DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1972, n. 712
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 216 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in patologia generale: Scuola di specializzazione in patologia generale Art. 217. - Alla scuola di specializzazione vengono ammessi i laureati in medicina e chirurgia, in scienze biologiche o di altre facolta' nel cui ordinamento degli studi e' inserito l'insegnamento di patologia generale. Il corso ha la durata di tre anni. Esso ha sede presso l'istituto di patologia generale. Le iscrizioni ai singoli anni non potranno superare il numero di trenta. Nel caso di eccedenza di domande, la scelta tra i richiedenti sara' fatta in base a concorso interno, per esame; gli aspiranti hanno l'obbligo di accertarsi presso l'istituto della eventuale data del concorso. A giudizio del direttore, entro il numero stabilito per i singoli anni di corso, possono essere ammessi al 2° corso direttamente, i richiedenti sufficientemente forniti di titoli attinenti alla patologia generale (assistenti di patologia generale o materie affini; specializzati in altre discipline affini alla patologia generale, ecc.). I candidati non riconosciuti idonei all'esame di diploma potranno ripresentarsi dopo un altro anno di frequenza alla scuola. Ma se al secondo esame non sia loro riconosciuta l'idoneita', saranno senz'altro esclusi da ulteriori prove. Art. 218. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: 1) Eziologia generale (cause patogene: fisiche, chimiche e biologiche); 2) Patologia istochimica; 3) Patologia delle infezioni; 4) Laboratorio di patologia generale (triennale). 2° Anno: 5) Patologia dell'infezione; 6) Immunologia; 7) Fisiopatologia sistemica (biennale); (fisiopatologia della termoregolazione, del cuore e dei vasi, della respirazione); 8) Patologia del metabolismo (dei protidi, dei lipidi, dell'acqua e dei minerali e dei bioregolatori); 9) Laboratorio di patologia generale. 3° Anno: 10) Fisiopatologia sistemica (della digestione, del rene, del sangue e del sistema neuro-endocrino); 11) Patologia oncologica; 12) Laboratorio di patologia generale. Alla fine di ogni anno saranno sostenuti gli esami di ciascuna delle materie suindicate. Per conseguire il diploma di specializzazione in patologia generale, al termine del corso triennale oltre ad aver superato tutti gli esami nelle singole materie, e' di obbligo presentare una dissertazione scritta, preferibilmente di carattere sperimentale, elaborata nello istituto.
LEONE SCALFARO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 novembre 1972
Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 60. - CARUSO
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