ed elettroterapia; Neuro-oftalmologia; Neuro-otologia; Esami di laboratorio. 4° Anno: Clinica neurologica e terapia (2°); Neurochirurgia; Teoria e clinica della riabilitazione; Neuro-traumatologia anche sotto l'aspetto della medicina legale; Neurologia in rapporto alla patologia internistica. Art. 149. - Internato obbligatorio per l'intero anno scolastico nel 2°, 3° e 4° anno in clinica neurologica sede della scuola. Tale internato potra' essere ridotto a non meno di mesi quattro per anno per i medici che prestino regolare servizio in reparto neurologico. Internato obbligatorio per l'intero anno scolastico in psichiatria nel 1° anno. Tale internato potra' essere ridotto a non meno di mesi sei per i medici che prestino servizio in reparto neurologico e a non meno di mesi quattro per coloro che prestino servizio in ospedale psichiatrico. Esami obbligatori per il passaggio all'anno successivo. Art. 150. - L'ammissione e' per titoli ed esami. - Il numero degli iscritti e' di ventiquattro per i quattro anni di corso (sei per ogni anno). Un abbuono di anni due puo' essere concesso agli specialisti in psichiatria, neuropsichiatria infantile e neurochirurgia. Un anno di abbuono per gli specialisti in altre materie affini (medicina interna, otorinolaringoiatria, oculistica, radiologia). Gli abbuoni possono essere concessi solo superando un esame di ammissione. Tutti gli abbuoni di cui sopra sono concessi a giudizio del direttore della scuola.

LEONE SCALFARO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 novembre 1972

Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 30. - CARUSO

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