LEGGE 17 marzo 1872, n. 724

Type Legge
Publication 1872-03-17
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 37 , relativo all'elenco degli istituti annessi alla facolta' di giurisprudenza e' modificato nel senso che l'istituto di diritto pubblico assume la denominazione di "Istituto di diritto pubblico Guido Zanobini".

Art. 46. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti quelli di:

Storia della lingua spagnola;

Letteratura spagnola contemporanea;.

Dialettologia spagnola;

Lingua e letteratura catalana;

Geografia dell'america latina;

Geografia dell'america anglosassone;

Geografia del mondo slavo;

Lingue e letterature celtiche;

Lingua e letteratura anglosassone;

Estetica;

Lingua e letteratura provenzale.

Art. 67 , relativo agli istituti della facolta' di medicina e chirurgia e' modificato nel senso che l'istituto di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica e l'istituto di clinica medica generale e terapia medica vengono sdoppiati rispettivamente in:

Istituto di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica I;

Istituto di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica II;

Istituto di clinica medica generale e terapia medica I;

Istituto di clinica medica generale e terapia medica II.

Art. 130. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie e' aggiunto il seguente:

Tecnologie agrarie speciali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 22 settembre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 24 novembre 1972 Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 74. CARUSO

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 37, relativo all'elenco degli istituti annessi alla facolta' di giurisprudenza e' modificato nel senso che l'istituto di diritto pubblico assume la denominazione di "Istituto di diritto pubblico Guido Zanobini". Art. 46. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti quelli di: Storia della lingua spagnola; Letteratura spagnola contemporanea;. Dialettologia spagnola; Lingua e letteratura catalana; Geografia dell'america latina; Geografia dell'america anglosassone; Geografia del mondo slavo; Lingue e letterature celtiche; Lingua e letteratura anglosassone; Estetica; Lingua e letteratura provenzale. Art. 67, relativo agli istituti della facolta' di medicina e chirurgia e' modificato nel senso che l'istituto di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica e l'istituto di clinica medica generale e terapia medica vengono sdoppiati rispettivamente in: Istituto di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica I; Istituto di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica II; Istituto di clinica medica generale e terapia medica I; Istituto di clinica medica generale e terapia medica II. Art. 130. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie e' aggiunto il seguente: Tecnologie agrarie speciali.

LEONE SCALFARO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 novembre 1972

Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 74. CARUSO

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