DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 1972, n. 679

Type DPR
Publication 1972-08-01
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1098, e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: gli articoli 122, 123 e 124 relativi alla "Scuola di specializzazione in dermosifilopatica" che muta la denominazione in quella di "Scuola di specializzazione in clinica dermosifilopatica" sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in clinica dermosifilopatica

Art. 122. - Alla facolta' di medicina e chirurgia e' annessa una scuola di specializzazione in clinica dermosifilopatica con sede presso la clinica dermosifilopatica.

Il corso ha la durata di tre anni.

Il numero massimo degli iscritti per l'intero corso e' di nove, al primo anno saranno ammessi tre specializzandi.

Art. 123. - Gli aspiranti alla scuola di specializzazione saranno previamente sottoposti ad un esame di ammissione e saranno altresi' valutati i titoli preferenziali che i candidati stessi eventualmente abbiano presentato.

Art. 124. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

Anatomia e istologia normale della cute;

Fisiologia della cute e degli annessi cutanei;

Anatomia e fisiologia dell'apparato genitale;

Microbiologia e parassitologia applicate;

Tecnica di laboratorio con particolare riferimento alla sierologia applicata;

Semeiotica dermatologica e venereologica.

2° Anno:

Patologia delle malattie cutanee;

Patologia delle infezioni sessuali;

Anatomia e istologia patologica della cute;

Anatomia patologica delle malattie veneree e sessuali;

Angiologia;

Sessuologia.

3° Anno:

Clinica dell'malattie cutanee;

Clinica delle infezioni sessuali;

Farmacologia e terapia medicamentosa;

Fisioterapia dermatologica;

Cosmetologia;

Chirurgia plastica riparatrice;

Igiene e profilassi delle malattie cutanee e veneree e relativa legislazione.

Il corso di lezioni consistera' in almeno cinquanta lezioni annuali comprensive delle varie materie e la frequenza giornaliera da parte degli iscritti non sara' inferiore alle quattro ore effettive per tutta la durata dell'anno accademico. Gli specializzandi avranno pertanto obbligo di internato onde seguire i corsi di lezione e svolgere contemporaneamente attivita' pratica nelle corsie, negli ambulatori e nei laboratori.

Gli esami di profitto degli specializzandi verranno dati in tre gruppi ed in tre sessioni distinte, ogni gruppo comprendente le materie proprie in ciascun anno di studio.

L'esame di diploma consistera' nella esposizione e discussione di un argomento della disciplina su un tema dato al candidato 24 ore prima della prova.

Gli articoli 131, 132 e 133 relativo alla "Scuola di specializzazione in neurologia e psichiatria" che muta la denominazione in quella di "Scuola di specializzazione in neurologia" sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in neurologia

Art. 131. - Alla facolta' di medicina e chirurgia e' annessa una scuola di specializzazione in "neurologia", con sede presso la clinica delle malattie nervose e mentali. Il numero massimo degli iscritti e' di sette per ogni anno di corso per un totale complessivo di 28.

Art. 132. - La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di specialista in neurologia e' di 4 anni. L'ammissione alla scuola sara' fatta per titoli ed esame.

Art. 133. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno (internato in psichiatria):

Anatomia e istologia del sistema nervoso;

Fisiologia del S.N.;

Biochimica del S.N.;

Genetica (elementi);

Psicologia generale;

Psicopatologia;

Semeiotica psichiatrica.

2° Anno:

Anatomia e istologia patologica del S.N.;

Semeiotica neurologica;

Patologia speciale e diagnostica neurologica (I);

Neuro-radiologia;

Endocrinologia e neurologia vegetativa.

3° Anno:

Patologia speciale e diagnostica neurologica (II);

Clinica neurologica e terapia (I);

Elettroencefalografia;

Elettromiografia, elettrodiagnostica ed elettroterapia;

Neuro-oftalmologia;

Neuro-otologia;

Esami di laboratorio.

4° Anno:

Clinica neurologica e terapia (II);

Neurochirurgia;

Teoria e clinica della riabilitazione;

Neuro-traumatologia anche sotto l'aspetto della medicina legale;

Neurologia in rapporto alla patologia internistica.

Per conseguire il diploma di specializzazione e' previsto l'internato obbligatorio per l'intero anno scolastico nel 2°, 3° e 4° anno nella clinica neurologica. Tale internato potra' essere ridotto a non meno di mesi quattro per anno per, i medici che prestino regolare servizio in reparto neurologico. E' altresi' obbligatorio, durante il 1° anno, l'interrato in psichiatria per la durata dell'intero anno scolastico; quest'ultimo internato potra' essere ridotto a non meno di mesi cinque per i medici che prestino servizio in reparto neurologico ed a non meno di mesi quattro per coloro che prestino servizio in ospedale psichiatrico.

Un esonero dalla frequenza di anni due puo' essere concesso agli specialisti in psichiatria, neuropsichiatria infantile e neurochirurgia; un esonero dalla frequenza di un anno potra' essere concesso agli specialisti in altre materie affini (medicina interna, otorinolaringoiatria, oculistica, radiologia).

Gli esoneri di cui sopra sono concessi, su proposta del direttore della scuola, dal consiglio della medesima a seguito del superamento dell'esame di ammissione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 1 agosto 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 13 novembre 1972 Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 29. - CARUSO

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1098, e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: gli articoli 122, 123 e 124 relativi alla "Scuola di specializzazione in dermosifilopatica" che muta la denominazione in quella di "Scuola di specializzazione in clinica dermosifilopatica" sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in clinica dermosifilopatica Art. 122. - Alla facolta' di medicina e chirurgia e' annessa una scuola di specializzazione in clinica dermosifilopatica con sede presso la clinica dermosifilopatica. Il corso ha la durata di tre anni. Il numero massimo degli iscritti per l'intero corso e' di nove, al primo anno saranno ammessi tre specializzandi. Art. 123. - Gli aspiranti alla scuola di specializzazione saranno previamente sottoposti ad un esame di ammissione e saranno altresi' valutati i titoli preferenziali che i candidati stessi eventualmente abbiano presentato. Art. 124. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: Anatomia e istologia normale della cute; Fisiologia della cute e degli annessi cutanei; Anatomia e fisiologia dell'apparato genitale; Microbiologia e parassitologia applicate; Tecnica di laboratorio con particolare riferimento alla sierologia applicata; Semeiotica dermatologica e venereologica. 2° Anno: Patologia delle malattie cutanee; Patologia delle infezioni sessuali; Anatomia e istologia patologica della cute; Anatomia patologica delle malattie veneree e sessuali; Angiologia; Sessuologia. 3° Anno: Clinica dell'malattie cutanee; Clinica delle infezioni sessuali; Farmacologia e terapia medicamentosa; Fisioterapia dermatologica; Cosmetologia; Chirurgia plastica riparatrice; Igiene e profilassi delle malattie cutanee e veneree e relativa legislazione. Il corso di lezioni consistera' in almeno cinquanta lezioni annuali comprensive delle varie materie e la frequenza giornaliera da parte degli iscritti non sara' inferiore alle quattro ore effettive per tutta la durata dell'anno accademico. Gli specializzandi avranno pertanto obbligo di internato onde seguire i corsi di lezione e svolgere contemporaneamente attivita' pratica nelle corsie, negli ambulatori e nei laboratori. Gli esami di profitto degli specializzandi verranno dati in tre gruppi ed in tre sessioni distinte, ogni gruppo comprendente le materie proprie in ciascun anno di studio. L'esame di diploma consistera' nella esposizione e discussione di un argomento della disciplina su un tema dato al candidato 24 ore prima della prova. Gli articoli 131, 132 e 133 relativo alla "Scuola di specializzazione in neurologia e psichiatria" che muta la denominazione in quella di "Scuola di specializzazione in neurologia" sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in neurologia Art. 131. - Alla facolta' di medicina e chirurgia e' annessa una scuola di specializzazione in "neurologia", con sede presso la clinica delle malattie nervose e mentali. Il numero massimo degli iscritti e' di sette per ogni anno di corso per un totale complessivo di 28. Art. 132. - La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di specialista in neurologia e' di 4 anni. L'ammissione alla scuola sara' fatta per titoli ed esame. Art. 133. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno (internato in psichiatria): Anatomia e istologia del sistema nervoso; Fisiologia del S.N.; Biochimica del S.N.; Genetica (elementi); Psicologia generale; Psicopatologia; Semeiotica psichiatrica. 2° Anno: Anatomia e istologia patologica del S.N.; Semeiotica neurologica; Patologia speciale e diagnostica neurologica (I); Neuro-radiologia; Endocrinologia e neurologia vegetativa. 3° Anno: Patologia speciale e diagnostica neurologica (II); Clinica neurologica e terapia (I); Elettroencefalografia; Elettromiografia, elettrodiagnostica ed elettroterapia; Neuro-oftalmologia; Neuro-otologia; Esami di laboratorio. 4° Anno: Clinica neurologica e terapia (II); Neurochirurgia; Teoria e clinica della riabilitazione; Neuro-traumatologia anche sotto l'aspetto della medicina legale; Neurologia in rapporto alla patologia internistica. Per conseguire il diploma di specializzazione e' previsto l'internato obbligatorio per l'intero anno scolastico nel 2°, 3° e 4° anno nella clinica neurologica. Tale internato potra' essere ridotto a non meno di mesi quattro per anno per, i medici che prestino regolare servizio in reparto neurologico. E' altresi' obbligatorio, durante il 1° anno, l'interrato in psichiatria per la durata dell'intero anno scolastico; quest'ultimo internato potra' essere ridotto a non meno di mesi cinque per i medici che prestino servizio in reparto neurologico ed a non meno di mesi quattro per coloro che prestino servizio in ospedale psichiatrico. Un esonero dalla frequenza di anni due puo' essere concesso agli specialisti in psichiatria, neuropsichiatria infantile e neurochirurgia; un esonero dalla frequenza di un anno potra' essere concesso agli specialisti in altre materie affini (medicina interna, otorinolaringoiatria, oculistica, radiologia). Gli esoneri di cui sopra sono concessi, su proposta del direttore della scuola, dal consiglio della medesima a seguito del superamento dell'esame di ammissione.

LEONE SCALFARO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 novembre 1972

Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 29. - CARUSO

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